Enciclopedia giuridica

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Intese



intese con la Chiesa cattolica: sono accordi tra le competenti autorità statali ecclesiastiche di vario livello, la cui conclusione è prevista dalle disposizioni concordatarie del 18 febbraio 1984 (artt. 5, n. 1; 6; 7; n. 6; 10, n. 2; 11, n. 2; 12, n. 1; e 13, n. 2, Accordo e nn. 3, lett. a, e 5 lett. a e b, Protocollo addizionale), nonche´ dal Protocollo di approvazione delle norme sugli enti e beni ecclesiastici del 15 novembre 1984 (art. 3), al fine di regolare materie per le quali sia espressamente richiesta o sia opportuna la collaborazione tra Stato e Chiesa. Per dare alle intese esecuzione nell’ordinamento italiano sono necessari atti normativi idonei a regolamentare le materie concordate, e, quindi, di tipo, di volta in volta, differente a seconda dell’oggetto disciplinato. Sono da ricordare, a tale proposito, sia l’intesa con la Santa Sede sul riconoscimento come giorni festivi di festività religiose (scambio di note verbali 23 dicembre 1985), sia le intese stipulate con la Conferenza episcopale italiana (v.) per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche (14 dicembre 1985 e 13 giugno 1990) e per l’assistenza spirituale al personale della polizia di Stato (21 dicembre 1990), le quali hanno tutte avuto esecuzione di dubbia legittimità , perche´ attuate con decreti presidenziali (d.p.r., rispettivamente, 28 dicembre 1985, n. 792; 16 dicembre 1985, n. 751, e 23 giugno 1990, n. 202; 17 gennaio 1991, n. 92), cioè con atti normativi di forza non adeguata in relazione alla totalità o a parte dei contenuti di esse, che avrebbero dovuto, invece, assumere efficacia nel diritto italiano per il tramite di leggi.

intese con le confessioni diverse dalla cattolica: sono accordi che vengono stipulati, per il tramite delle relative rappresentanze, tra lo Stato e le confessioni religiose acattoliche, e costituiscono, come stabilito dalla Costituzione (art. 8, comma 3o), l’imprescindibile base contenutointeselimite della legge regolatrice dei loro reciproci rapporti. A fronte della maggioranza degli autori che sostiene che le intese siano atti di diritto pubblico interno statale, una dottrina autorevole, invece, considerando le confessioni religiose non cattoliche, quando organizzate (art. 8, comma 2o, Cost.), ordinamenti giuridici originari (v. confessioni religiose), ritiene le intese atti di diritto esterno. Tale seconda tesi è suffragata dalla prassi ormai instauratasi nella stipulazione delle intese e che adotta le forme e segue le regole degli incontri tra ordinamenti indipendenti. Atti bilaterali, dunque, di diritto esterno, ma non di diritto internazionale, perche´ quest’ultimo non riconosce soggettività alle confessioni religiose diverse dalla cattolica, bensì atti di ordinamenti sorti, volta per volta, dall’incontro delle volontà dello Stato e delle varie confessioni, posti, cioè , dalle intese stesse. Un’intesa può essere sottoscritta anche da più confessioni religiose e nei limiti dei principi e norme costituzionali, può avere per oggetto qualsiasi materia. Gli organi legittimati a stipulare intese sono, da parte confessionale, quegli organi che, a norma degli statuti delle confessioni religiose, ne abbiano la rappresentanza, e, da parte statale, esclusivamente il governo, rappresentato dal presidente del Consiglio, quando le intese abbiano carattere di generalità o varietà di contenuti, o da un singolo ministro, quando gli accordi riguardino solo materie di competenza di questi. Il governo è anche l’unico potere abilitato a presentare in parlamento, che è libero di approvarlo o meno, apposito disegno di legge di esecuzione dell’intesa nell’ordinamento italiano. Con l’entrata in vigore di tale legge cessa di avere efficacia ed applicabilità , nei confronti della confessione e delle confessioni che hanno stipulato l’intesa, la legislazione comune sui culti ammessi nello Stato (l. 24 giugno 1929, n. 1159, e r.d. 28 febbraio 1930, n. 289), che ha indirettamente acquisito, in virtù del disposto dell’art. 8, comma 3o, Cost., una resistenza all’abrogazione o alle modifiche da parte, invece, di leggi ordinarie non precedute da intese e non esecutive di queste. A sua volta, la legge emanata a norma dell’art. 8, comma 3o, Cost. non può venire abrogata se non per il tramite dell’approvazione legislativa di un’ulteriore intesa fra le medesime parti o con procedimento di revisione costituzionale. Fino ad oggi sono state stipulate ed approvate da altrettante leggi le seguenti intese: con le Chiese (valdesi e metodiste) rappresentate dalla Tavola valdese, 21 febbraio 1984 (l. 11 agosto 1984, n. 449); con l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7o giorno, 29 dicembre 1986 (l. 22 novembre 1988, n. 516); con le Assemblee di Dio in Italia, 29 dicembre 1986 (l. 22 novembre 1988, n. 517); con l’Unione delle Comunità ebraiche italiane, 27 febbraio 1987 (l. 8 marzo 1989, n. 101); d’integrazione della precedente intesa con la Tavola valdese, 25 gennaio 1993 (l. 5 ottobre 1993, n. 409). Le intese con l’Unione cristiana evangelica battista d’Italia, 29 marzo 1993, e con la Chiesa evangelica luterana in Italia, 20 aprile 1993, sono, invece, ancora in attesa di approvazione; mentre quella stipulata con la Tavola valdese il 13 aprile 1986 non ha più avuto esecuzione.

intese fra imprese: l’art. 85 del trattato istitutivo della Cee dichiara incompatibili con il mercato comune e nulli di pieno diritto tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi. Tali intese sono vietate in linea di principio; è però ammesso che il divieto possa essere dichiarato inapplicabile a quelle intese che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva. La nullità è pronunciata dal giudice nazionale, in diretta applicazione del diritto comunitario. Le conseguenze della nullità sono poi regolate dai singoli diritti nazionali. Ma la Commissione Cee può obbligare, mediante decisione, le imprese interessate a porre fine all’infrazione contestata (art. 3 regolamento n. 17 del 1962), e può punirla con ammenda (art. 15 regolamento cit.); ma può anche adottare provvedimenti cautelari. Si noti che, mentre la posizione dominante può essere apprezzata in rapporto ad un solo mercato nazionale, le intese vietate riguardano i rapporti fra imprese appartenenti a Stati diversi. Tuttavia, un’intesa limitativa della concorrenza, intervenuta fra imprese di un medesimo Stato, può essere valutata come abuso di posizione dominante (v. abuso, intese di posizione dominante) se una iniqua intesa sia stata imposta da una impresa dominante e le altre l’abbiano accettata solo per sopravvivere, sia pure a condizioni minimali. L’art. 85 del trattato Cee si trova riprodotto pressoche´ testualmente nella l. n. 287 del 1990 sulla tutela della concorrenza e del mercato (art. 2). Ev previsto che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato possa autorizzare l’intesa, in deroga al divieto (artt. 4 e 25); mentre le infrazioni danno luogo all’istruttoria e all’applicazione delle sanzioni sopra descritte. C’è però anche la comminatoria della nullità dell’intesa vietata (art. 2, comma 3o); e la nullità dell’intesa, se non autorizzata a norma dell’art. 4, potrà essere dichiarata, su domanda di ogni interessato, dall’autorità giudiziaria, che è qui la Corte d’appello, mentre per le intese vietate dal trattato Cee la competenza è del tribunale. V. anche concentrazioni fra imprese.


Interversione del possesso      |      Intestazione


 
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