Enciclopedia giuridica

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Pratiche concordate

Sono vietate dall’art. 85 del Trattato Cee, insieme agli accordi (v.) ed alle decisioni di associazioni di imprese (v. decisioni, pratiche concordate di associazioni di imprese). Le pratiche concordate sono comportamenti paralleli o coerenti di operatori, tenuti in assenza di accordi formali o risultato di accordi taciti. Tali comportamenti sono incompatibili con il mercato interno e quindi sono vietati se volti: a fissare direttamente od indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita od altre condizioni di transazione; a limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; a ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; ad applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi, uno svantaggio alla concorrenza; a subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi.


Praesumptio de praesumpto      |      Preambolo


 
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