Enciclopedia giuridica

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Tutela



tutela aquiliana: è la tutela realizzata dalla responsabilità extracontrattuale (v. responsabilità , tutela extracontrattuale).

tutela degli interdetti: v. interdizione.

tutela dei minori: il minore acquista diritti ed assume doveri per mezzo di coloro che sono i suoi legali rappresentanti (v. rappresentanza, tutela legale): egli è sottoposto alla potestà dei genitori (v. potestà , tutela dei genitori) (art. 316 c.c.) o, in mancanza di genitori viventi, alla cura di un tutore nominato dal pretore, in funzione di giudice tutelare (artt. 343 ss. c.c.). Ai genitori, o al tutore, spetta la legale rappresentanza del minore: essi amministrano i beni di cui il minore sia proprietario (per averli, ad esempio, ricevuti in eredità o in donazione); compiono, in suo nome, gli atti giuridici (v.) mediante i quali il minore acquista diritti o assume doveri (danno in locazione i suoi beni, esigono i suoi crediti ecc.). I genitori possono però compiere gli atti di straordinaria amministrazione (come alienare o ipotecare o dare in pegno i beni del minore o accettare o rinunciare ad eredità , contrarre mutui ecc.) solo per necessità o utilità evidente del minore e previa autorizzazione del giudice tutelare; non possono, inoltre, riscuotere capitali spettanti al minore se non previa autorizzazione dello stesso giudice che ne determina le modalità di impiego (art. 320 c.c.). Maggiori limiti incontrano i poteri di rappresentanza del tutore: questi non può , senza autorizzazione del giudice tutelare, comperare beni in nome del minore (ad esempio, investire il danaro del minore in immobili o in titoli), eccettuati solo i beni necessari per l’uso del minore e per l’amministrazione del suo patrimonio; mentre deve richiedere, per i più importanti atti di straordinaria amministrazione, l’autorizzazione del tribunale (artt. 374 ss. c.c.). Questa sostituzione del legale rappresentante al minore nel compimento di atti giuridici in suo nome vale solo per gli atti che non abbiano carattere strettamente personale. Ci sono atti, come il matrimonio (v.) o il riconoscimento di figlio naturale (v. riconoscimento, tutela del figlio naturale) o il testamento (v.), oppure come l’iscrizione ad un partito politico, che implicano scelte assolutamente personali: il minore non può compierli, perche´ incapace di agire (il minore di sedici anni, se si tratta del riconoscimento di figlio naturale); ma neppure li può compiere, in suo nome, chi esercita su di lui la legale rappresentanza. L’incapacità legale di agire, stabilita per il minore di diciotto anni, può non corrispondere, e normalmente non corrisponde, ad una effettiva e totale incapacità del minore di intendere e di volere, ossia di rendersi conto delle conseguenze giuridiche dei propri atti. L’incapace legale può avere la naturale capacità di intendere e di volere, e può averla in diversa misura a seconda dell’età e in rapporto alla diversa natura o al diverso contenuto dell’atto. A dieci anni ad esempio, si ha la capacità naturale di intendere e di volere in rapporto a contratti come l’acquisto di un quaderno o il trasporto in tram e simili; ad età successive la capacità naturale si estende, progressivamente, alla possibilità di valutare le conseguenze giuridiche dell’acquisto di beni di maggiore valore economico e alla conclusione di contratti di maggiore complessità , fino a corrispondere, alla vigilia della maggiore età , ad un grado di capacità naturale pressoche´ corrispondente, o già corrispondente, a quello che normalmente è presente in un maggiorenne. Il minore resta, quale che sia la sua età e la natura o il contenuto del contenuto del contratto, legalmente incapace di contrattare (v. incapacità , tutela legale). V. anche genitori, tutela come rappresentanti legali del minore; responsabilità , tutela dei sorveglianti di incapaci, dei genitori, dei tutori, dei precettori.

tutela della cosa comune: ciascuno dei partecipanti alla comunione (v.) può agire contro i terzi per la tutela tutela, sia con azioni petitorie (v. azione, tutela petitoria), sia con azioni possessorie (v. azione, tutela possessoria).

tutela della detenzione: v. azione, tutela di manutenzione; azione, tutela di reintegrazione.

tutela della minoranza azionaria: il c.c. prevede forme di autotutela delle minoranze azionarie contro l’illecito operato dagli amministratori (v.) e dai sindaci (v.). In primo luogo, ciascun socio ha il potere di sollecitare l’attività di controllo del collegio sindacale (v.) su specifici fatti dei quali è a conoscenza e che ritiene censurabili (art. 2408 c.c.). Il collegio sindacale deve tenere conto della denuncia nella sua relazione all’assemblea (v.). Se la denuncia di fatti censurabili proviene da uno o più soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale (v.), il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti censurati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all’assemblea, che deve essere convocata immediatamente se la denuncia appare fondata e vi è urgente necessità di provvedere. In secondo luogo, i soci che rappresentano il dieci per cento del capitale sociale possono denunziare al tribunale fatti nei quali vi è fondato sospetto di gravi irregolarità da parte di amministratori e sindaci nell’adempimento dei loro doveri (art. 2409 c.c.). I soci denuncianti non hanno l’onere di provare l’effettiva sussistenza delle gravi irregolarità: è sufficiente che essi documentino l’esistenza di elementi di fondato sospetto di gravi irregolarità . Se il tribunale ritiene che gli elementi addotti non giustifichino alcun fondato sospetto, oppure che manchino gli estremi di gravità richiesti dalla legge, respinge il ricorso; altrimenti, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, dispone l’ispezione dell’amministrazione a spese dei soci richiedenti. Se il tribunale riscontra effettivamente la presenza di irregolarità , può : 1) disporre gli opportuni provvedimenti cautelari e convocare l’assemblea, fissandone l’ordine del giorno, per le conseguenti deliberazioni; 2) nei casi più gravi, revocare esso stesso gli amministratori e i sindaci e nominare un amministratore giudiziario determinandone i poteri e la durata.

tutela del possesso: v. possesso, tutela del tutela.

tutela preventiva del credito: v. debito, tutela e responsabilità ; azione, tutela revocatoria; azione, tutela surrogatoria; termine, decadenza dal beneficio del tutela; ritenzione, diritto di tutela.


Turpiloquio      |      Tutela cautelare


 
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