Enciclopedia giuridica

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Eredi



decorrenza dei termini contro gli eredi: di regola la notificazione della sentenza fa decorrere i termini acceleratori di cui all’art. 325 c.p.c.. Qualora però durante questo periodo si verifichi uno degli eventi ex art. 299 (morte o perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, o del suo rappresentante, o cessazione della rappresentanza), la notificazione della sentenza non produce alcun effetto. Si deve quindi provvedere a rinnovare la notificazione della sentenza, che deve essere effettuata a coloro, o da coloro, a cui spetta la prosecuzione del giudizio, e può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente nell’ultimo domicilio del defunto, e la stessa regola vige per la notificazione dell’impugnazione. Quanto al termine annuale di decadenza, se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica uno degli eventi ex art. 299, il termine annuale è prorogato ex lege, per tutte le parti, di sei mesi dal giorno dell’evento. (G.R. Stufler).

domanda degli eredi contro l’eredità: se un erede ha accettato l’eredità con beneficio di inventario, e vuole proporre una domanda contro di essa, deve necessariamente proporla contro tutti gli altri eredi. Se non vi sono eredi, o se tutti propongono la stessa domanda, il giudice nomina un curatore in rappresentanza dell’eredità (G.R. Stufler).

efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi: qualora si debba procedere ad esecuzione forzata sulla base di un titolo esecutivo contro il de cuius, la notificazione del titolo esecutivo e del precetto nei confronti degli eredi deve avvenire separatamente e il precetto si può notificare solo dieci giorni dopo la notificazione del titolo. Entro un anno dalla morte del de cuius, la notificazione può essere effettuata agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell’ultimo domicilio del defunto. (G.R. Stufler).

foro degli eredi: l’art. 22 c.p.c. dispone che è territorialmente competente il giudice del luogo dell’ultimo domicilio del defunto (c.d. forum apertae successionis) a trattare le cause ereditarie. Qualora la successione si sia aperta all’estero, territorialmente competente è il giudice del luogo in cui si trova la maggior parte dei beni situati in Italia; in difetto si tiene conto del luogo di residenza del convenuto, o di alcuno dei convenuti. (G.R. Stufler).


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