Sono le società di persone aventi lo scopo di lucro e non dotate di personalità giuridica, ma di soggettività giuridica, caratterizzate dalla responsabilità illimitata dei soci. Esse sono: la società semplice (v.), la s.n.c. (v.); la s.a.s. (v.). Caratteristiche delle società di persone sono: a) acquistano giuridica esistenza con il semplice accordo delle parti, l’iscrizione nel registro delle imprese essendo, quando prevista, un mero requisito di regolarità formale; b) la responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali, di tutti i soci, senza eccezione, nella s.n.c. (v.) (art. 2291 c.c.); di tutti i soci, ma con possibilità di patto contrario per alcuni di essi, nella società semplice (v.) (art. 2267 c.c.); della categoria dei soci accomandatari (v.) nella s.a.s. (v.) (art. 2313 c.c.); c) il potere di amministrazione appartiene direttamente a ciascun socio in quanto tale e non può essere attribuito a non soci; d) l’intrasferibilità della quota del socio senza il consenso di altri soci. Il patrimonio sociale gode di una relativa autonomia dai patrimoni dei soci: 1) il creditore particolare del socio non può agire sul patrimonio sociale (art. 2270 c.c.); 2) nella s.n.c., lo stesso creditore non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore (art. 2305 c.c.); 3) i creditori sociali della s.n.c. non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l’escussione del patrimonio sociale (art. 2304 c.c.).
amministrazione delle società di persone: v. amministrazione, società di persone delle società di persone.
annullabilità del contratto di società di persone: v. invalidità del contratto di società di persone.
contratto di società di persone: v. società di persone.
fallimento della società di persone: il società di persone società di persone produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili (art. 147 l. fall.). Si crea, pertanto, una pluralità di fallimenti: quello della società e quello di ciascuno dei soci illimitatamente responsabili. Il tribunale fallimentare (v.) nomina, sia per il società di persone società di persone sia per quello dei soci, un solo giudice delegato (v.), un solo curatore (v.), ma può nominare più comitati dei creditori (v.). Il società di persone società di persone ha per oggetto il patrimonio sociale (v.); quello dei singoli soci ha per oggetto il restante patrimonio di ciascuno di essi (art. 148, comma 2o, l. fall.). In materia di creditori concorsuali valgono le seguenti regole: a) il credito dichiarato dai creditori sociali nel società di persone società di persone si intende dichiarato per l’intero anche nel fallimento dei singoli soci (art. 148, comma 3o, l. fall.); b) i creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori (art. 148, comma 4o, l. fall.). V. fallimento, società di persone del socio illimitatamente responsabile.
invalidità del contratto di società di persone: il contratto di società di persone è nullo o annullabile secondo le norme sulla nullità o annullabilità dei contratti in generale. Si è discusso in dottrina se l’art. 2332 c.c., dettato per la s.p.a. (v.) e che trasforma le cause di nullità in cause di scioglimento della società , sia applicabile anche alla società di persone. La dottrina più recente e la giurisprudenza ritengono che l’art. 2332 c.c. non si applichi alle società di persone: esso trova la propria giustificazione nel contesto normativo delle società di capitali (v.), profondamente diverso da quello delle società di persone. La nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa la nullità dell’intero contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale (art. 1420 c.c.): ciò determina la nullità dell’intero contratto di società per impossibilità originaria dell’oggetto. Analoga norma vale per l’ipotesi di annullabilità relativa al vincolo di una sola delle parti (art. 1446 c.c.).
nullità del contratto di società di persone: v. società di persone invalidità del contratto di società di persone.
patrimonio della società di persone: v. patrimonio sociale.
rappresentanza in giudizio della società di persone: il c.c. attribuisce alla società di persone capacità processuale, disponendo che essa possa stare in giudizio nelle persone dei soci, che la rappresentano (art. 2266 c.c.). La società di persone, infatti, può agire o resistere in giudizio come un soggetto di diritto autonomo, distinto dai soci. Una disposizione coerente con la natura della società di persone avrebbe imposto di considerare come parti in giudizio le persone dei singoli soci, con la conseguente applicazione dell’art. 163 c.p.c. e, in genere, delle norme processualistiche che richiedono l’indicazione nominativa delle parti. Tuttavia queste società, sebbene qualificate come prive di personalità giuridica, sono per molti aspetti regolate come le persone giuridiche.
responsabilità dei soci di società di persone: v. società di persone.
responsabilità per i debiti sociali nella società di persone: v. società di persone.
simulazione della società di persone: v. società , simulazione della società di persone.
società di capitali socie di società di persone: v. società di capitali, società di persone socie di società di persone.
socio non amministratore di società di persone: i soci di società di persone in quanto tali hanno il potere di amministrare la società . Se però il potere di amministrare è attribuito solo ad alcuni di essi, gli altri non possono ingerirsi nell’amministrazione. I soci non amministratori possono revocare gli amministratori in carica, controllarne l’operato, sindacarne la politica di bilancio ed agire in responsabilità nei loro confronti, ma non possono impartire loro istruzioni sugli atti di gestione. Si tratta non tanto di una nomina di alcuni soci quali amministratori, ma piuttosto di una rinuncia, da parte degli altri soci, al potere di direzione dell’impresa. Il potere del socio è un potere originario, che egli riceve dallo stesso contratto di società . Essendo connessa al rischio di impresa, l’amministrazione della società non può essere affidata a persone estranee alla società .
trasformazione di società di persone in società di capitali: v. trasformazione di società .
trasformazione di società di capitali in società di persone: V trasformazione di società .
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