Ev l’imprenditore che produce beni anche semilavorati, nonche´ beni decorativi o ornamentali, oppure prestazioni di servizi, impiegando in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. L’artigiano è un piccolo imprenditore: può anche servirsi di personale dipendente, ma solo a condizione che questo sia sempre personalmente diretto dall’artigiano ed a condizione, altresì, che il numero dei dipendenti non superi determinati limiti, cioè non più di diciotto dipendenti se l’impresa non lavora in serie, non più di nove dipendenti se l’impresa produce in serie, non più di otto dipendenti se l’impresa presta servizi di trasporto. Nel numero massimo di dipendenti si intendono compresi i familiari dell’artigiano. Il lavoro personale dell’artigiano deve prevalere non solo sul lavoro dei dipendenti, ma anche sul capitale investito nell’impresa: lo dimostra, fra le altre, la disposizione che nega la qualità di artigiano al produttore in serie nell’ipotesi in cui, quale che sia il numero dei dipendenti, la lavorazione si svolga con processo tutto meccanizzato, processo che richiede un ingente investimento di capitali. Anche una società può acquisire la veste giuridica di artigiano (v. società , artigiano artigiana). La l. 8 agosto 1985, n. 443, che detta la disciplina dell’impresa artigiana, prevede un apposito albo delle imprese artigiane, l’iscrizione nel quale è condizione per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge a favore di dette imprese. Alle imprese artigiane, infatti, sono spesso attribuite dalla legge agevolazioni creditizie, contributi a fondo perduto, forme di assistenza tecnica ecc. L’efficacia costitutiva dell’iscrizione nell’albo delle imprese artigiano vale a soli effetti amministrativi; agli effetti del c.c. vale il principio per cui è , in ogni caso, l’autorità giudiziaria ad accertare la qualità di artigiano.
diligenza del buon padre di famiglia dell’artigiano: v. diligenza, artigiano del buon padre di famiglia.
artigiano e apprendistato: v. apprendistato.
artigiano e rapporto di lavoro: ai sensi della l. n. 443 del 1985 è imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. L’impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d’opera di personale dipendente diretto personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci (qualora l’impresa sia esercitata in forma di società ), sempre che non superi i seguenti limiti: a) per l’impresa che non lavora in serie un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; b) per l’impresa che lavora in serie, purche´ con lavorazione non del tutto automatizzata, un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; c) per l’impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; d) per l’impresa di trasporto un massimo di 8 dipendenti; e) per le imprese di costruzione edile: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5. La categoria del lavoratore artigiano assume carattere composito, in quanto rileva artigiano allo stesso tempo artigiano dal punto di vista del lavoratore e del datore di lavoro. Nel primo senso va apprezzata la tutela costituzionale del lavoro artigiano (art. 45 Cost.). Malgrado l’opposto parere di una parte della dottrina, la giurisprudenza esclude tuttavia l’applicabilità dell’art. 36 Cost. (garanzia della retribuzione sufficiente) ai rapporti di lavoro autonomo (v.). Nel secondo senso, il rapporto fra l’artigianoartigianopiccolo imprenditore (art. 2083 c.c.) ed i propri dipendenti non è assimilabile del tutto a quello tipico (ex art. 2094 c.c.) ma va ricompreso fra i rapporti di lavoro speciali, caratterizzati, a mente dell’art. 2239 c.c., da una variazione dallo schema funzionale del rapporto di lavoro tipico. Variazioni che, sempre alla stregua dell’art. 2239 c.c., impongono il vaglio sulla compatibilità con la disciplina generale di cui agli artt. 2094 ss. c.c.
artigiano prestatore d’opera: figura di artigiano privo di collaboratori e dell’ausilio di macchinari, che in forza di un contratto d’opera (art. 2222 c.c.) si obbliga a compiere, con lavoro esclusivamente proprio verso un corrispettivo, un’opera o un servizio, senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Non è , infatti, richiesta dalla nozione legislativa di artigiano la presenza nell’impresa di personale dipendente, ne´ l’esistenza di un’azienda, potendo l’impresa artigiana svolgersi presso l’abitazione dell’imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. L’artigiano prestatore d’opera è espressamente qualificato dalla legge come imprenditore, seppure piccolo.
produzione artistica dell’artigiano: è la produzione di opere di carattere decorativo, caratterizzata dalla mancanza di ogni ricerca espressiva e dalla esecuzione ripetitiva di consolidati modelli estetici. Essa, pertanto, non dà origine ad opere di ingegno (v.)., e la relativa disciplina è inapplicabile. Il termine artistico è qui usato in senso improprio.
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