Enciclopedia giuridica

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Obbligo a contrarre

Ev un limite all’autonomia contrattuale (v.) di una delle parti imposto da norme di legge che, in date condizioni, gli impongono di concludere un contratto, privandola della libertà di scelta se contrattare o non contrattare. A volte il limite all’autonomia contrattuale è posto a carico del contraente forte ed a protezione del contraente debole: è l’ipotesi, prevista dall’art. 2597 c.c., dell’obbligo a contrarre del monopolista. Chi esercita una impresa in condizioni di monopolio legale (è il caso delle imprese di pubblici trasporti di linea, delle imprese che gestiscono i servizi telefonici, la erogazione dell’energia elettrica e così via, nonche´ delle rivendite di generi di monopolio, come i tabacchi) ha l’obbligo a contrarre con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell’impresa, osservando la parità di trattamento. Qui il limite all’autonomia contrattuale non riguarda il contenuto del contratto (che spesso è , anzi, predeterminato dall’impresa con apposite condizioni generali), ma investe la scelta se concluderlo o no: questa scelta è libera per l’utente, ma non per l’imprenditore che, di fronte all’altrui proposta, è tenuto ad esprimere la propria accettazione. Vi è tenuto, come è ovvio, compatibilmente con i mezzi ordinari dell’impresa (così, per i pubblici trasporti di linea, l’art. 1679 c.c.); ma non può limitarsi, come può il comune privato in forza della propria autonomia contrattuale, a rispondere di no, senza dovere motivare il rifiuto. Egli è tenuto a giustificare le ragioni del diniego di prestazione e, in ogni caso, a rispettare la parità di trattamento: deve, cioè , soddisfare le varie richieste non secondo il proprio arbitrio (come l’autonomia contrattuale gli permetterebbe), ma secondo l’ordine delle richieste (così, per i pubblici trasporti di linea, ancora l’art. 1679 c.c.) o secondo altri obiettivi criteri, come quelli della maggiore urgenza o della maggiore necessità . Sono principi che proteggono gli utenti di fronte all’imprenditore monopolista: valgono, però , solo nel caso di monopolio legale, ossia autorizzato dalla legge; non, invece, nel caso di monopolio di fatto, anche se pure in questo caso l’utente potrebbe rivendicare uguale protezione. Altro caso di obbligo a contrarre, previsto questa volta da leggi speciali, è quello dell’assicurazione obbligatoria (v. assicurazione, obbligo a contrarre obbligatoria) della responsabilità civile, imposta al proprietario di veicoli a motore e di natanti ed all’esercente di impianti nucleari. Qui l’interesse tutelato è l’interesse di terzi estranei al rapporto contrattuale: quello di cui ogni individuo è portatore ad essere sempre risarcito del danno che gli può derivare dall’altrui uso di mezzi meccanici o dall’altrui gestione di impianti di alta pericolosità , anche se il patrimonio del danneggiante non è sufficiente a risarcirlo.

esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre: v. contratto, obbligo a contrarre preliminare.


Obbligo      |      Obiezione di coscienza


 
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