Enciclopedia giuridica

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Società di fatto

Ev il fatto di due o più persone che si comportano come soci, senza che sia intervenuto alcun esplicito contratto, scritto o orale che sia, di società. Ev un fenomeno di esteriorizzazione della società (v.), nel quale i soci vogliono effettivamente dar vita ad un rapporto sociale e danno vita ad un comportamento concludente senza alcun intento di simulazione. La società di fatto è ammissibile in quanto il contratto di società può anche formarsi oralmente salvo che non vi sia stato conferimento di immobili in proprietà o in godimento ultranovennale o a tempo determinato. Ev un’ipotesi di contratto tacito. Il termine società di fatto indica anche la s.n.c. irregolare (v.).

fallimento della società di fatto: la società di fatto è sempre sottoposta al fallimento una volta accertati atti idonei di esteriorizzazione del rapporto sociale. La prova di tali atti è presupposto necessario e sufficiente per la dichiarazione di società di fatto società di fatto e dei soci esteriorizzati, senza che abbia rilievo neppure che alla apparenza corrisponda un rapporto sociale realmente voluto dalle parti. Si considera atto idoneo di esteriorizzazione l’iscrizione della società di fatto alla Camera di commercio ad iniziativa dei soci di fatto.

trattamento fiscale delle società di fatto: le società di fatto sono equiparate ai fini delle imposte dirette alle s.n.c. se hanno per oggetto lo svolgimento di un’attività commerciale, alla società di fatto semplice negli altri casi (società di fatto aventi per oggetto l’esercizio di attività agricole o di lavoro autonomo). Una particolarità riguarda i beni della società di fatto di fatto: si considerano relativi a questa i beni strumentali all’esercizio dell’impresa compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci utilizzati esclusivamente in funzione dell’attività d’impresa svolta dalla società di fatto. Si fa ricorso quindi ad un criterio in parte formale (l’iscrizione in pubblici registri) in parte sostanziale (utilizzazione esclusiva per l’attività societaria) e non al criterio dell’appartenenza valevole in genere per le società di fatto regolari.


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