cause di esclusione della colpevolezza: sono cause che escludono l’elemento soggettivo del reato, ma non il fatto tipico, il quale pertanto permane, ma non può essere attribuito a titolo di responsabilità all’agente, in quanto costui, in presenza di tali cause, non può essere oggetto di rimprovero. Esse sono il caso fortuito (v.) e l’errore (v.).
cause di esclusione della pena (o cause di non punibilità ): le cause cause costituiscono una categoria variegata, prevista per determinati settori del diritto penale (es. per i reati contro il patrimonio). Sono particolari situazioni, esterne al fatto tipico, che non escludono ne´ la colpevolezza ne´ l’antigiuridicità del fatto, che pur sempre costituisce un reato, in presenza delle quali il legislatore ritiene, per ragioni non di valore ma di opportunità , che non si debba applicare la pena e ogni altra conseguenza penale. Tali cause operano oggettivamente, cioè anche se non sono conosciute dal reo, ed hanno carattere personale, in quanto si riferiscono ad una particolare qualità dell’agente (è questo il caso delle immunità del Capo dello Stato, dei membri del Parlamento ecc.) o ad una peculiare situazione in cui egli versa, in presenza della quale l’ordinamento reputa opportuno escludere la punibilità (es. fenomeno del pentitismo e la legislazione premiale nei confronti di chi collabora con la giustizia). Diverse sono le ragioni che stanno alla base di tale giudizio di opportunità : per le immunità parlamentari, ad esempio, la ratio consiste nell’evitare il pericolo che, attraverso la possibilità di perseguire le opinioni e voti espressi, si perseguitino i parlamentari per ragioni ideologiche.
cause di estinzione della punibilità: le cause estintive sopravvengono dopo che il reato è venuto ad esistenza ed incidono sulla sola punibilità , per ragioni estranee o contrastanti con la tutela del bene protetto dalla norma. Esse non impediscono gli altri effetti del reato (conseguenze civili, considerazioni ai fini della recidiva, dell’abitualità e della professionalità nel reato, dell’aggravante nella connessione: una vera e propria causa di estinzione si ha soltanto con l’abrogazione della norma incriminatrice). La punibilità (v.) può estinguersi in virtù di cause speciali che il codice distingue in: 1) che estinguono il reato. Esse intervengono prima che sia stata pronunciata una sentenza di condanna ed escludono la punibilità in astratto, ossia la potestà statale di applicare la pena minacciata dalla norma; 2) che estinguono la pena. Esse intervengono dopo la pronuncia di una sentenza definitiva di condanna ed escludono la punibilità in concreto, in quanto concretizzatasi con l’applicazione della pena irrogata con la sentenza dal giudice. Le cause cause sono state classificate in tre gruppi, a seconda che si fondino su un fatto naturale (morte, decorso del tempo), su un atto di clemenza, su un comportamento dell’autore successivo al fatto stesso. Fra le cause generali di estinzione del reato il codice comprende: la remissione di querela (v. querela, rimessione della cause), l’amnistia propria (v. amnistia), la morte dell’imputato prima della condanna definitiva, la prescrizione (v.), l’oblazione (v.) nelle contravvenzioni, la sospensione condizionale della pena (v.), il perdono giudiziale (v. perdono, cause giudiziale). Sono invece considerate cause generali di estinzione della pena: la morte del reo (v.) dopo la condanna definitiva; l’amnistia impropria (v. amnistia)., l’indulto (v.)., la grazia (v.), la non menzione della condanna (v.) nel certificato del casellario giudiziale, la liberazione condizionale (v.), l’estinzione della pena per decorso del tempo, la riabilitazione (v. riabilitazione, cause del condannato).
cause di giustificazione del reato (o oggettive di esclusione del reato): il fatto commesso in presenza di una di tali cause non costituisce reato. Sono cause oggettive, nel senso che operano anche se ignorate dal soggetto, che dunque agisce nella convinzione di commettere un illecito, ed escludono l’antigiuridicità del fatto stesso, che viene pertanto consentito, o addirittura imposto, dalla legge. Esse si dividono in comuni, previste nella parte generale del c.p. e applicabili a tutti i reati con esse compatibili; e speciali, previsti per le singole figure criminose. Le situazioni che escludono che il fatto commesso costituisca reato, previste nella parte generale del codice si possono così riassumere: il consenso dell’avente diritto al fatto che lede il diritto stesso; commettere un fatto che generalmente costituisce reato nell’esercizio di un diritto o nell’adempimento di un dovere giuridico; l’utilizzo di armi da parte di soggetti che siano a ciò legittimati; la legittima difesa e lo stato di necessità (v. le singole voci).
cause di prelazione: una medesima persona può avere, e normalmente ha, più creditori: il suo patrimonio può , pertanto, costituire la garanzia patrimoniale di una pluralità di crediti. Nei rapporti fra più creditori di un medesimo debitore la regola generale è quella della par condicio, della parità di trattamento: i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore (art. 2741, comma 1o, c.c.); e, se più creditori promuovono la vendita forzata dei beni del comune debitore, ciascuno si soddisferà sul ricavato della vendita in proporzione con l’ammontare dei propri crediti. Questa è però solo la regola generale: ad essa fa eccezione la previsione delle cause di prelazione, le quali consistono nel diritto di preferenza che è riconosciuto dalla legge a determinati crediti. Sono il pegno (v.), l’ ipoteca (v.), i privilegi (v.) (art. 2741, comma 2o, c.c.).
cause inscindibili e tra loro dipendenti: causa inscindibile è innanzitutto quella nella quale la pluralità di parti nel procedimento di primo grado è stata determinata dalla necessarietà originaria del litisconsorzio, ma anche quella nella quale la pluralità di parti è stata imposta da eventi sopravvenuti nel corso del giudizio (ad esempio successione di più persone ad una delle parti) anche di carattere processuale (es. ordine del giudice di chiamata di un terzo). cause tra loro dipendenti sono quelle cause legate tra loro dal vincolo della pregiudizialità o della garanzia. Il giudizio di impugnazione, sia nelle ipotesi di cause inscindibili, sia in quelle tra loro dipendenti, deve svolgersi tra tutte le parti che hanno partecipato alla fase precedente, pertanto nel caso in cui l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, il giudice ordina, a pena di inammissibilità della stessa impugnazione, l’integrazione del contraddittorio.
cause scindibili: sono le cause che, pur cumulate e trattate insieme in primo grado per la loro connessione oggettiva, rimangono separabili. L’impugnazione pertanto non deve necessariamente coinvolgere tutte le parti della fase precedente, anche se deve essere a queste notificata. L’inosservanza dell’ordine del giudice che impone la notifica porta alla sospensione del processo fino a quando le altre parti, rimaste estranee, siano decadute dalla impugnazione.
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