Opposizione all’adempimento di un obbligo imposto dalla legge, giustificata da ragioni di carattere morale o religioso, che può essere addotta come causa di giustificazione del mancato adempimento nei soli casi espressamente previsti. Nel nostro ordinamento l’obiezione di coscienza è riconosciuta in materia di servizio militare obbligatorio e di aborto. La possibilità di prestare servizio sostitutivo civile, per gli obbligati alla leva che si dichiarino contrari all’uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, è stata riconosciuta con l. n. 772 del 1972, che prevede una valutazione della fondatezza e sincerità dei motivi addotti ad opera di una apposita commissione. In questi ultimi anni, sia la giurisprudenza della Corte Costituzionale, sia il legislatore hanno realizzato ulteriori riconoscimenti della libertà di coscienza fino a determinare la configurazione della obiezione di coscienza come diritto soggettivo. In materia di aborto, la l. n. 194 del 1978 assicura ai medici e a coloro che esercitano attività ausiliarie la possibilità di sollevare obiezione di coscienza, in base alla mera dichiarazione di voler obiettare. L’obiettore non è però esonerato dall’assistenza precedente e successiva all’intervento interruttivo della gravidanza ed è tenuto ad intervenire qualora la donna sia in pericolo di vita.
obiezione di coscienza e diritto penale: si definisce come obiezione di coscienza l’atteggiamento di un soggetto che rifiuta di obbedire ad una norma cui egli è tenuto in quanto appartenente ad una certa comunità , per motivi di coscienza, e cioè per una spinta di contenuto opposto al precetto violato, che si pone in antinomia con la coscienza del soggetto; può dunque ben dirsi che il conflitto di coscienza che si viene a creare è disomogeneo, essendo le due norme in conflitto una propria dell’ordinamento giuridico, e l’altra no. Il riconoscimento dell’obiezione di coscienza da parte dello Stato può avvenire in due modi: a) a volte lo Stato riconosce legittima l’obiezione di coscienza a seguito della comprovata conformità dell’imperativo di coscienza ad un complesso normativo extrastatuale che è stato volta per volta e dettagliatamente indicato dalla legge di riconoscimento; b) altre volte lo Stato riconosce l’obiezione di coscienza senza considerare i motivi su cui essa si basa, e quindi, valutando soltanto la profondità della convinzione interiore. Ev chiaro che il riconoscimento condizionato presenta notevoli inconvenienti, sia perche´ , dal punto di vista teorico, predeterminare a priori i motivi per i quali l’obiezione sia legittima pone seri dubbi sotto il profilo dell’uguaglianza e dell’imparzialità , sia perche´ dal punto di vista pratico, occorre prima vedere se i motivi addotti nel caso concreto corrispondano a quelli indicati ex lege, e poi se tali motivi appartengano effettivamente al soggetto che li vanta; non è difficile immaginare le incognite di tali accertamenti, che spesso finiscono per sondare l’insondabile, in settori come quello morale e religioso; d’altro canto, un campo come quello politico è finora rimasto estraneo all’istituto in esame, e perciò l’obiezione di coscienza per motivi politici nel nostro ordinamento non è ammessa, benche´ sempre maggiori siano le spinte per una sua, se pur cauta, introduzione. Anche il riconoscimento incondizionato presenta, nonostante l’apparente maggiore chiarezza e semplicità , degli inconvenienti, il principale dei quali è senz’altro costituito dall’implicita affermazione del soggettivismo, benche´ sia evidente che qualunque normativa che riconosca incondizionatamente l’obiezione di coscienza debba fare i conti, concretamente, con le esigenze collettive che impongono comunque certi doveri a livello di solidarietà sociale. Non c’è dubbio che, prescindendo dai possibili casi teorici, le situazioni che maggiormente hanno dato la spinta per l’ammissione in Italia dell’obiezione di coscienza, e che quindi prime e (per ora) uniche hanno finito per essere ammesse, sono state quelle relative al servizio militare e all’intervento del personale medico e paramedico in caso di interruzione volontaria di gravidanza. Le difficoltà di affermazione dell’obiezione di coscienza sono dovute principalmente al fatto che la nostra Costituzione non riconosce espressamente la libertà di coscienza, benche´ dal complesso della stessa risulti chiaro che nel rapporto tra individuo ed autorità , il singolo è titolare di un vero e proprio diritto soggettivo di libertà di coscienza, il cui contenuto è comunque fissato dalla Costituzione e quindi innanzitutto costituito dalla libertà di formare la propria coscienza e di agire secondo i dettami di quest’ultima, sempreche´ , ovviamente, non rientrino nell’ambito dell’esercizio di altri diritti di libertà (di pensiero, di associazione, di religione, di riunione ecc.). Ev evidente che tale libertà incontra il limite di altri doveri parimenti imposti dalla Carta costituzionale e segnatamente quelli derivanti dal principio di uguaglianza (per cui non potrà riservarsi all’obiettore un trattamento preferenziale da un lato, e dall’altro la legge non potrà privilegiare soltanto certe convinzioni religiose o morali, dovendo dare a tutti i consociati pari opportunità ). Dopo annosi dibattiti, dunque, con la l. 15 dicembre 1972, n. 772, è stata per la prima volta introdotta l’obiezione di coscienza al servizio militare, una legge sulla quale si è poi più volte intervenuti, già a partire dal 1974. Non è questa la sede per l’illustrazione dettagliata dell’intera legge, ma per quel che qui interessa, si dirà che essa ha come presupposto applicativo la contrarietà da parte del soggetto in ogni circostanza all’uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, attinenti ad una concezione della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali. Dunque, l’obiettore deve essere contrario all’uso personale delle armi in ogni circostanza, e quindi indipendentemente dal contesto, dallo scopo, dall’occasione in cui queste dovessero essere usate: trattasi, in fin dei conti, di una quasi oggettiva repulsione per le armi, benche´ nella pratica l’obiettore abbia manifestato il proprio atteggiamento per lo più come ostilità alla guerra intesa come ostacolo alla pace tra i popoli. I motivi politici, come si vede, sono stati esclusi. Nel 1978, con la l. 22 maggio, n. 194, si è avuto il secondo caso di ammissione ex lege della obiezione di coscienza per il caso del personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie. Si deve dire che questo secondo provvedimento normativo è stato subito oggetto di critiche e censure sotto il profilo dell’individuazione precisa e completa del suo ambito applicativo, non tanto per quanto attiene alla manifestazione, da effettuarsi in modi (dichiarazione) e tempi determinati, bensì per quanto attiene all’oggetto dell’obiezione riconosciuta; basti pensare che, se è infatti pacifica l’inclusione degli interventi veri e propri che comportano l’interruzione di gravidanza, con l’esclusione dei casi in cui per la particolarità della situazione l’intervento dell’obiettore sia indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo, molto meno certe appaiono le attività di assistenza antecedente o conseguente all’intervento che sono state invece escluse dal possibile oggetto di obiezione di coscienza. A titolo di semplice accenno, si ricorda infine come, secondo una parte della dottrina, l’obiezione di coscienza opererebbe in certi casi come scriminante (in quanto riconducibile, a seconda dei casi, all’esercizio di un diritto o allo stato di necessità ), prospettiva questa sicuramente fuorviante e distorta, in quanto a nessuna delle cause di giustificazione codificate è assimilabile l’obiezione di coscienza, e tantomeno si ritiene che in virtù del favor rei possa parlarsi nel caso di obiezione di coscienza di una causa di giustificazione non codificata all’interno del nostro ordinamento. Ben più feconda appare la possibilità di individuare nell’obiezione di coscienza una circostanza attenuante, ed in particolare quella di cui all’art. 62 n. 1 c.p. (motivi di particolare valore morale e sociale: si noti infatti la perfetta corrispondenza dell’esclusione, anche in questo caso, dei motivi politici); certamente l’attenuante si applica ai reati contro la leva ed il servizio militare commessi per motivi di coscienza; per altri settori l’applicazione è tutt’oggi piuttosto controversa.
obiezione di coscienza e rapporto di lavoro: l’obiezione di coscienza è una causa d’inesigibilità della prestazione se ed in quanto ammissibile. Essa è esplicazione specifica dell’art. 2 Cost. che garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità . L’obiezione di coscienza di solito si manifesta o nel rifiuto di adempiere e/o nella pretesa di modificare l’oggetto del debito. Si pensi al lavoratore pacifista o ecologista che si rifiuta di essere adibito a produzioni belliche o inquinanti e pretende di essere trasferito ad altra produzione dell’impresa in cui è occupato. Il materiale normativo disponibile stenta ad ammettere che la lesione della libertà di coscienza del lavoratore sia una legittima causa di inesigibilità della prestazione, tutelando così il diritto del creditore/datore di lavoro all’esatto adempimento della prestazione. Fa eccezione a tale tendenza la disciplina a proposito del personale medico e paramedico antiobiezione di coscienzaabortista (l. 22 maggio 1978, n. 194). L’art. 9 del citato provvedimento legislativo riconosce il diritto di invocare l’obiezione di coscienza salvo quando l’intervento dell’obiettore sia indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo. Un altro campo in cui assume rilievo l’obiezione di coscienza è quello del lavoro giornalistico. Infatti il contratto collettivo prevede la c.d. clausola di coscienza, la quale consente al giornalista, in caso di mutamento dell’indirizzo politico del giornale, di presentare immediatamente le proprie dimissioni senza perdere i benefici economici e la particolare indennità (c.d. indennità fissa), altrimenti riconosciuta solo nel caso di licenziamento per colpa dell’editore (v. lavoro giornalistico). .
Obbligo a contrarre | | | Obiter dictum |