Enciclopedia giuridica

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Lingua



lingua del contratto: nello svolgimento delle attività giuridiche in generale e nella stipulazione dei contratti in particolare, l’ordinamento giuridico italiano riconosce ai privati una generale libertà di lingua, quale libertà di scegliere e di utilizzare qualsiasi lingua, anche diversa da quella italiana, e di determinare così, autonomamente lo strumento di comunicazione della propria volontà . Il fondamento logicolinguagiuridico di questa libertà sta non soltanto, come non si discute, nel principio dell’autonomia privata, quanto soprattutto nel riconoscimento costituzionale del principio di uguaglianza senza distinzione di lingua e della libertà di manifestazione del pensiero. La dignità di ogni lingua, infatti, così come il diritto di scegliere liberamente gli strumenti (tra cui quello linguistico) per la manifestazione del proprio pensiero, riconosciuti e tutelati dagli artt. 3 e 21 Cost., escluderebbero la legittimità di una prescrizione di uso obbligatorio di una determinata lingua nei rapporti di diritto privato. Una prescrizione siffatta si riscontra invece nei rapporti di diritto pubblico, ma solo in quanto i limiti e le restrizioni si impongano per la tutela di altri interessi parimenti garantiti da norme di rango costituzionale. L’intensificazione delle relazioni commerciali internazionali, così come l’aumento costante del flusso degli spostamenti degli individui tra i vari stati, collegato prevalentemente con il mercato del lavoro, contribuiscono ad accrescere la rilevanza giuridica dei problemi linguistici in sede di svolgimento delle attività private in genere e di contrattazioni in particolare. Basti pensare in proposito agli effetti prodotti dalla introduzione del mercato unico europeo e dalla progressiva attuazione della libera circolazione al suo interno delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Già in altri ordinamenti si osserva l’abbandono di posizioni pregiudiziali pericolosamente attestate su un generico favore per la lingua del luogo di conclusione del contratto, che finirebbe per tradursi in una sorta di espansione della lingua nazionale ed ufficiale dal settore dei rapporti di diritto pubblico a quello delle attività private e dei contratti. In primo luogo si osserva che, in forza della loro autonomia contrattuale, le parti contraenti sono libere di determinare mediante un accordo espresso la lingua che dovrà essere utilizzata nella stipulazione del contratto e più in generale in tutte le dichiarazioni a questo accessorie. La scelta della lingua consente ad esse, soprattutto nei contratti internazionali, di operare una preventiva distribuzione del rischio linguistico con riguardo alle eventuali difficoltà di comunicazione nella conclusione del contratto e durante lo svolgimento del relativo rapporto. L’accordo espresso sulla lingua può intervenire durante la fase delle trattative ed essere inserito in un’apposita clausola del contratto (Sprachklausel, choice of language clause), soprattutto, ma non esclusivamente, quando i contraenti sono di madrelingua diversa. La lingua prescelta può essere quella di uno dei contraenti, ma può anche essere una lingua terza. La scelta di una lingua terza o franca, come pure viene indicata, corrisponde a diversi possibili interessi concreti. Ad essa si fa riferimento, ad esempio, quando la lingua, anche comune, dei contraenti sia poco diffusa e si preferisca far ricorso ad una lingua corrente nel commercio internazionale, come l’inglese, il francese o lo spagnolo. Oppure accade anche che tale scelta sia una soluzione di compromesso, nel caso in cui entrambi i contraenti abbiano cercato di imporre la propria lingua come lingua lingua e si sia giunti infine alla composizione del conflitto attraverso l’elezione di una lingua terza conosciuta da entrambi. Le parti possono anche convenire l’uso contemporaneo e parallelo di due lingue diverse nella stipulazione del contratto. Questa soluzione, tuttavia, in luogo di semplificare gli eventuali conflitti, può suscitare ulteriori difficoltà nel caso di discordanza tra le due versioni linguistiche dello stesso contratto e di conseguente incertezza circa l’effettivo contenuto di esso. Nella prassi dei contratti commerciali stipulati tra grandi imprese operanti sul mercato internazionale, in cui è frequente la preparazione di un testo contrattuale bilingue, la difficoltà è spesso prevista e preventivamente risolta attraverso l’indicazione, per mezzo della c.d. controlling language clause, della versione prevalente nei casi di non univocità dei testi. La scelta della lingua può essere anche tacita e desumersi dal comportamento delle parti e dal complesso delle circostanze che precedono ed accompagnarono la conclusione del contratto. I criteri di identificazione di una stillschweigende Sprachenwahl sono molteplici. La scelta di una determinata lingua si desume ad esempio dalla esclusiva utilizzazione di essa durante l’intera fase delle trattative, sia nella corrispondenza intercorsa tra le parti, che nelle intese verbali eventualmente raggiunte prima della stipulazione del contratto. Si ritiene inoltre indicativa di una scelta tacita la conclusione di un contratto che appartiene ad un settore economico nel quale si fa usualmente ricorso ad una sola determinata lingua, generalmente corrente e conosciuta sul mercato internazionale (è il caso dell’uso dell’inglese nel commercio internazionale degli oli minerali). O ancora può assumere valore significativo l’indicazione in una clausola compromissoria della lingua da utilizzarsi nell’eventuale procedimento arbitrale. Infine assume notevole rilevanza l’inserimento del singolo contratto in uno stabile rapporto d’affari tra le parti, le quali anche nei contratti stipulati in precedenza si sono sempre serviti della stessa lingua. Nel perfezionamento e nell’esecuzione del contratto, la lingua in cui sono espresse le dichiarazioni delle parti può dar luogo a specifici problemi ed offrire nuovi argomenti di riflessioni all’analisi giuridica. Ev possibile infatti che la validità e l’efficacia del contratto venga messa in discussione proprio a causa della lingua usata e delle eventuali difficoltà di comunicazione che essa comporta, allorche´ non si tratti di lingua comune alle parti e non vi sia stata in merito alcuna scelta, ne´ espressa ne´ tacita. Sorge in tal caso un conflitto tra l’interesse dell’autore della dichiarazione alla libera scelta della lingua in cui manifestare la propria volontà , da un lato, e l’interesse del destinatario alla comprensibilità della dichiarazione a lui rivolta, dall’altro. Il principio della libertà di lingua dei privati, accolto dal nostro ordinamento, conferisce pari dignità agli interessi coinvolti ed impedisce che, in via pregiudiziale, possa essere attribuita la preferenza all’uno o all’altro dei contraenti. Acquista allora rilevanza il c.d. rischio linguistico, inteso come rischio di dover sopportare le conseguenze negative derivanti dalla mancata o errata comprensione della dichiarazione di volontà a causa della lingua in cui è espressa. E nel contempo si pone all’interprete il problema di provvedere ad un’equa ripartizione del rischio medesimo tra autore e destinatario della dichiarazione. La dottrina e la giurisprudenza, più favorevoli alla ricerca di soluzioni all’interno della sistemazione civilistica tradizionale, ritengono adeguata l’applicazione, al caso del malinteso linguistico, delle regole sull’annullamento del contratto per errore, oppure suggeriscono il richiamo alla figura del dissenso occulto. Va peraltro evidenziato che frequentemente le controversie linguistiche riguardano contratti conclusi mediante il rinvio a condizioni generali o a moduli o formulari unilateralmente predisposti. In questi casi la ricerca di equilibrati criteri di distribuzione del rischio linguistico deve necessariamente tener conto del fatto che spesso l’ignoranza o l’inesatta comprensione della lingua lingua aggravano la condizione di inferiorità in cui il contraente aderente già versa, a causa della sua sottomissione ad un regolamento contrattuale unilateralmente predisposto da controparte. Le particolarità della contrattazione in serie rendono inadeguate le soluzioni suggerite con riferimento al contratto isolato. Ev da condividere piuttosto l’opinione espressa da una parte della dottrina, la quale sottolinea che, qualora sia in discussione la lingua di testi contrattuali predisposti, il problema del rischio linguistico confluisce nel più complesso problema delle condizioni di efficacia delle condizioni generali di contratto.

lingua dell’atto notarile: ai sensi dell’art. 54, comma 1o, L.N. gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana. Se le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana, l’atto può essere rogato in lingua straniera, purche´ questa sia conosciuta dai testimoni e dal notaio. In tale caso deve porsi di fronte all’originale o in calce al medesimo la traduzione in lingua italiana, e l’uno e l’altra saranno sottoscritti come i normali atti pubblici (art. 54, comma 2o, L.N.). Qualora il notaio non conosca la lingua straniera, l’atto potrà tuttavia essere ricevuto con l’intervento dell’interprete, che sarà scelto dalle parti. L’interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone e non può essere scelto fra i testimoni ed i fidefacienti. Egli deve prestare giuramento davanti al notaio di adempiere fedelmente il suo ufficio, e di ciò sarà fatta menzione nell’atto. Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti nell’atto dovranno conoscere la lingua straniera. Se sanno o possono sottoscrivere, basterà che uno solo dei testimoni, oltre l’interprete, conosca la lingua straniera. L’atto sarà scritto in lingua italiana, ma di fronte all’originale o in calce al medesimo dovrà porsi anche la traduzione in lingua straniera da farsi dall’interprete, e l’uno e l’altro saranno sottoscritti come un normale atto notarile. Anche l’interprete dovrà sottoscrivere alla fine e nel margine di ogni foglio tanto l’originale quanto la traduzione (art. 55 L.N.). Norme particolari valgono per le regioni e province in cui sono insediate minoranze linguistiche: così l’art. 38 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4 per la Valle d’Aosta e la legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, per la provincia di Bolzano, sanciscono il principio del bilinguismo, valevole anche per gli atti notarili.

lingua italiana: la legge prescrive l’uso obbligatorio della lingua lingua nel processo civile (v.). Tale disposizione si applica agli atti processuali (v.), ma non si applica ai documenti che vengono prodotti all’interno del processo. Per questi ultimi, è previsto che il giudice abbia la facoltà e non l’obbligo di disporre la traduzione degli stessi.

lingua ufficiale: stabilita in base a norme convenzionali, è prevista per il funzionamento di determinati organi internazionali, al fine di garantire la certezza giuridica degli atti e dei documenti da essi emanati. Ad esempio, lingue ufficiali degli organi arbitrali e giurisdizionali sono il francese e l’inglese. All’epoca attuale, figurano altresì russo, il cinese e l’arabo. tra le lingue lo spagnolo, il


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