Con tale termine si designa il lato positivo del rapporto obbligatorio (v.).
delegazione di debito: v. delegazione, debito di debito.
debito di valore: ricorre quando una somma di danaro è dovuta non come bene a se´ , ma come valore di un altro bene. Ev un debito di valuta l’obbligazione di pagare il prezzo di una cosa acquistata o quella di retribuire la prestazione del proprio dipendente; l’oggetto dell’obbligazione è la somma di danaro considerata come bene, è il mezzo di scambio. Ev , invece, debito debito l’obbligazione di risarcire un danno o di corrispondere il valore di un bene (il valore del terreno altrui, ad esempio, sul quale si è costruito edificando oltre al proprio confine): il debitore adempie, anche in questi casi, con la consegna di una somma di danaro; ma qui il danaro viene in considerazione come equivalente economico di un bene (del bene altrui che si è distrutto, nel caso della responsabilità da fatto illecito, del bene altrui di cui si acquista la proprietà ). Si noti però che, nel momento in cui il valore viene liquidato, ossia tradotto in una somma di danaro, il debito debito si trasforma in debito di valuta (v.), ed è retto dai medesimi principi di questo. La differenza riguarda solo il periodo antecedente alla liquidazione: se è pronunciata oggi la condanna al risarcimento di un danno cagionato dieci anni or sono, il giudice liquiderà una somma pari al valore odierno, e non al valore di dieci anni fa, del bene distrutto dal danneggiante, o pari al costo odierno, e non al costo di dieci anni fa, delle riparazioni necessarie per eliminare le conseguenze dannose del fatto illecito altrui. Il concetto è che al danneggiato dovrà essere corrisposta una somma che gli permetta di riacquistare un bene equivalente alle odierne condizioni di mercato o che gli permetta di affrontare, ai costi odierni, le spese di riparazione.
debito di valuta: è obbligazione pecuniaria o debito debito quella che ha per oggetto la consegna di una data quantità di danaro, sia questa il prezzo di una cosa venduta o la restituzione di una somma ricevuta in prestito o la retribuzione di una prestazione di lavoro e così via. Essa si adempie con moneta avente corso legale nello Stato al momento del pagamento (art. 1277, comma 1o, c.c.): se, tra il momento in cui il debito è sorto e quello del pagamento, è cambiata la moneta avente corso legale (come accadde, ad esempio, in Francia al principio degli anni ’60), si paga nella nuova moneta ragguagliata al valore della prima (art. 1277, comma 2o, c.c.). E, se nell’obbligazione è stata dedotta moneta estera, il debitore che paga in Italia ha facoltà di cambiare sia nella moneta estera sia nella corrispondente quantità di moneta italiana al corso del cambio del giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento (art. 1278 c.c.), salvo che la moneta estera non fosse stata indicata con la clausola effettivo (art. 1279 c.c.). In difetto di questa clausola opera il principio che rimette al debitore la scelta; ma ciò non comporta uno svantaggio economico per il creditore, giacche´ questi ha diritto ad una somma, in valuta nazionale, al cambio del giorno della scadenza ed è , perciò , tenuto indenne dalle oscillazioni dei cambi intercorse fra la data del contratto e quella della scadenza. Può però accadere che il debitore paghi in ritardo, e che fra la data della scadenza e quella del pagamento si siano verificate oscillazioni dei cambi: la giurisprudenza neutralizza il vantaggio che da ciò può derivare al debitore imponendogli, se paga in moneta nazionale, di corrispondere la differenza di cambio fra le due date. Ev fondamentale, in materia di debito debito, il cosiddetto principio nominalistico: la moneta è presa in considerazione, agli effetti dell’adempimento, per il suo valore nominale (art. 1277, comma 1o, c.c.), non per il suo potere di acquisto. Perciò , l’obbligazione di pagare un milione, sorta dieci anni or sono con scadenza ad oggi, resta l’obbligazione di pagare un milione, anche se nel frattempo il potere di acquisto della moneta, ossia la quantità di beni che si possono acquistare con essa, è fortemente diminuito per effetto della inflazione, ed il milione di allora corrisponde a meno di mezzo milione di oggi. Il principio nominalistico giova, evidentemente, al debitore e nuoce al creditore nei periodi di inflazione: il debitore si libera pagando una somma di danaro che, in termini reali, risulta inferiore a quella per la quale si era obbligato. Accade il contrario nei periodi di deflazione; ma è ipotesi solo teorica, essendo la deflazione (ossia l’aumento del potere di acquisto della moneta) un fenomeno sconosciuto al nostro tempo. Esistono, nella pratica, diverse clausole contrattuali con le quali il creditore si premunisce contro il rischio della svalutazione monetaria: così la clausola numeri indici o clausola Istat (mi darai tra dieci anni tante lire quante corrisponderanno, secondo gli indici di svalutazione della lira comunicati dall’istituto centrale di statistica, ad un milione di oggi); la clausola oro (mi darai tante lire quante occorrono per comperare la quantità di oro che oggi si compera con un milione); la clausola valuta pregiata (tante lire quante occorrono per comperare i marchi che oggi si comperano con un milione); la clausola merci (che fa riferimento al prezzo corrente di merci, come ad esempio l’olio, ritenute significative del più generale livello dei prezzi).
debito e responsabilità: il debito è l’obbligazione del debitore di eseguire una data prestazione (v.) avente valore economico, sia essa una prestazione di dare o di fare o di non fare; il credito è , correlativamente, il diritto del creditore di esigere quella data prestazione. In questa correlazione fra il dovere del debitore di eseguire una prestazione e il diritto del creditore di esigerla è, appunto, il rapporto obbligatorio, che può derivare da una fra le tante fonti di obbligazioni: contratti, atti illeciti, altri atti o fatti. Il rapporto obbligatorio è destinato ad estinguersi con l’esecuzione della prestazione: il creditore realizza così il proprio diritto; il debitore consegue la propria liberazione. Ora bisogna aggiungere che l’atto o il fatto che genera l’obbligazione determina, a carico del debitore, una più generale situazione giuridica, che investe l’intero suo patrimonio. Ev l’illimitata responsabilità patrimoniale del debitore: questi, secondo il principio codificato all’art. 2740 c.c., risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri; e va subito rilevato che il debitore risponde non solo con i beni che gli appartenevano al momento in cui è sorta l’obbligazione, e sui quali il creditore poteva fare affidamento (i beni presenti), ma anche con quelli che siano successivamente entrati nel suo patrimonio, e sui quali il creditore non poteva fare affidamento alcuno (i beni futuri). Una corrispondente conseguenza si verifica a favore del creditore: tutti i beni, presenti e futuri, del debitore costituiscono la garanzia del suo credito. Dal debito si deve allora distinguere la responsabilità : il debito ha per oggetto quella specifica prestazione che è stata dedotta in obbligazione: la responsabilità ha per oggetto, invece, l’intero patrimonio del debitore. Correlativamente, si deve distinguere fra il credito e la garanzia del credito: il credito è il diritto ad una data prestazione, dedotta in obbligazione; la garanzia del credito è, invece, costituita dall’intero patrimonio del debitore. Al binomio debitodebitocredito si affianca così il binomio responsabilità debitogaranzia; ed è quest’ultimo l’oggetto del titolo terzo del sesto libro del c.c., la cui rubrica menziona tanto la responsabilità patrimoniale quanto i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale. Il debitore risponde con tutti il suo patrimonio, a norma dell’art. 2740 c.c., dell’adempimento delle obbligazioni. Dalla formula legislativa si è talora tratto argomento per affermare che il binomio responsabilità debitogaranzia opera ancor prima dell’inadempimento e indipendentemente da questo. Altri hanno, all’opposto, corretto la formula legislativa, leggendovi che il debitore risponde dell’inadempimento delle proprie obbligazioni, ed hanno così ricondotto l’art. 2740 c.c. all’art. 1218 c.c.: la responsabilità del debitore ex art. 2740 c.c. altro non è se non la responsabilità per l’inadempimento. Gioverà allora esaminare come il rapporto fra debito (e, correlativamente fra credito e garanzia) si manifesta nelle varie fasi del rapporto obbligatorio: a) anzitutto, se si tratta di obbligazioni da contratto, il rapporto debitodebitoresponsabilità , si manifesta nella stessa fase costitutiva del rapporto obbligatorio: è qui intuitivo che in tanto si fa volontariamente credito ad una persona, in quanto questa disponga di un patrimonio che offra idonea garanzia. Il creditore confida di poter fare affidamento su di esso: suppone, cioè , che in caso di inadempimento potrà soddisfarsi su uno o più beni del debitore. Questo affidamento del creditore sui beni presenti del debitore non riceve, tuttavia, una sicura protezione giuridica. La garanzia offerta da questi beni può disperdersi, per fatti anteriori al sorgere del credito, senza che al creditore sia dato di porvi rimedio: il debitore poteva essere titolare solo apparente dei beni sui quali il creditore ha in buona fede fatto affidamento, e la simulazione potrà essergli opposta dalle parti contraenti, fino a quando egli non abbia compiuto atti esecutivi su quei beni (art. 1416, comma 1o, c.c.); può accadere, ancora, che il dante causa del debitore venga dichiarato fallito nei due anni successivi all’alienazione, e che i beni sui quali il creditore aveva fatto affidamento escano dal patrimonio del debitore per effetto della revocatoria fallimentare (v. azione, debito revocatoria fallimentare) (artt. 64 ss. l. fall.). Conseguenze ancora più gravi (e, questa volta, del tutto imprevedibili da parte del creditore) si verificano nel caso in cui il debitore venga dichiarato fallito quale socio occulto (v. socio, debito occulto) altrui (art. 147, comma 2o, l. fall.): il suo patrimonio sarà allora destinato al soddisfacimento di altri creditori, che su di esso non avevano fatto alcun affidamento (art. 148, comma 3o, l. fall.), e rimarrà sottratto al creditore che, all’opposto, aveva su di esso confidato, ignorando di avere fatto credito ad un soggetto che svolgeva, occultamente attività commerciale; b) il rapporto debitodebitoresponsabilità si manifesta certamente nella fase estintiva del rapporto obbligatorio: la responsabilità patrimoniale del debitore è , fondamentalmente, preordinata all’eventualità che, raggiunto il tempo per l’adempimento, il debitore non esegua la prestazione dovuta. In tal caso il debito si traduce in responsabilità : il creditore potrà procedere alla esecuzione forzata sul patrimonio del debitore, e così far valere la responsabilità cui l’art. 2740 c.c. assoggetta i suoi beni presenti e futuri. Ma questa traduzione del debito in responsabilità non è conseguenza necessaria dell’inadempimento; e l’esecuzione forzata non è sempre mezzo di realizzazione della responsabilità . L’esecuzione forzata potrà essere esecuzione forzata in forma generica o in forma specifica: si tratterà di esecuzione forzata in forma generica se il credito ha per oggetto la consegna di una somma di danaro, che il creditore realizzerà in forma coattiva sul patrimonio del debitore, facendo eseguire il pignoramento (v.) e la vendita forzata (v.) di un suo bene (alle forme processuali fanno riferimento gli artt. 2910 – 29 c.c.) e, quindi, soddisfacendo il suo credito sul ricavato della vendita. Se non è adempiuta, invece, una obbligazione di consegnare una cosa determinata o una obbligazione di fare o di non fare, il creditore potrà procedere alla esecuzione forzata (v.) in forma specifica della prestazione (nelle forme processuali di cui agli artt. 2930 – 33 c.c.), ossia ottenere per provvedimento del giudice la prestazione che il debitore non ha eseguito spontaneamente, e così l’ufficiale giudiziario preleverà presso il debitore le cose che questi si è rifiutato di consegnare al creditore; un terzo incaricato dal giudice eseguirà la prestazione di fare, con spese a carico del debitore, oppure distruggerà le cose costituite in violazione dell’obbligazione di non fare, sempre con spese a carico del debitore. Anche l’obbligazione di contrattare è , a norma dell’art. 2932 c.c., suscettibile di esecuzione in forma specifica: la parte adempiente può ottenere, nei confronti dell’inadempiente, una sentenza che produce gli stessi effetti del contratto non concluso. Orbene, l’esecuzione forzata in forma specifica è mezzo di realizzazione coattiva del debito, non della responsabilità : il creditore consegue, e sia pure coattivamente, la medesima prestazione che forma oggetto dell’obbligazione. Se poi l’esecuzione in forma specifica non è possibile (ad esempio, perche´ la prestazione di fare è infungibile, oppure perche´ è perita la cosa che, per contratto preliminare, ci si era obbligati a trasferire), il creditore potrà avvalersi solo della esecuzione in forma generica: l’inadempimento determinerà , a carico del debitore, l’obbligazione di risarcire il danno (art. 1218 c.c.) e, dunque, di corrispondere una somma di danaro, per la cui realizzazione coattiva varrà quanto prima detto. Anche l’esecuzione in forma specifica può , peraltro, comportare una ulteriore esecuzione in forma generica: per l’obbligazione di rimborsare le spese della esecuzione in forma specifica, e del risarcimento del danno per il ritardo; c) il rapporto debitodebitoresponsabilità si manifesta, inoltre, nella fase intermedia fra il momento costitutivo del rapporto obbligatorio e il tempo dell’adempimento. Ev questa la fase nel corso della quale l’affidamento del creditore risulta protetto da quelli che il c.c. definisce, già nella rubrica del titolo terzo nel libro quarto e poi in quella dello specifico capo quinto, come mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, quali l’azione surrogatoria (v. azione, debito surrogatoria) (art. 2900 c.c.), l’azione revocatoria (v. azione, debito revocatoria) (art. 2901 c.c.) e il sequestro conservativo (art. 2905 c.c.); oltre che da misure di tutela preventiva del credito, fra le quali la decadenza dal beneficio del termine (v. beneficio del termine, decadenza dal debito) (art. 1186 c.c.), e questa mostra come il mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore possa influire sullo stesso debito, quale era stato originariamente costituito. Anche in questa fase, tuttavia, il binomio responsabilità debitogaranzia appare preordinato all’esecuzione forzata in forma generica: i mezzi di conservazione reintegrano il patrimonio del debitore in funzione del futuro esperimento di questa forma di esecuzione; non sono utilizzabili in vista della esecuzione in forma specifica. Se Tizio, dopo avere promesso in vendita un bene a Caio, lo vende a Sempronio (o vi iscrive ipoteca a favore di questo), Caio non potrà agire in revocatoria nei confronti di Tizio e Sempronio per ottenere che sia dichiarato inefficace l’atto fra essi intercorso. Sicche´ il binomio responsabilità debitogaranzia risulta meno esteso del binomio debitodebitocredito; ed è vero allora che la responsabilità patrimoniale garantisce l’adempimento solo delle obbligazioni pecuniarie e che, fuori da queste, essa garantisce, più limitatamente, il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo.
debito fluttuante: è il settore del debito pubblico contratto per sopperire a generiche esigenze di cassa dello Stato. Il debito debito è contratto mediante l’emissione di titoli redimibili, come i Bot (v.), con scadenze non superiori ad un anno, ossia non eccedenti il periodo di previsione del bilancio ordinario dello Stato. Esso è detto debito debito perche´ è variabile a seconda delle temporanee esigenze di cassa dello Stato.
debito patrimoniale: è il settore del debito pubblico contratto per finanziare specifici programmi di investimento. Esso è attuato mediante l’emissione a) di titoli consolidati (v.); b) di titoli di prestito redimibile in senso stretto (v. titoli del debito pubblico redimibili); c) di titoli poliennali come i Bpt (v.) i Bnt (v.) e i Cct (v.). Delle facoltà sub a e b, lo Stato non si avvale più da anni, mentre di quella sub c fa ampio uso.
debito portable: v. luogo, debito dell’adempimento.
debito què rable: v. luogo, debito dell’adempimento.
remissione del debito: v. remissione del debito.
ricognizione di debito: v. promessa, debito di pagamento; ricognizione di debito.
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