Enciclopedia giuridica

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Mutuo

Il mutuo è il prestito di determinate quantità di danaro o di altre cose fungibili (come, ad esempio, tot quintali di grano, tot barili di petrolio). La conseguenza è che le cose consegnate dal mutuante al mutuatario passano in proprietà al mutuatario (art. 1814 c.c.), il quale è obbligato a restituire al mutuante altrettante cose della stessa specie e qualità (art. 1813 c.c.), ossia una equivalente quantità di danaro, una equivalente quantità di merci della stessa specie. Nell’economia del nostro tempo, basata sul credito, il mutuo di danaro (e soprattutto il mutuo concesso da banche o da società o enti finanziari) ha notevole diffusione (marginale è , invece, l’ipotesi del mutuo di altre cose fungibili): l’imprenditore, assai spesso, prende a prestito il danaro occorrente per l’acquisto dei fattori produttivi (per comperare le materie prime, per pagare la retribuzione ai dipendenti) e lo restituisce al termine del ciclo produttivo, dopo avere venduto i prodotti (e, di solito, la cessione dei crediti verso i clienti o il pegno su di essi garantisce il mutuante). Non meno frequente è che comuni privati ricorrano al mutuo, specie per l’acquisto di case per abitazione; e si tratta, di regola, di mutuo ipotecario (la banca mutuante esige, a garanzia della restituzione della somma mutuata, una ipoteca sull’immobile acquistato dal mutuatario). Il mutuo può essere sia un contratto reale sia un contratto consensuale (v. mutuo consensuale). Il c.c., basandosi sulla normalità delle ipotesi, lo definisce come un contratto reale, che si perfeziona con la consegna (e il passaggio di proprietà ) delle cose dal mutuante al mutuatario (artt. 1813, 1814 c.c.). Quando il mutuo di danaro assume il carattere di realità , non è necessaria la materiale consegna della somma, essendo sufficiente che questa sia posta nella materiale disponibilità del mutuatario, nella forma ad esempio dell’accredito di essa sul conto a lui intestato. Il che ricorda la traditio longa manu e mostra come al mutuo reale sia coessenziale la consegna, materiale o non materiale, ma non anche il passaggio di proprietà della somma, ai sensi dell’art. 1814 c.c.. Nel caso dell’accredito in conto il mutuatario acquista, sulla somma mutuata, un diritto di credito alla riscossione (al momento della quale soltanto ne acquisterà la proprietà ). Non basta, invece, a perfezionare il mutuo reale l’emissione di un assegno bancario, non avendo il portatore del titolo un diritto ad esigere il pagamento da parte della banca trattaria; sicche´ il mutuo si perfeziona, in tal caso, solo al momento della riscossione dell’assegno. Il mutuo può essere a titolo oneroso oppure a titolo gratuito (v. interessi nel mutuo). Quando è oneroso il mutuatario ha una duplice obbligazione: deve restituire la somma ricevuta a mutuo (cosiddetto capitale) e, con essa, deve corrispondere i relativi interessi entro un dato termine (v. termine nel mutuo).

mutuo a tasso agevolato: v. mutuo di scopo.

mutuo a tasso ordinario: v. mutuo di scopo.

mutuo consensuale: il c.c., dopo aver definito il contratto di mutuo come contratto reale (v. contratti, mutuo consensuali e reali), ammette la promessa di mutuo (art. 1822 c.c.), che altro non è se non un contratto consensuale di mutuo, con il quale il mutuante si obbliga a prestare una somma al mutuatario. La promessa di mutuo, che nel linguaggio corrente, prende anche il nome di contratto di finanziamento, ha la funzione di proteggere non solo (come nel mutuo reale) l’interesse del mutuante alla restituzione della somma, ma anche l’interesse del mutuatario a riceverla; e questo interesse appare evidente nel caso del finanziamento bancario alle imprese, le quali hanno bisogno di sapere con certezza su quali fonti di finanziamento possono fare affidamento e, perciò , di ottenere che la banca si impegni, per contratto, a concedere quel dato finanziamento. Il problema più arduo, in questa materia, sta nello stabilire quando possa dirsi essere stato stipulato un mutuo mutuo, attributivo di un diritto al mutuatario. La formulazione esplicita dell’obbligazione del mutuante è certo decisiva, ma non può essere l’unico indizio di consensualità . Rilevanti sono le qualità professionali delle parti, come la qualità di imprenditore del mutuatario e la qualità di banchiere del mutuante; e proprio il finanziamento bancario alle imprese, che debbono poter programmare, e sapere su quali finanziamenti possono con sicurezza confidare, fa comprendere l’esigenza di un mutuo mutuo. All’imprenditore che abbia sottoposto alla banca, perche´ lo finanzi, un particolareggiato programma di sviluppo aziendale, la banca non potrà eccepire, dopo avere espresso la propria accettazione, che fino a quando il finanziamento non sia stato erogato il contratto di mutuo non può dirsi perfezionato. Qui l’intenzione delle parti, quale emerge dal documento sottoscritto dalla banca, depone decisamente nel senso della consensualità del mutuo. Chi ha promesso di dare a mutuo può rifiutare l’adempimento della sua obbligazione se, fra il momento della promessa e quello pattuito per la sua esecuzione, le condizioni patrimoniali del mutuatario sono diventate tali da rendere notevolmente difficile la restituzione (art. 1822 c.c.). Ev opinione comune che l’inadempimento della promessa di mutuo non possa dare luogo ad esecuzione in forma specifica (v. esecuzione forzata), ma solo a risarcimento del danno (ad esempio, per il maggior tasso di interesse che si è dovuto corrispondere ad altro mutuante).

mutuo degli enti locali: è la forma più corrente di approvvigionamento dei mezzi finanziari per l’effettuazione di investimenti, soprattutto immobiliari. La contrazione dei mutui e l’emissione di prestiti obbligazionari devono essere deliberate dal Consiglio comunale (art. 32 l. n. 142 del 1990). Il ricorso al credito tuttavia non è libero: gli enti locali, difatti, non possono stipulare contratti di mutuo con Istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa abbia dichiarato la propria indisponibilità . A questa regola fanno eccezione i mutui da contrarsi con gli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l’Istituto per il credito sportivo.

mutuo dell’ente pubblico: forma di prestito propria del diritto comune, di cui sia beneficiario un ente pubblico. Non può essere contratto dallo Stato, che deve ricorrere alla pubblica sottoscrizione, secondo le norme che disciplinano il debito pubblico (v.); gli altri enti possono invece farvi ricorso, nelle forme usuali o in quelle specifiche che disciplinano il credito comunale e provinciale, presso la Cassa depositi e prestiti (v.). (Vetritto).

mutuo di scopo: si parla di mutuo mutuo quando il finanziamento bancario è erogato, soprattutto nei casi di mutuo a tasso agevolato, ossia con interessi parzialmente a carico dello Stato o di altri enti pubblici, in vista della realizzazione di specifici obiettivi da parte del mutuatario, come la costruzione di stabilimenti industriali o il loro ampliamento o la loro riconversione produttiva o come l’acquisto di una casa di abitazione. Si è talora ritenuto che la realizzazione dell’obiettivo previsto dal contratto sia, nel mutuo mutuo, una controprestazione del mutuatario, con la conseguenza che il mutuo sarebbe soggetto a risoluzione (v. risoluzione del contratto) se la controprestazione non viene adempiuta; ma spesso è convenuto, nei mutui di scopo, che il tasso agevolato si converte in tasso ordinario, se il contributo pubblico viene per qualsiasi ragione revocato (anche per cause non imputabili al mutuatario), e ciò non si concilia con l’idea della corrispettività fra prestazione della banca e realizzazione dello scopo. Non c’è una obbligazione del mutuatario di destinare la somma allo scopo: su di lui grava, piuttosto, un onere in tal senso, che egli adempie se e in quanto voglia profittare del tasso agevolato.

mutuo gratuito: v. interessi, mutuo nel mutuo.

mutuo ipotecario: è il mutuo in cui il mutuante esige, a garanzia della restituzione della somma mutuata, un’ipoteca (v.) su un bene del mutuatario o di un terzo.

promessa di mutuo: v. mutuo consensuale.

mutuo reale: v. mutuo.

termine nel mutuo: il mutuatario adempirà all’obbligazione di restituzione nel termine pattuito (art. 1816 c.c.), e, se non è pattuito il termine, lo stabilirà il giudice (art. 1817 c.c.). Può essere prevista (e normalmente è prevista) la restituzione a rate del capitale con i relativi interessi: in tal caso il mancato pagamento di una sola rata provoca la decadenza del mutuatario dal beneficio del termine (v. termine, decadenza dal beneficio del mutuo) e legittima il mutuante a chiedere l’immediata restituzione dell’intero (art. 1819 c.c.). Può anche essere previsto che siano periodicamente corrisposti gli interessi (ad esempio, ogni trimestre, ogni anno), e che il capitale sia restituito solo alla scadenza finale. In caso di mancato pagamento degli interessi il mutuante può chiedere la risoluzione del contratto (art. 1820 c.c.); ciò che mette in evidenza il rapporto di corrispettività (o sinallagma) esistente fra utilizzazione del danaro ricevuto a mutuo e obbligazione degli interessi. Il termine per la restituzione si presume, nel mutuo oneroso, a favore di entrambe le parti (art. 1816 c.c.). Il contratto ha la funzione di far guadagnare al mutuante gli interessi sul capitale dato a prestito: perciò il mutuatario non può , se il contratto non lo consente, restituire in anticipo la somma ricevuta.


Mutualità      |      Mutuo dissenso


 
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