Ev un limite all’autonomia contrattuale (v.) di una delle parti imposto da norme di legge che, in date condizioni, gli impongono di concludere un contratto, privandola della libertà di scelta se contrattare o non contrattare. A volte il limite all’autonomia contrattuale è posto a carico del contraente forte ed a protezione del contraente debole: è l’ipotesi, prevista dall’art. 2597 c.c., dell’obbligo a contrarre del monopolista. Chi esercita una impresa in condizioni di monopolio legale (è il caso delle imprese di pubblici trasporti di linea, delle imprese che gestiscono i servizi telefonici, la erogazione dell’energia elettrica e così via, nonche´ delle rivendite di generi di monopolio, come i tabacchi) ha l’obbligo a contrarre con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell’impresa, osservando la parità di trattamento. Qui il limite all’autonomia contrattuale non riguarda il contenuto del contratto (che spesso è , anzi, predeterminato dall’impresa con apposite condizioni generali), ma investe la scelta se concluderlo o no: questa scelta è libera per l’utente, ma non per l’imprenditore che, di fronte all’altrui proposta, è tenuto ad esprimere la propria accettazione. Vi è tenuto, come è ovvio, compatibilmente con i mezzi ordinari dell’impresa (così, per i pubblici trasporti di linea, l’art. 1679 c.c.); ma non può limitarsi, come può il comune privato in forza della propria autonomia contrattuale, a rispondere di no, senza dovere motivare il rifiuto. Egli è tenuto a giustificare le ragioni del diniego di prestazione e, in ogni caso, a rispettare la parità di trattamento: deve, cioè , soddisfare le varie richieste non secondo il proprio arbitrio (come l’autonomia contrattuale gli permetterebbe), ma secondo l’ordine delle richieste (così, per i pubblici trasporti di linea, ancora l’art. 1679 c.c.) o secondo altri obiettivi criteri, come quelli della maggiore urgenza o della maggiore necessità . Sono principi che proteggono gli utenti di fronte all’imprenditore monopolista: valgono, però , solo nel caso di monopolio legale, ossia autorizzato dalla legge; non, invece, nel caso di monopolio di fatto, anche se pure in questo caso l’utente potrebbe rivendicare uguale protezione. Altro caso di obbligo a contrarre, previsto questa volta da leggi speciali, è quello dell’assicurazione obbligatoria (v. assicurazione, obbligo a contrarre obbligatoria) della responsabilità civile, imposta al proprietario di veicoli a motore e di natanti ed all’esercente di impianti nucleari. Qui l’interesse tutelato è l’interesse di terzi estranei al rapporto contrattuale: quello di cui ogni individuo è portatore ad essere sempre risarcito del danno che gli può derivare dall’altrui uso di mezzi meccanici o dall’altrui gestione di impianti di alta pericolosità , anche se il patrimonio del danneggiante non è sufficiente a risarcirlo.
esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre: v. contratto, obbligo a contrarre preliminare.
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