Enciclopedia giuridica

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Socio



socio accomandante: v. accomandante.

socio accomandante occulto: v. accomandante, socio socio occulto.

socio accomandatario: v. accomandatario.

socio apparente: v. società , socio apparente.

socio assente: è il socio che non è intervenuto ad una data assemblea. Sul suo diritto di impugnare le deliberazioni v. deliberazione di società, socio annullabile.

socio assenteista: è il socio che, sistematicamente diserta le riunioni dell’assemblea (v.) sociale, senza delegare ad alcuno il proprio diritto di voto.

socio astenuto: è il socio che, in assemblea, si astiene dall’esprimere sia un voto favorevole sia un voto contrario. La sua presenza in assemblea è considerata ai fini della regolare costituzione di questa (quorum costitutivo); ma agli effetti del calcolo della maggioranza, la sua astensione equivale a voto contrario. Si discute se il socio socio possa impugnare le deliberazioni assembleari; prevale l’opinione negativa, l’impugnazione essendo riservata ai soci assenti o dissenzienti.

socio capitalista: è il socio che conferisce in società solo una somma di danaro. Sono tali il socio della s.p.a. (v.) e della s.r.l. (v.) nonche´ il socio accomandante (v.) sia di s.a.s. (v.) sia di società in accomandita per azioni (v.). V. anche conferimento, socio del socio di società di capitali e mutualistiche; conferimento, socio del socio di società di persone.

conferimento del nome da parte del socio: v. nome, conferimento del socio in società .

conferimento del socio: v. conferimento del socio di società di capitali e mutualistiche; conferimento, socio del socio di società di persone.

conferimento di beni in natura del socio: v. conferimento di beni.

conflitto di interessi tra socio e società: v. conflitto di interessi, socio del socio.

creditore particolare del socio di società semplice: v. creditore, socio particolare di socio di società semplice.

diritto di recesso del socio: in generale è il diritto del socio di recedere dal contratto di società (v. recesso, socio dal contratto), ossia di lasciare la società di cui fa parte. Tale diritto è libero per i soci di società di persone (v.) a tempo determinato, invece, sussistono limiti a tale diritto (v. società semplice, scioglimento del rapporto di socio limitatamente ad un socio), così come nelle società di capitali (v. socio dissenziente) e nelle società cooperative (v. società cooperativa, recesso del socio di socio).

socio di s.r.l.: v. s.r.l..

socio di società in accomandita per azioni: v. società in accomandita per azioni; accomandante; accomandatario.

socio di s.n.c.: v. s.n.c..

socio dissenziente: è il socio che ha espresso voto contrario ad una data deliberazione (v. deliberazione di società ) assunta dall’assemblea (v.). Nelle società di capitali (v.) il socio socio può impugnare le deliberazioni (v. deliberazione di società , socio annullabile) non prese in conformità alla legge ed all’atto costitutivo, entro tre mesi dalla data della deliberazione. I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell’oggetto sociale (v.) o del tipo di società o il trasferimento della sede sociale all’estero, hanno diritto di recedere dalla società e di ottenere rimborso delle proprie azioni (art. 2437, comma 1o, c.c.). Il rimborso avviene secondo il prezzo medio dell’ultimo semestre, se le azioni sono quotate in borsa (v. borsa, socio valori) o, in caso contrario, in proporzione al patrimonio sociale risultante dal bilancio (v.) dell’ultimo esercizio. Occorre, perche´ ilsocio possa esercitare il diritto di recesso dalla società , che la società abbia deliberato di sostituire all’oggetto sociale un oggetto del tutto diverso, tale da modificare radicalmente le condizioni di rischio in presenza delle quali il socio aveva aderito alla società . Il limite al diritto di recesso è posto anche per evitare che il depauperamento del patrimonio sociale, conseguente al rimborso delle azioni dei soci recedenti, costituisca una remora alle modificazioni dell’atto costitutivo (v.). La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all’assemblea, entro tre giorni dalla chiusura di questa e dai soci non intervenuti, entro quindici giorni dalla data della iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese (art. 2437, comma 2o, c.c.). Il c.c. dispone la nullità del patto che esclude il diritto di recesso o ne rende più gravoso l’esercizio (art. 2437, comma 3o, c.c.). Il recesso è una dichiarazione unilaterale del socio che non richiede alcuna accettazione da parte della società .

divieto di concorrenza del socio: v concorrenza, divieto di socio dei soci.

socio d’opera: è il socio di società di persone (v.) che conferisce in società la propria attività lavorativa. Egli si obbliga ad una prestazione di fare, conferendo in società non un bene, ma un servizio (v. conferimento, socio di servizi). La parte del socio socio nei guadagni e nelle perdite, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità (art. 2263, comma 2o, c.c.). Il giudice può , dunque, utilizzare elementi di giudizio diversi dal principio di proporzionalità fra il valore del conferimento e misura della partecipazione, che vale per i soci capitalisti: può valutare, in particolare, le esigenze di sostentamento del socio lavoratore, applicando il principio dell’art. 36, comma 1o, Cost. L’elasticità del criterio dell’equità giudiziale può condurre il giudice ad escludere il socio socio dalle perdite: egli può stabilire che le perdite cui è assoggettato il socio socio, consistono nella mancata rimunerazione del proprio lavoro. La sopravvenuta inidoneità del socio a svolgere l’opera conferita costituisce causa di esclusione dello stesso (art. 2286, comma 2o, c.c.).

fallimento del socio occulto: v. fallimento, socio del socio occulto.

fallimento del socio tiranno: v. fallimento, socio del socio tiranno.

socio fondatore dell’associazione: v. associazione, socio fondatore dell’socio.

socio fondatore di s.p.a.: v. s.p.a., soci fondatori della socio.

socio incapace: al socio socio di agire si applicano le disposizioni previste per l’imprenditore incapace di agire (v.) (art. 2294 c.c.).

socio moroso: è il socio di s.p.a. che non ha eseguito il versamento dei decimi mancanti e che, a norma dell’art. 2344 c.c., può subire la vendita forzosa delle sue azioni, restando così escluso dalla società . In ogni caso il socio socio non può esercitare il diritto di voto.

obbligo di collaborazione del socio: v. società semplice, obbligo di collaborazione del socio alla socio.

socio occulto: è il soggetto che, insieme ad altri, svolge un’attività economica, tenendo nascosta ai terzi la propria partecipazione alla società . Possono verificarsi due ipotesi: a) più soci appaiono all’esterno e altri restano occulti; b) un solo socio appare all’esterno e tutti gli altri restano occulti. Nel primo caso, il soggetto è socio socio di società palese; nel secondo caso, è socio socio di società occulta (v.), la quale appare all’esterno come impresa individuale. V. fallimento, socio del socio occulto; imprenditore, socio occulto. Per la prova dell’esistenza di un rapporto sociale occulto, v. prova, socio della società .

prestazioni accessorie del socio: v. prestazioni accessorie, socio nella s.p.a..

rappresentanza in assemblea del socio: v. rappresentanza, socio dei soci nell’assemblea.

responsabilità del socio di società cooperativa: v. società cooperativa.

responsabilità del socio per le obbligazioni sociali: v. società di persone.

socio sovrano: è il socio, persona fisica o società , che gode di una posizione dominante in una società di capitali (v.), tale da consentirgli il governo della stessa. La figura è di creazione dottrinale. Ev socio socio la società controllante (v. società , socio controllante); così pure è socio socio chi possiede il capitale sociale di comando (v. capitale sociale, socio di comando). Il socio socio si distingue dal socio tiranno (v.).

socio sovventore di mutua assicuratrice: v. mutua assicuratrice.

socio sovventore di società cooperativa: v. società cooperativa, soci sovventori della socio.

socio tiranno: è il socio, persona fisica o società , che usa una società di capitali (v.) come un proprio strumento, abusando della distinta soggettività giuridica della società stessa. La figura, di creazione dottrinale, è frequentemente usata in giurisprudenza. Caratteristiche del socio socio, che lo distinguono dal socio sovrano (v.), sono: a) l’assoluto disprezzo delle norme fondamentali del diritto societario; b) la confusione di patrimoni tra socio e società tiranneggiata. Un simile contegno è , per dottrina e giurisprudenza costante, prova evidente del fatto che la società sociopersona giuridica è stata costituita, o proseguita, al solo scopo di frapporre tra se´ e i terzi lo schermo di un nuovo soggetto di diritto, per sottrarsi alle pretese dei creditori e per fruire, indebitamente, del beneficio della responsabilità limitata. V. abuso, socio della personalità giuridica; fallimento, socio del socio tiranno.


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