tutela cautelare contro la riscossione provvisoria delle imposte: il contribuente in pendenza del ricorso tributario può essere costretto ad effettuare il pagamento di una quota delle maggiori imposte accertate, in virtù della c.d. riscossione frazionata (v. riscossione delle imposte), venendo pertanto costretto ad una anticipazione finanziaria che potrebbe rivelarsi assai dannosa per i suoi interessi. Fino all’entrata in vigore della legge di riforma del contenzioso tributario è esclusa una tutela cautelare di natura giurisdizionale per consentire al contribuente di non pagare fino a quando la causa non verrà decisa. Il potere di sospendere la riscossione delle imposte è infatti attribuito fino alla emissione della decisione per il primo grado di giudizio all’Intendente di Finanza, il quale deve valutare da un lato la fondatezza del ricorso del contribuente e d’altro lato il pregiudizio che può derivargli dall’anticipazione finanziaria. Contro la decisione dell’Intendente non è ammessa sicuramente possibilità di ricorso presso le commissioni tributarie, mentre è discussa in dottrina ed in giurisprudenza la eventualità di un ricorso presso i tribunali amministrativi. Ev peraltro da notare che anche tale tipo di tutela non appare del tutto soddisfacente poiche´ , tra l’altro, è difficile ipotizzare una decisione del Tar che vincoli l’Intendente a sospendere la riscossione. Dopo il primo grado di giudizio, non è prevista alcuna possibilità di sospensione della riscossione e l’interesse del contribuente ad alleviare il pregiudizio dell’anticipazione finanziario viene perseguito mediante la rateazione dell’imposta. Con l’attuazione della legge per la riforma del contenzioso tributario il potere di sospendere la riscossione delle maggiori imposte accertate è riconosciuto alle commissioni tributarie, attribuendo pertanto natura giurisdizionale alla tutela cautelare.
tutela cautelare del diritto: v. provvedimenti cautelari.
Tutela | | | Tutore |