Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Girata

Ev la dichiarazione posta su un titolo di credito all’ordine, con la quale il portatore del titolo (girante) ordina al debitore cartolare (v. debitore, girata cartolare) di eseguire il pagamento ad altra persona, detta giratario (v.). Costituisce sorta di delegazione di pagamento (v. delegazione, girata di pagamento), con la differenza che, mentre nella prima l’invito del creditore al proprio debitore costituisce solo un’autorizzazione, restando facoltà del debitore di pagare o meno al terzo indicato dal creditore, nella girata il creditore ordina al debitore di pagare al terzo. Essa è scritta sul titolo e sottoscritta dal girante; è valida anche se non indica il giratario (art. 2009 c.c.). Nei c.d. titoli di credito all’ordine la girata, quando è seguita dalla consegna del titolo dal girante al giratario, consente il mutamento della legittimazione attiva ad esercitare i diritti connessi al titolo e, di conseguenza, consente la circolazione dello stesso. Il possessore del titolo all’ordine è legittimato all’esercizio del diritto cartolare (v. diritto, girata cartolare) in base ad una serie continua di girate, anche se l’ultima sia in bianco (v. girata in bianco). In generale il girante non assume alcuna responsabilità per l’inadempimento del debitore cartolare (art. 2012 c.c.); nei titoli cambiari (v. titoli di credito, girata cambiari), però , il girante resta obbligato di regresso in caso di mancato pagamento del titolo da parte del debitore principale. Le obbligazioni dei giranti sono, tra loro, indipendenti, in applicazione del principio di autonomia delle firme cambiarie: pertanto la nullità di una girata non influisce sulla validità delle girate precedenti o successive. il titolo può essere girato anche al trattario o all’emittente, che può , a sua volta, girare il titolo (art. 15, comma 3o, r.d. n. 669 del 1933), senza che la riunione nella stessa persona della qualità di debitore e di creditore determini estinzione dell’obbligazione per confusione. Le condizioni eventualmente apposte alla girata sono nulle e si considerano non scritte; ciò vale anche per la girata parziale (art. 2010 c.c.).

girata ad effetti limitati: è la girata che attribuisce una legittimazione ad esercitare il diritto cartolare (v. diritto, girata cartolare) più limitata della girata ordinaria. Ev tale la girata per l’incasso (v.) e la girata in pegno (v.).

girata a forfait: v. girata senza garanzia.

girata al portatore: è la dichiarazione di girata non contenente l’indicazione del giratario, ma, in luogo di essa, la clausola al portatore. Tale girata, perfettamente valida (art. 2009, comma 3o, c.c.), è equiparata dalla legge ad una girata in bianco (v.): essa dà luogo ad una successiva circolazione del titolo non documentata, analoga a quella dei titoli al portatore (v. titoli di credito, girata al portatore) (art. 2011, comma 2o, c.c.). Ciascuno dei successivi portatori del titolo può riempire la girata con il proprio nome e può , nuovamente, girare il titolo (art. 2011, comma 2o, c.c.), ferma restando l’esigenza della continuità delle girate: chi risulta dal titolo quale giratario deve anche risultare quale girante della girata successiva. Tale norma vale anche per i titoli cambiari (v. titoli di credito, girata cambiari).

girata al traente: è la girata di un titolo cambiario (v. titoli di credito, girata cambiari) fatta a favore di colui che ha emesso il titolo. Questi può esercitare il diritto cartolare (v. diritto, girata cartolare) solo nei confronti dell’obbligato principale, non, invece, nei confronti degli altri obbligati di regresso (v.), verso i quali è cartolarmente obbligato (art. 15 r.d. n. 1669 del 1933 e art. 17 r.d. n. 1736 del 1933).

girata al trattario: è la girata di una tratta (v.) o di un pagherò cambiario (v.) fatta a favore dell’obbligato principale del titolo stesso. La coesistenza in capo al medesimo individuo della qualità di creditore e debitore della stessa prestazione individuata nel titolo non produce, come di regola, estinzione del credito per compensazione (v.): finche´ il titolo esiste, esiste pure il relativo credito, per cui l’obbligato principale può , a sua volta, girare ad altri il titolo (art. 15, comma 3o, r.d. n. 1669 del 1933). Pertanto si dice che il diritto cartolare (v. diritto, girata cartolare) è quiescente finche´ il prenditore del titolo è il debitore principale. Si parla, in tal caso, anche di girata di ritorno. La girata al trattario non è ammessa ne´ nell’assegno bancario (v.) ne´ nell’assegno circolare (v.).

girata dell’assegno bancario: è la dichiarazione di girata scritta su un assegno bancario (v.) disciplinata in modo analogo a quella della tratta (v. tratta, girata della cambiale girata), salvo per le seguenti differenze: a) la girata al trattario vale come quietanza (v.), salvo che questi abbia diversi stabilimenti e la girata sia fatta ad uno stabilimento diverso da quello sul quale l’assegno bancario è stato tratto (art. 18 r.d. n. 1736 del 1933); b) l’inammissibilità della girata a titolo di pegno, desumibile dalla mancata riproduzione nella disciplina dell’assegno bancario dell’art. 23 r.d. n. 1736 del 1933; c) la girata apposta ad assegno bancario al portatore rende il girante responsabile secondo le norme sul regresso (v.), ma non trasforma il titolo in un assegno bancario all’ordine (art. 23 r.d. n. 1736 del 1933), norma non rispettata per la tratta.

girata di comodo: è lagirata compiuta dal possessore qualificato di un titolo all’ordine a beneficio di persona compiacente, allo scopo di evitare che il debitore cartolare (v. debitore, girata cartolare) opponga un’eccezione personale al girante. In tal modo, vigendo, in materia di titoli di credito, il principio della letteralità , il debitore non potrà opporre al giratario che le eccezioni basate sul contesto del titolo e le eccezioni personali rispetto al giratario, ma non le eccezioni personali rispetto al girante. Il debitore ha, pertanto, l’onere di provare la simulazione (v.) del trasferimento. Si parla, pure, di girata girata quando il giratario acquista il titolo per un valore inferiore al suo importo, profittando della situazione giuridica nella quale il girante versa nei confronti del debitore, che può opporgli eccezioni basate sui suoi rapporti personali. Il girante, infatti, è disposto a cedere il titolo per un valore inferiore all’ammontare del credito incorporato, pur di evitare che questo sia, totalmente o parzialmente, estinto per compensazione (v.) da un controcredito del debitore cartolare: di ciò approfitta il giratario, che acquista un credito per un valore inferiore.

girata di ritorno: v. girata al trattario.

divieto di girata: è la clausola posta dal girante di un titolo cambiario (v. titoli di credito, girata cambiari) con la quale egli vieta un nuovo trasferimento per girata del titolo. Per effetto di tale clausola, il girante non è responsabile verso i successivi giratari del titolo (art. 19, comma 2o, r.d. n. 1669 del 1933 e art. 21 r.d. n. 1736 del 1933).

girata dopo l’intervento: è vietato girare una tratta (v.) o un pagherò cambiario (v.) a colui che paga per intervento (v. interveniente) (art. 82, comma 1o, r.d. n. 1669 del 1933). Questi acquista il diritto cartolare (v. diritto, girata cartolare) nei confronti di colui per il quale ha pagato e di coloro che sono obbligati insieme a quest’ultimo, ma non la facoltà di girare il titolo. L’interveniente può , però , cedere il diritto risultante dal titolo secondo le norme della cessione del credito (v.).

girata fiduciaria: è la girata accompagnata da separati accordi tra girante e giratario che obbligano quest’ultimo a ritrasferire al primo il titolo o la prestazione oggetto del diritto cartolare. L’ipotesi ricade nel concetto di fiducia (v.). A differenza della girata simulata (v.), la girata girata produce l’effettivo trasferimento della proprietà del titolo e del diritto cartolare: il giratario può esercitare liberamente il diritto cartolare, avendo l’accordo fiduciario rilevanza solo obbligatoria.

girata in bianco: è la dichiarazione di girata in cui manca l’indicazione del giratario. Essa consta della sola firma del girante (art. 2009, comma 2o, c.c.) ed è sottoposta alla stessa disciplina della girata al portatore. Ciascuno dei successivi portatori del titolo può riempire la girata con il proprio nome e può nuovamente girare il titolo (art. 2011, comma 2o, c.c.) fermo restando l’esigenza della continuità delle girate: chi risulta dal titolo quale giratario, deve risultare quale girante nella girata successiva. Nei titoli cambiari (v. titoli di credito, girata cambiari) il portatore di titolo girato in bianco può: 1) riempire il titolo con il proprio nome o con quello di altra persona; 2) girare il titolo di nuovo in bianco o a persona determinata; 3) trasmettere il titolo ad un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarla (art. 18, comma 2o, r.d. n. 1669 del 1933 e art. 20, comma 2o, r.d. n. 1736 del 1933).

girata in garanzia: v. girata in pegno.

girata in pegno: è la girata, che, per effetto di espressa clausola in essa contenuta, attribuisce al giratario non la proprietà , ma il diritto di pegno sul titolo, il giratario può esercitare i diritti inerenti al titolo, ma non può girarlo, se non per l’incasso (v. girata per l’incasso). Il debitore, d’altra parte, non può opporgli le eccezioni personali al girante (art. 2014 c.c.), salvo che il giratario non abbia acquistato il titolo allo scopo di recare danno al debitore (v. girata di comodo): in tal caso sono opponibili al giratario le eccezioni fondate sui rapporti personali tra il debitore e il girante (art. 2014, comma 2o, c.c., art. 23 r.d. n. 1669 del 1933). La girata girata non è prevista per l’assegno bancario (v.) e per l’assegno circolare (v.). V. girata dell’assegno bancario.

girata in pieno: è la girata che indica il nome del giratario, secondo la formula: e per me pagate a, o simili.

girata per l’incasso: è la girata che, per effetto di espressa clausola in essa contenuta, attribuisce al giratario la facoltà di esercitare i diritti inerenti al titolo, ma non quella di girarlo, se non per l’incasso. Il debitore può opporre al giratario, che è incaricato dell’incasso del credito altrui, solo le eccezioni opponibili al girante (art. 2013 c.c., art. 22 r.d. n. 1669 del 1933 e art. 26, comma 3o, r.d. n. 1736 del 1933). Nella disciplina della girata girata nell’assegno bancario (v.) è espressamente stabilito che il mandato (v.), contenuto nella predetta girata, non si estingue per morte del mandante o per sua sopravvenuta incapacità (art. 26, comma 3o, r.d. n. 1736 del 1933.

girata per procura: v. girata per l’incasso.

girata senza data: la girata di un titolo cambiario (v. titoli di credito, girata cambiari) non contenente la data si presume, fino a prova contraria, compiuta prima del termine per levare protesto (v.) (art. 24, comma 2o, r.d. n. 1669 del 1933 e art. 27, comma 2o, r.d. n. 1736 del 1933).

girata senza garanzia: è la clausola, apposta dal girante, con la quale viene esclusa la responsabilità di regresso (v.) di questi (art. 19, comma 1o, r.d. n. 1669 del 1933). La clausola può escludere la responsabilità di regresso inerente sia la sola accettazione (v. tratta, accettazione della cambiale girata) sia il solo pagamento (v. tratta; regresso, girata nei titoli cambiari) sia entrambi. Ev anche detta girata senza responsabilità , girata senza regresso, girata a forfait.

girata senza regresso: v. girata senza garanzia.

girata simulata: è la girata accompagnata da separato accordo tra le parti di negare ad essa ogni effetto giuridico o di attribuirle una portata più limitata. Quest’ultima è l’ipotesi in cui una girata ordinaria dissimula una girata per l’incasso (v. girata per l’incasso). Il debitore cartolare (v. debitore, girata cartolare) può opporre la simulazione della girata al simulato giratario, secondo le norme dettate per la simulazione del contratto (v.).

girata tardiva: è la girata posteriore alla scadenza (v. tratta, pagamento della cambiale girata) di una tratta (v.) o di un pagherò cambiario (v.); ha gli stessi effetti di una girata ordinaria. Se tuttavia è stato levato protesto (v.) o è scaduto il termine per levarlo, la girata girata produce gli effetti di una cessione ordinaria (v. cessione del credito) (art. 24 r.d. n. 1669 del 1933). Quest’ultima disciplina vale anche per l’assegno bancario (v.) (art. 27, comma 1o, r.d. n. 1736 del 1933) e l’assegno circolare (v.) (artt. 86 e 27, comma 1o, r.d. n. 1736 del 1933).


Girante      |      Giratario


 
.