Enciclopedia giuridica

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Pena

Elemento costitutivo della norma incriminatrice che si affianca al precetto (v.). Ev la sanzione prevista dall’ordinamento per la violazione del precetto, e consiste, in prima analisi, in una limitazione dei diritti del soggetto colpevole. La pena è una sanzione di carattere afflittivo. La pena è stata interpretata come castigo divino, come ricompensa del male compiuto, come esigenza della coscienza umana, riaffermazione dello Stato (teorie retributive); ovvero come mezzo per distogliere i consociati dal compiere atti criminosi, o per evitare che il reo commetta nuovamente un reato (teorie preventive). La pena è infatti retribuzione, in quanto il carattere afflittivo comporta il rendere male per male; è prevenzione in quanto è volta a riadattare il soggetto colpevole alla vita sociale.

pena accessoria: le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna. Per i delitti esse sono (art. 19 c.p.): interdizione dei pubblici uffici: comporta la privazione di ogni diritto politico, di ogni pubblico ufficio o incarico non obbligatorio di pubblico servizio; di gradi titoli, decorazioni, ed altre onorificenze (art. 28 c.p.); interdizione da una professione o arte: privazione della capacità di esercitare una professione (v.), arte, industria, commercio o mestiere, per il quale è necessario un permesso o licenza da parte dell’Autorità (art. 30 c.p.); interdizione legale: (art. 32 c.p.) perdita della capacità di agire (v.); in siffatta ipotesi si applicano le norme del c.c. relative alla interdizione (v.) giudiziale; interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche ed imprese: privazione della capacita di esercitare, l’ufficio di amministratore (v.), sindaco (v.), liquidatore (v. società, liquidazione della pena) e direttore generale (v. direttori generali), e ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica (v.) o impresa (art. 32 bis c.p.); incapacità di contrattare con la P.A.: comporta il divieto di concludere contratti con la P.A., con l’eccezione di quelli necessari per ottenere la prestazione di un pubblico servizio (art. 32 ter c.p.); decadenza o sospensione dell’esercizio della potestà dei genitori: importa la privazione in capo ai genitori della potestà parentale (v. potestà , pena dei genitori), nonche´ di ogni diritto di disposizione dei beni del figlio (art. 34 c.p.); pubblicazione della sentenza penale di condanna: avviene per estratto e una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice a spese del condannato, e mediante affissione nel comune ove la sentenza è stata pronunciata (art. 36 c.p.). Le pene accessorie per le contravvenzioni (art. 19, comma 2o, c.p.) sono: sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte: priva il condannato della capacità di esercitare una professione, arte, industria o un commercio (v. commerciante) o mestiere (v. artigiano) per le quali è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione o autorizzazione dell’Autorità (art. 35 c.p.); sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 35 bis c.p.): priva il condannato della capacità di esercitare durante la sospensione l’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale, nonche´ ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’imprenditore (v.); consegue ad ogni condanna all’arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazioni dei doveri inerenti all’ufficio.

cause di esclusione della pena: elementi estranei al reato, che, quindi, è presupposto necessario, in presenza dei quali l’ordinamento non ritiene opportuno applicare la pena. Esempio tipico è costituito dall’immunità (v. immunità e privilegi), quale quella del Pontefice, del Capo dello Stato (Presidente della Repubblica), dei Capi di Stato esteri in territorio italiano. Altra pena è il rapporto di parentela, in relazione ai reati contro il patrimonio (art. 649 c.p.).

commisurazione della pena: tutti i tipi di pena devono essere commisurati dal giudice sia quantitativamente, nell’ambito di un minimo ed un massimo stabiliti dalla legge, sia qualitativamente, nell’ambito delle specie indicate dal legislatore. Il giudice è titolare di un potere discrezionale, limitato dalle previsioni legislative, e dai criteri di determinazione della pena, fissati dalla legge, quali la gravità del reato e la capacità a delinquere (art. 133 c.p.).

pena detentiva: comporta una restrizione della libertà personale del reo: l’ergastolo, la reclusione, e l’arresto (art. 18 c.p.); è computata a giorni, mesi e anni.

determinatezza della pena: la pena, per assolvere all’esigenza di giustizia, e perche´ possa essere proporzionata, deve essere predeterminata nel minimo e nel massimo, anche al fine di evitare abusi.

pena di morte: nel nostro ordinamento è stata abolita come pena ordinaria con d.leg.lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che la ammetteva in via eccezionale, nei casi previsti dalle leggi militari di guerra (art. 21 c.p.); con l. 13 ottobre 1994, n. 589, è stata abolita anche per i delitti previsti dal c.p. e dalle leggi militari di guerra.

esecuzione della pena: indica il momento esecutivo della pena, che ha natura giurisdizionale, essendo affidato ad un giudice di sorveglianza il controllo in tale fase; tale giudice ha il potere di mutare il trattamento sanzionatorio del reo, in relazione all’analisi della condotta e della personalità e pericolosità di quest’ultimo, durante l’esecuzione della pena (art. 677 c.p.p.), applicando le misure alternative alla detenzione previste dalla l. 26 luglio 1975, n. 354.

inderogabilità della pena: la pena deve essere effettivamente scontata dal reo, se così non fosse verrebbe meno ogni funzione retributiva, e soprattutto di prevenzione. La pena deve essere prevista soltanto dalla legge (principio di legalità della pena, art. 25 Cost.). Non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità , in quanto la pena deve rispettarne la dignità umana e la personalità del reo (art. 27, comma 3o, Cost.). Nel nostro ordinamento, la pena ha una finalità rieducativa, ossia deve tendere alla rieducazione del condannato (art. 27, comma 3o, Cost.). La funzione rieducativa consiste, peraltro, in un generale obiettivo da perseguire, e non si può tradurre in un trattamento coercitivo di correzione morale del condannato.

pena pecuniaria: sanzione amministrativa consistente nell’obbligazione di pagare una somma di denaro e caratterizzata dalla predeterminazione normativa di una misura minima e di una misura massima entro le quali l’ufficio dell’Amministrazione finanziaria deve individuare la pena pena effettivamente applicabile al caso concreto, in relazione alla gravità della violazione, alla personalità dell’autore della violazione stessa e alla gravità del danno o del pericolo per l’erario. Ev ancora aperto il dibattito dottrinale sulla natura civile o penale della pena pena. Gli autori che ne sottolineano il carattere quasi penale, concludono per l’intrasmissibilità della pena pena agli eredi; opposta, evidentemente, la soluzione cui giungono i sostenitori della natura civile della relativa obbligazione. La pena pena è irrogata dall’ufficio competente all’applicazione del tributo (solo per alcune imposte minori residua una competenza in tal senso dell’intendente di finanza) ed il provvedimento che irroga le sanzioni è impugnabile davanti alle commissioni tributarie. In materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto è normativamente previsto che, per le violazioni di obblighi non meramente formali, l’irrogazione delle sanzioni debba essere comunicata al contribuente con lo stesso avviso di accertamento. In ogni caso la dottrina ritiene che l’atto di irrogazione di sanzioni, sia esso autonomo ovvero confuso nell’atto di accertamento del tributo, debba essere distintamente motivato (anche se nella prassi si assiste spesso ad una motivazione per relationem ai motivi dell’accertamento). Se autori della violazione sono più persone, queste saranno obbligate in solido al pagamento della pena pena; se autore della violazione è un ente, il rappresentante legale dello stesso ne risponderà solo nell’ipotesi prevista dall’art. 98 del d.p.r. 600 del 1973; se autore della violazione è una persona fisica, ne risponderà anche l’ente per cui la persona ha agito. Ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva, l’irrogazione della pena pena è subordinata al mancato pagamento, da parte dell’autore della violazione, di una somma pari al sesto del massimo della pena entro trenta giorni dalla data del verbale che constata la violazione. L’organo del contenzioso può dichiarare non dovuta la pena pena, quando la violazione sia dipesa da obiettive condizioni di incertezza sull’interpretazione della norma tributaria. V. sanzioni (dir. trib.).

personalità della pena: la pena deve essere applicata all’autore del male.

pena principale ed accessoria: l’art. 20 c.p. distingue tra pene principali e accessorie. Le prime sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; le seconde conseguono di diritto alla condanna. Le pene principali per i delitti sono: la pena di morte, l’ergastolo, la reclusione e la multa; per le contravvenzioni sono l’arresto e l’ammenda (art. 17 c.p.).

proporzionalità della pena: la pena deve essere reazione proporzionata, altrimenti non potrebbe perseguire il fine della retribuzione ne´ della prevenzione.

pena sostitutiva: tali pene hanno la funzione di sostituire le pene detentive brevi, ritenute del tutto inefficaci (l. 24 novembre 1981, n, 689, artt. 53 e ss.). Sono: semidetenzione: sostituisce la pena detentiva fino a un anno. Impone al condannato di trascorrere almeno dieci ore della giornata in un istituto penitenziario; libertà controllata: sostituisce la pena detentiva fino a 6 mesi. Comporta il divieto di allontanarsi dal comune di residenza e l’obbligo di presentarsi una volta la giorno presso l’ufficio di pubblica sicurezza; pena pecuniaria: sostitutiva della pena detentiva fino a tre mesi e comporta la conversione in pena pecuniaria, mediante il c.d. ragguaglio tra le pene; affidamento in prova al servizio sociale: sostituisce la pena detentiva fino a 3 anni. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto, lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale; semilibertà : sostituisce la pena detentiva fino a 6 mesi, e consiste nella concessione al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto di pena; detenzione domiciliare: sostituisce la pena detentiva fino a 3 anni, e consiste nell’espiazione della pena presso la propria abitazione, in particolari casi, di tutela della salute. La sostituzione della pena detentiva è effettuata sulla base dell’esame della personalità del reo, della assenza di altre condanne in un certo periodo di tempo. Ev disposta in sede di esecuzione della pena (l. 26 luglio 1975, n. 354; l. 10 ottobre 1986, n. 663).


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