Enciclopedia giuridica

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Reato

Secondo una tradizionale definizione è reato ogni fatto umano cui la legge ricollega una sanzione penale. Tale definizione rende conto tuttavia soltanto delle conseguenze giuridiche che la legge prevede nel caso in cui venga posto in essere quel determinato fatto umano. Il tentativo di dare contenuto sostanziale alla nozione della presente voce è stato proprio delle principali scuole di pensiero, che hanno affrontato l’analisi del reato. Secondo il giusnaturalismo, scuola di pensiero che fonda i proprio principi sull’esistenza di un diritto naturale, sarebbe reato ogni fatto che turba l’ordine etico, l’ordine giuridico naturale, e per tale motivo è sanzionato penalmente dallo Stato. La scuola positiva ha impostato l’analisi del reato attraverso lo studio della struttura della società in cui l’uomo opera. Di qui la ricerca ha portato a considerare reato ogni fatto tale da recare danno o porre in pericolo la società ; ovvero da essere in contrasto con la moralità media di un popolo, considerata in un determinato contesto storico e sociale. Tali definizioni, non soddisfacenti, hanno indotto ad elaborare una concezione formalereatosostanziale del reato. Ev evidente che qualsiasi definizione di reato non può non fondarsi su di un sistema di valori da tutelare. La questione riguarda l’individuazione di tale sistema, e soprattutto da parte di quale soggetto tale individuazione deve provenire. Nell’ambito della concezione formalereatosostanziale, assume rilevanza il sistema di valori contenuto nella Carta costituzionale, che costituisce già un criterio selettivo dei fatti che meritino una sanzione penale. Perciò , divengono penalmente tutelabili i valori costituzionalmente rilevanti, o compatibili con la Carta costituzionale, con la conseguenza che debbono qualificarsi reati soltanto quei fatti che ledono o pongono in pericolo siffatti valori, o beni giuridici, a condizione che il ricorso alla sanzione penale sia inevitabile al fine di tutelare gli anzidetti valori costituzionalmente prodotti. In forza di tale concezione nasce innanzitutto una nuova nozione formale di reato, per cui è tale ogni fatto umano che sia in contrasto con la legge penale conforme alla Costituzione. Inoltre è reato ogni fatto che si pone in contrasto con il sistema di valori e beni giuridici tutelati dalla Costituzione.

reato aberrante: l’aberratio si verifica qualora vi sia una divergenza tra voluto e realizzato. Aberratio ictus: si realizza nell’ipotesi in cui per errore nell’uso di mezzi di esecuzione del reato o per altra causa, l’offesa colpisce un soggetto diverso da quello cui l’offesa era diretta. In tale fattispecie l’aberratio è detta monolesiva, o monoffensiva. L’agente risponde come se avesse commesso il reato in danno alla persona che voleva offendere. L’aberratio ictus può essere bioffensiva, allorche´ , oltre alla persona offesa, sia offesa anche la persona alla quale l’offesa era diretta. Aberratio delicti: la divergenza tra il voluto e il realizzato è relativa al tipo di evento realizzato con la propria condotta. Può essere monoffensiva; in tale ipotesi, l’agente risponde, a titolo di colpa, dell’evento non voluto, sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo. Nella fattispecie di aberratio delicti bioffensiva, che si realizza quando oltre all’evento non voluto si da luogo anche all’evento voluto, si applicherà la disciplina del concorso di reato.

reato abituale: si realizza mediante la reiterazione nel tempo della condotta tipica, caratterizzata da un unico elemento soggettivo, che consiste nella coscienza e volontà di porre in essere abitualmente la condotta. Anche in questo caso il reato reato è unico, poiche´ unico è l’elemento soggettivo. .

reato aggravato dall’evento: è tale il reato che subisce un aumento di pena se dalla commissione dello stesso derivi un ulteriore evento, del quale risponde l’agente in quanto conseguenza della sua azione criminosa, prescindendo dal dolo e dalla colpa.

reato circostanziato: è il reato caratterizzato dalla sussistenza di circostanze, aggravanti ovvero attenuanti, e si distingue dal reato semplice. Le circostanze sono elementi accessori che non incidono sulla struttura del reato, ma portano soltanto una modificazione quantitativa o qualitativa della pena. V. circostanze del reato.

reato colposo: è tale il reato nel quale l’elemento soggettivo è costituito dalla colpa (v.).

reato commissivo: è caratterizzato da una condotta che consiste in una attività del soggetto agente, in una azione (uccidere, rubare).

reato complesso: è tale il reato nel quale un altro è assorbito nel primo quale elemento costitutivo ovvero quale circostanza aggravante. Il delitto di rapina (v.) ha in se´ la fattispecie di furto e di violenza privata.

reato continuato: figura particolare di concorso materiale di reato (v. concorso, reato eventuale di persone nel reato; concorso, reato necessario di persone nel reato) che si realizza allorquando l’agente ponga in essere più reati, espressione di un unico disegno criminoso, mediante più azioni ad omissioni.

reato di attentato: o a consumazione anticipata. La condotta tipica consiste nel porre in essere atti diretti a offendere il bene giuridico tutelato. Tale tipologia di reato ha la medesima struttura del tentativo (v.); tuttavia, per la intrinseca pericolosità di talune condotte, e per la notevole importanza del bene tutelato, in determinate ipotesi, il legislatore ha inteso elevare a reato perfetto siffatta condotta.

reato di azione: si configura allorquando è posta in essere la condotta sanzionata (c.d. reato di mera condotta) a prescindere dalla verificazione di un evento.

reato di danno: è necessario che il bene giuridico della norma incriminatrice sia distrutto o menomato. Nel reato di lesioni, l’integrità fisica deve risultare lesionata; nell’omicidio, la vita distrutta.

reato di evento: affinche´ tale tipo di reato possa realizzarsi, è necessario che la condotta abbia prodotto un effetto esterno (la morte di un uomo, una malattia), legato causalmente alla condotta stessa. Talora la norma incriminatrice prevede espressamente le modalità mediante le quali l’evento deve essere realizzato (reato a forma vincolata): in altri casi, la norma fa esclusivo riferimento alla dipendenza causale dell’evento rispetto alla condotta dell’agente, qualunque essa sia (reato a forma libera).

reato di pericolo: il bene giuridico deve essere oggetto di minaccia. Il pericolo consiste nella probabilità di distruggere o menomare il bene tutelato. Si distingue tra reato reato concreto e reato reato astratto o presunto. Per la configurabilità del primo è necessaria la sussistenza di un effettivo pericolo per il bene tutelato, derivante dalla condotta dell’agente, che dovrà essere di volta in volta accertato. In ordine al secondo il pericolo è ritenuto dal legislatore insito nella condotta sanzionata, in base alla comune esperienza, e come tale presunto in modo assoluto.

reato di scopo: mediante tale tipo di reato sono sanzionati penalmente comportamenti che in se´ e per se´ non determinano l’offesa di alcun bene giuridico, ma che il legislatore ha interesse ad evitarne la realizzazione (v. reato ostativo).

reato di sospetto: tale tipologia di reato incrimina comportamenti che lasciano presumere l’avvento o il futuro compimento di reati più gravi.

reato doloso: è il reato commesso con dolo (v.).

reato impossibile: è configurabile quando per l’inidoneità dell’azione o per l’inesistenza dell’oggetto, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso. Per azione inidonea deve intendersi l’intera azione tipica prevista dalla norma, la quale, in virtù di caratteristiche concrete e oggettive, è inidonea a realizzare l’offesa.

reato istantaneo: è tale il reato nel quale l’offesa è istantanea, ossia si realizza nel tempo stesso in cui si pone in essere il fatto tipico (omicidio).

reato omissivo: la condotta è rappresentata da una omissione, un non fare, giuridicamente rilevante dell’agente (non soccorrere il ferito, non controllare il bilancio di una società commerciale). L’omissione è penalmente rilevante allorche´ il soggetto agente, pur avendone la possibilità , ha omesso di compiere l’azione doverosa. Si distingue tra reato reato proprio ed improprio. Il primo è configurabile nel caso in cui il soggetto omette di compiere l’azione comandata; il secondo qualora si ometta di impedire la verificazione di un evento che si ha l’obbligo giuridico di evitare.

reato ostativo: figura che tende ad incriminare determinati comportamenti che costituiscono soltanto il presupposto dell’aggressione al bene tutelato. (v. reato di scopo).

reato permanente: per la configurabilità di tale reato è necessario che l’offesa al bene giuridico tutelata sia protratta nel tempo ad opera della condotta volontaria dell’agente (sequestro di persona). Ev un reato unico. Si perfeziona nel momento in cui la lezione dell’interesse è protratta per quel minimo periodo di tempo, da rendere apprezzabile l’offesa tipica e si consuma allorche´ la condotta dell’agente cessi, e così Coliva). si esaurisca l’offesa stessa. (M.

reato plurisoggettivo: è necessaria la partecipazione di più persone (associazione a delinquere; millantato credito). V. concorso, reato eventuale di persone nel reato; concorso, reato necessario di persone nel reato.

reato plurisussistente: si oppone al reato unisussistente; la condotta tipica è scomponibile in una pluralità di atti.

reato preterintenzionale: è caratterizzato da un particolare elemento soggettivo, la preterintenzione, che si concreta quando dall’azione all’omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente (v. preterintenzione).

reato progressivo: o progressione criminosa. si verifica quando l’agente, per realizzare una determinata attività criminosa, non può evitare di realizzarne un’altra meno grave. Caratteristica di tale reato è l’offesa crescente. Ineriscono alla progressione criminosa anche le figure dell’antefatto e del postfatto non punibili. Il primo si configura nel caso in cui il reato meno grave è il mezzo per la commissione del reato più grave. Il secondo consiste in una condotta susseguente al reato più grave commesso in precedenza, il cui disvalore rimane assorbito nel reato più grave.

reato proprio: può essere commesso soltanto da un soggetto dotato di una particolare qualifica soggettiva, tale da porlo in una particolare relazione con il bene tutelato dalla norma penale (pubblico ufficiale rispetto ai delitti di peculato, corruzione; imprenditore rispetto al delitto di bancarotta). Esso si distingue dal reato comune, che può essere commesso da chiunque. .

reato putativo: figura che si realizza qualora l’agente commetta un fatto non costituente reato, nella erronea supposizione che esso costituisca reato. L’erronea supposizione può dipendere da: errore di diritto penale o sul divieto (l’agente crede nell’esistenza di una norma che vieti un comportamento del tutto lecito); errore su legge extrapenale (chi, credendosi imprenditore, ritiene di commettere fatti di bancarotta); errori di fatto (l’agente che sottrae una cosa mobile ritenuta altrui ed invece propria) (v. errore, reato in diritto penale). In siffatta ipotesi, l’agente non è punibile, salvo che nel fatto concorrano gli elementi costitutivi di un reato diverso, del quale l’agente è determinato a rispondere.

struttura del reato: il reato è innanzitutto un fatto dell’uomo. Soggetto attivo del reato può essere esclusivamente l’uomo (v. responsabilità , reato penale). Deve trattarsi di un fatto previsto dalla legge come reato, ossia di un fatto tipico. Ciò comporta la necessaria ed esatta corrispondenza tra il fatto realizzato in concreto e quello previsto dalla legge come reato (art. 1 c.p.; art. 25 Cost.) (v. riserva di legge, reato nel diritto penale; legalità , principio di reato). Ulteriore elemento del reato è costituito dall’antigiuridicità , che indica la contrarietà del fatto tipico all’ordinamento. Tuttavia, perche´ sia configurabile la responsabilità penale del soggetto attivo è necessaria la sussistenza di un terzo elemento, la colpevolezza, che indica l’aspetto psicologico del reato. In sintesi, è reato ogni fatto umano tipico, antigiuridico e colpevole. Tale concezione, c.d. tripartita, si contrappone con altra concezione, c.d. bipartita, secondo la quale è reato ogni fatto umano tipico commesso con volontà colpevole. In definitiva il reato è costituito da soli due elementi: l’uno oggettivo (fatto) l’altro soggettivo (volontà colpevole). Difetta l’elemento dell’antigiuridicità , che sarebbe intrinseco al concetto di reato, e non esterno al medesimo. Nell’analisi del reato possono individuarsi un elemento oggettivo ed un elemento soggettivo. Nel primo vanno ricompresi la condotta (v.), l’evento (v.), il rapporto di causalità (v. causalità , reato nel diritto penale) tra la prima e il secondo, e l’offesa; ad essi va aggiunta l’assenza di cause di giustificazione (v. cause, reato di giustificazione del reato). Il secondo elemento riguarda il legame psicologico tra autore e fatto che si può manifestare sotto l’aspetto del dolo (v.) e della colpa (v.).

reato tentato: si configura qualora l’agente ponga in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto. Il trattamento sanzionatorio è più mite rispetto al delitto consumato.

reato unisussistente: si realizza con un solo atto, ossia la condotta tipica consiste nel compimento di un solo atto, e non è frazionabile. Non


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