Enciclopedia giuridica

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Uso



appropriazione d’uso: è il caso del possessore che faccia della cosa altrui un uso indebito oltre i limiti segnati dal titolo del possesso. Ev ritenuta condotta non punibile non rientrando questa ipotesi nello schema della fattispecie di appropriazione indebita (art. 646 c.p.).

clausole d’uso: v. usi, uso contrattuali.

uso dei mobili che corredano la casa familiare: al coniuge, tanto nella successione necessaria (v. successione, uso necessaria), quanto in quella legittima (v. successione, uso legittima) spetta il diritto d’uso sui mobili che corredano la casa familiare, se di proprietà del defunto o comuni (art. 540, comma 2o, c.c.).

uso della cosa comune: v. comunione, amministrazione della uso.

uso di atto falso: l’art. 489 c.p. sanziona penalmente la condotta di colui che, senza essere concorso nella falsità , fa uso uso. Per uso uso si intende una qualsiasi utilizzazione giuridicamente rilevante del documento che sia diretta al conseguimento dello scopo in vista del quale la falsificazione sia stata operata.

uso di biglietti falsificati: l’art. 465 c.p. punisce con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire ventimila a quattrocentomila chi, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati. Se i biglietti sono però stati ricevuti in buona fede si applica soltanto la multa fino a lire sessantamila. L’art. 466 c.p. sanziona anche la condotta di chi fa uso di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese dove siano stati cancellati i segni appostivi per indicare l’uso già fattone.

uso di biglietti falsificati di impresa di trasporto: v. falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto.

uso di pesi e misure alterate: l’uso a danno altrui di misure o di pesi con l’impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati, è condotta punibile con pena detentiva o pecuniaria ai sensi dell’art. 472 c.p.. Agli effetti della legge penale, nella denominazione di misure o di pesi è compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare (art. 472, comma 3o, c.p.). Parimenti è punito chi nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico detiene misure o pesi con l’impronta legale contraffatta o alterata, ovvero comunque alterati (art. 472, comma 2o, c.p.). La giurisprudenza ha avuto modo di affermare che sussiste tale reato nel caso di uso in un esercizio commerciale di una bilancia guasta, nel senso che dà un peso non esatto a vantaggio dell’esercente, qualora il guasto sia effetto di una manipolazione fraudolenta ovvero se esso, comunque, vengo sfruttato consapevolmente dall’esercente in danno altrui.

diritto d’uso: il diritto reale (v. diritti reali) di uso differisce dall’usufrutto (v.) alla stregua di elementi quantitativi e qualitativi: a) per la limitata misura della facoltà di godimento che attribuisce sulla cosa: l’usuario può servirsene, e fare propri i frutti, limitatamente a quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia (art. 1021 c.c.), mentre al proprietario spettano i frutti che eccedono questa misura; b) per le specifiche modalità del godimento consentito all’usuario, il quale può godere della cosa solo in modo diretto (per l’art. 1026 c.c. non può darla in locazione) e fa propri, nei limiti predetti, solo i frutti naturali (v. frutti, uso naturali) (l’art. 1021 c.c. parla di raccolta di frutti), e con esclusione dei frutti civili (v. frutti, uso civili). Questa figura è stata, tuttavia, oggetto di una singolare interpretazione estensiva, in contrasto con il principio di tipicità dei diritti reali (v.): si sono lette disgiuntamente, nell’art. 1021 c.c., la parte che attiene al diritto di servirsi della cosa e quella che concerne la raccolta dei frutti; con la conseguenza che la limitazione ai bisogni suoi e della famiglia è stata riferita solo alla raccolta dei frutti, e non anche al diritto di servirsi della cosa. La figura è stata così dilatata fino a comprendere anche usi di carattere non personale o familiare, ed è stata ammessa la costituzione di un uso uso a favore di persona giuridica (v.). Ne emerge una sorta di polivalente diritto reale su cosa altrui, di durata trentennale se costituito a favore di persona giuridica, suscettibile di tutela possessoria (v. possesso, tutela del uso) e di acquisto mediante il possesso (v. acquisto, uso a non domino; usucapione), da invocare ogniqualvolta una data situazione di diritto o una data situazione di fatto non risulti corrispondente ne´ alla proprietà ne´ ad altro diritto reale. Bisogna, all’opposto, dire che la tipica figura che si è preteso di ricavare dall’art. 1021 c.c. o è locazione (v.) o è comodato (v.) o, se non è tale, è un diritto personale di godimento atipico, la cui ammissibilità si fonda sull’art. 1322, comma 2o, c.c..

uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali contraffatti o alterati: v. segni distintivi.

uso di sigilli: v. sigilli.

uso di valori di bollo: chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso uso contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire un milione. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede la pena è ridotta.

furto d’uso: è una forma di furto che si distingue dal reato previsto dall’art. 624 c.p. per il fatto che l’agente agisce al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l’uso momentaneo, viene immediatamente restituita (art. 626 c.p.). Il uso uso è punibile a querela della persona offesa. (A. Valenti).

uso illegittimo di cadavere: inserito tra i delitti contro la pietà dei defunti il reato di uso uso è integrato dalla condotta di chi disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge. Normativa di riferimento in materia è il d.p.r. 21 ottobre 1975, n. 803 (regolamento di polizia mortuaria) e la l. 2 dicembre 1975, n. 644 (disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e dell’ipofisi a scopo di produzione di estratti ad uso terapeutico).

uso illegittimo della armi: v. armi.

liberalità d’uso: v. liberalità , uso d’uso.

peculato d’uso: è una forma di peculato. Viene punita (art. 314, comma 2o, c.p.) la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità della cosa mobile altrui se ne appropria al solo scopo di fare uso della cosa medesima e questa, dopo l’uso momentaneo, viene immediatamente restituita.

possesso dell’uso: v. possesso, oggetto del uso.

usufrutto e uso: v. diritto d’uso.


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