Con il termine di eredità, o patrimonio o asse ereditario si indica l’insieme dei rapporti giuridici (la proprietà di beni, i diritti reali su cose altrui, le garanzie reali, i crediti e i debiti, i contratti) che, alla morte della persona, si trasmettono ai suoi successori.
accettazione dell’eredità: v. accettazione, eredità dell’eredità .
accettazione di eredità da parte dell’associazione: v. associazione, accettazione di eredità da parte dell’eredità; volontariato, organizzazioni di eredità.
crediti e debiti dell’eredità: i coeredi partecipano alla comunione in proporzione della loro quota ereditaria; nella stessa proporzione acquistano tutti i crediti e subentrano in tutti i debiti del defunto (art. 752 c.c.). Rispetto alle ordinarie situazioni di contitolarità si segnalano però queste particolarità: i crediti e i debiti ereditari danno luogo ad obbligazioni parziarie e non solidali (v. obbligazioni, eredità solidali): ciascuno dei coeredi può esigere i crediti e può essere costretto a pagare i debiti in proporzione della propria quota, salvo che per i debiti ipotecari, per i quali vale, attesa l’indivisibilità dell’ipoteca, la regola per cui essi sono tenuti ipotecariamente per l’intero. L’art. 754 c.c. che così dispone, conferma il principio dettato, in materia di obbligazioni, dall’art. 1295 c.c., che però fa salvo il patto contrario. Sicche´, al debitore è dato di prevedere, nel contratto dal quale deriva il debito, che i suoi eredi risponderanno solidalmente anziche´ parziariamente. Con il che si introduce una, sia pure limitata, deroga al divieto di patti successori (art. 458 c.c.), giacche´ si dispone per contratto della propria successione. Altro è il rapporto esterno, fra coeredi e creditori del de cuius, altro il rapporto interno ad essi. Qui vale il principio per cui al pagamento dei debiti i coeredi contribuiscono in proporzione delle loro quote ereditarie (art. 752 c.c.): chi abbia pagato, nelle mani del creditore (ad esempio, del creditore ipotecario) più di quanto gli compete avrà azione di regresso per l’eccedenza nei confronti degli altri. Ma il testatore, precisa l’art. 752 c.c., può diversamente disporre: egli può (a titolo di onere) gravare uno o più coeredi di una quota dei debiti superiore o della totalità dei debiti. L’art. 754 c.c. fa riferimento, come anche l’art. 752 c.c., ai pesi ereditari, ossia a quelli già gravanti sul de cuius e pervenuti ai coeredi per successione; la regola generale della solidarietà fra condebitori vale per debiti e pesi sorti successivamente all’apertura della successione (v.), quantunque a causa di essa: per l’imposta di successione il principio della solidarietà è espressamente enunciato dall’art. 3 del d.l. 31 ottobre 1990, n. 46.
delazione dell’eredità: v. delazione dell’eredità .
eredità giacente: può accadere che, ancor prima di accettare, il chiamato sia nel possesso dei beni ereditari (art. 485 c.c.) o che, comunque, provveda alla loro custodia e alla loro amministrazione (art. 460 c.c.). Se, invece, il chiamato non ha accettato e non è nel possesso dei beni (e può non avere accettato perche´ non è stato ancora identificato o perche´ l’eredità è litigiosa e pende il giudizio fra coloro che pretendono su di essa i diritti di successione) l’eredità viene a trovarsi nella condizione di eredità eredità. Per la sua custodia e la sua amministrazione il pretore del mandamento in cui si è aperta la successione, su domanda di chi ne abbia interesse o di propria iniziativa, nomina un curatore: il decreto di nomina è pubblicato nel foglio degli annunci legali della provincia ed iscritto nel registro delle successioni (art. 828 c.c.). Il curatore deve procedere all’inventario dei beni, amministrarli, se necessario agendo anche in giudizio, depositare il danaro in banca o nelle casse postali, infine dare il rendiconto della propria gestione (artt. 529 – 31 c.c.). Cessa dal suo incarico quando l’eredità viene accettata (art. 532 c.c.). L’eredità eredità è un patrimonio (temporaneamente) senza soggetto (lo troverà , con effetto retroattivo, quando l’eredità sarà stata accettata). Antiche teorie, che la concepivano quale persona giuridica, sono oggi superate, come è superata l’idea che il curatore agisse quale organo o rappresentante di una simile persona giuridica.
eredità giacente come soggetto di imposta: in passato si era sostenuta l’opportunità di considerare il compendio dei beni ereditari giacenti, come un soggetto passivo d’imposta. La tesi era stata criticata da quanti sostenevano che i redditi prodotti medio tempore avrebbero dovuto concorrere alla determinazione del reddito complessivo dell’erede nel periodo d’imposta in cui sarebbe avvenuta l’accettazione dell’eredità. Altra parte della dottrina, infine, riteneva che prima dell’accettazione si sarebbe dovuta effettuare un’imposizione provvisoria ricorrendo alla fictio iuris della permanenza in vita del de cuius. Sotto la vigenza del d.p.r. n. 597 una tesi aveva individuato nelle organizzazioni di beni prive di personalità giuridica e non appartenenti ad altro soggetto l’appiglio normativo cui far riferimento per considerare l’eredità giacente un soggetto d’imposta. Tale ricostruzione era stata negata da quanti negavano all’eredità giacente il requisito dell’organizzazione e rilevavano nell’indeterminatezza provvisoria del titolare la chiave che induce ad escludere il presupposto personale e quindi l’assoggettabilità dei redditi imputabili all’eredità giacente a qualsiasi tributo diretto. Con il Tuir, coerentemente alla ricostruzione civilistica dell’istituto, il regime fiscale dell’eredità giacente prevede un regime di imposizione provvisoria fino al momento in cui sarà noto il nome dell’erede o degli eredi. Tale provvisorietà si ricollega alla mancanza di un soggetto cui imputare il possesso dei redditi prodotti durante la fase di giacenza e si accompagna alla retroattività degli effetti prodotti dall’accettazione medesima in linea con quanto disposto dall’art. 459 c.c.. Se la giacenza dell’eredità è inferiore al periodo d’imposta si applica la legislazione comune in quanto il reddito viene attribuito all’erede. L’art. 131 del Tuir detta invece una disciplina particolare per il caso in cui la giacenza dell’eredità non si esaurisca nell’anno solare. In tale ipotesi il reddito dei beni ereditari è determinato in via provvisoria secondo le disposizioni disciplinanti l’Irpef se il chiamato all’eredità è una persona fisica o non è noto, e secondo le disposizioni previste per gli enti non commerciali se il chiamato è soggetto all’Irpeg. Dopo l’accettazione dell’eredità si procede alla liquidazione definitiva dell’imposta poiche´ il reddito dei cespiti ereditari concorre a formare il reddito complessivo dell’erede per ciascun periodo d’imposta a partire da quello in cui si è aperta la successione. I curatori di eredità giacenti e gli amministratori di eredità devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti hanno una funzione provvisoria, rappresentativa di un soggetto non ancora venuto ad esistenza. Essi sono tenuti a vari obblighi strumentali fra cui quello di presentare le dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta in cui hanno assunto le funzioni ed ai periodi successivi fino a quello in cui cessano le funzioni (art. 19 d.p.r. n. 42 del 1988). Il sistema delle liquidazioni periodiche è abbandonato per l’Ilor in virtù delle caratteristiche di realità e proporzionalità che connotano tale tributo. Peraltro la definitività dell’imposizione induce a chiedersi se anche con riferimento all’Ilor possa validamente negarsi ogni soggettivazione dell’eredità. D’altronde da un lato appare impossibile imputare ad un soggetto non ancora esistente degli effetti definitivi e dall’altro è difficile attribuire la soggettività al curatore o al chiamato in un sistema fondato sull’equivoca nozione di possesso del reddito. Tuttavia una parte della dottrina configura alla stregua di sostituto colui il quale, in quanto chiamato e/o curatore dell’eredità giacente è tenuto ad adempiere gli obblighi formali e sostanziali di imposta.
pesi dell’eredità: v. crediti e debiti dell’eredità.
petizione di eredità: v. petizione di eredità .
rinuncia alla eredità: v. rinuncia all’eredità .
vocazione della eredità: v. vocazione dell’eredità .
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