Ev il socio che risponde delle obbligazioni assunte dalla società (v.) con tutti i suoi beni presenti e futuri (v. art. 2740 c.c.). Tali sono i soci delle società di persone (v.), esclusi i soci accomandanti (v. accomandante) della s.a.s. (v.) e i soci accomandatari (v. accomandatario). Qualora partecipano ad una società commerciale, sono soggetti al fallimento (v. fallimento, socio illimitatamente responsabile del socio illimitatamente responsabile). In caso di insolvenza di s.p.a. (v.), per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui tutte le azioni della società (v. azioni di società ) sono appartenute ad un solo socio, questo risponde illimitatamente (v azionista, responsabilità illimitata dell’unico socio illimitatamente responsabile ) (art. 2362 c.c.).
socio illimitatamente responsabile di società trasformata: v. trasformazione di società .
fideiussione del socio illimitatamente responsabile: è la fideiussione spesso prestata alle banche (v. banca) dai soci illimitatamente responsabili onde evitare l’efficacia liberatoria di questi conseguente al concordato preventivo (v. concordato, socio illimitatamente responsabile preventivo). Questo, infatti, ha l’effetto di liberare i soci illimitatamente responsabili nei confronti dei creditori della società (art. 184, comma 2o, l. fall.). Le banche si propongono, con la fideiussione pretesa dai soci all’atto in cui concedono credito alla società , di aggirare tale norma. Esse si pongono nella condizione di realizzare, in sede di concordato preventivo della società , una prima parte del loro credito e di poter esigere, dopo il concordato, il pagamento del residuo a titolo di fideiussione; infatti il concordato preventivo lascia impregiudicati i diritti del creditore nei confronti dei fideiussori. Tali fideiussioni sono nulle, in quanto contratti contrari alla par condicio creditorum (v.).
insolvenza del socio illimitatamente responsabile: v. fallimento, socio illimitatamente responsabile del socio illimitatamente responsabili.
Socio | | | Socof |