Enciclopedia giuridica

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Fiducia parlamentare

Ev il rapporto che lega gli organi titolari del potere legislativo a quelli dell’esecutivo nei sistemi che adottano una forma di governo parlamentare (v. governo, forma di fiducia parlamentare): in questi infatti il governo deve sempre godere della fiducia della maggioranza delle Camere, essendo responsabile dell’attuazione dell’indirizzo politico (v.) concordato con esse. Qualora il Parlamento sanzioni con un proprio voto il venir meno di tale rapporto, l’esecutivo, con modi e tempi diversi da caso a caso, decade dalla carica, coinvolgendo talvolta nella propria fine anche le Camere. Storicamente la sua nascita è individuabile nell’Inghilterra del XVIII secolo, quando i ministri smisero di presentarsi come consiglieri privati del re, e cominciarono ad essere di fatto designati dalle formazioni presenti nella Camera dei Comuni, e quindi a rispondere nei loro confronti. Mentre in alcuni sistemi, fra i quali quello britannico, la fiducia è presupposta fino ad una manifestazione contraria della volontà parlamentare; in altri sono state previste precise procedure per l’investitura del governo, collegandola il più delle volte alla presentazione di un programma che esso si impegna a portare avanti.

fiducia parlamentare costruttiva: in virtù di essa il Parlamento non può votare la sfiducia ad un governo se non ne designa contemporaneamente un altro. Tale istituto, contemplato dalla legge fondamentale di Bonn (art. 67) e dalla Costituzione spagnola del 1978 (art. 113), è stato da più parti proposto come soluzione contro le lunghe crisi di governo che tante volte hanno paralizzato il nostro Paese. In senso contrario si è però rilevato che l’instabilità e la debolezza dei governi sono in larga parte riconducibili a ragioni politiche, che ben difficilmente verrebbero eliminate da un semplice intervento di ingegneria costituzionale.

mancata fiducia parlamentare iniziale: è naturalmente possibile che un governo, dopo aver giurato nelle mani del Capo dello Stato, si presenti in Parlamento senza però riuscire ad ottenerne la fiducia: in questo caso si ha la fiducia parlamentare fiducia parlamentare, e si pone il problema, non risolto univocamente dalla dottrina, di stabilire in che misura tale situazione sia assimilabile a quella di un governo colpito da una mozione di sfiducia (che però , a differenza del primo, ha goduto per un certo lasso di tempo della fiducia), e quindi quali poteri spettino allo stesso. Per l’esecutivo la scelta dell’Assemblea in cui presentarsi inizialmente, che potrebbe in certi casi avere influenza sull’esito della votazione, è discrezionale, ma la prassi è nel senso di rispettare un’alternatività fra Camera e Senato.

mozione di fiducia parlamentare: è un atto parallelo e contrario alla mozione di fiducia che segna il venir meno dell’appoggio parlamentare al governo. Mentre per ottenere la fiducia è necessaria una concorde manifestazione di volontà da parte di entrambi i rami del Parlamento, per far decadere un Gabinetto è sufficiente il voto contrario di una sola Camera. La fiducia parlamentare fiducia parlamentare deve essere presentata da almeno un decimo dei componenti dell’Assemblea, e la sua discussione non può avere luogo prima di tre giorni dalla presentazione: tali aggravamenti procedurali sono richiesti, da un lato, per evitare che il Governo possa essere soggetto a colpi di mano da parte della minoranza, e, dall’altro, per garantire maggiore ponderazione intorno ad un voto così determinante. Anche la fiducia parlamentare fiducia parlamentare, come quella di fiducia, deve sempre essere motivata. Solo nell’ottobre 1995 si è giunti per la prima volta alla votazione, sia pure con esito negativo, di una mozione di sfiducia: è stato il primo pronunciamento parlamentare sulla fine del mandato di un governo, mentre precedentemente tutte le crisi si erano svolte fuori del parlamento, privando il capo dello Stato di elementi di valutazione utili per la risoluzione della crisi. Per questo in più casi il presidente delle Repubblica ha preferito rinviare alle Camere il governo che si presentava direttamente dimissionario di fronte a lui, in modo che, anche qualora non si fosse arrivati al voto di una precisa mozione, dal dibattito sarebbero comunque emerse le posizione delle diverse forze politiche in ordine alla crisi ed alle prospettive future. Nonostante la Costituzione non lo stabilisca espressamente, si deve ritenere che dall’approvazione della mozione discenda per il governo l’obbligo giuridico di dimettersi (provato anche a contrario dalla previsione, nel quarto comma dell’art. 94, che il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non comporta l’obbligo di dimissioni). Qualora questo non dovesse avvenire si può ammettere, come rimedio estremo, la revoca del governo da parte del Capo dello Stato (potere, anche questo, non esplicitamente previsto, ma desumibile dalla logica del sistema).

mozione di fiducia parlamentare individuale: nel silenzio della Costituzione, è stato a lungo discussa l’ammissibilità della sfiducia individuale: mentre alcuni la negavano, ponendo l’accento sul carattere unitario della fiducia iniziale e sui principi di collegialità e solidarietà che dovrebbero caratterizzare l’azione dell’esecutivo; altri la consideravano invece possibile, ritenendola implicita nella logica degli artt. 94 e 95. Dopo che il regolamento della Camera (art. 115) aveva disciplinato espressamente tale istituto, e che al Senato era stato ammesso in via di fatto, nell’ottobre del 1995 si è giunti alla prima approvazione di una fiducia parlamentare fiducia parlamentare, in conseguenza della quale è stato subito sollevato un conflitto fra poteri dello Stato.

questione di fiducia parlamentare: attraverso la fiducia parlamentare il governo segnala al parlamento che un determinato voto è considerato essenziale per il proseguimento del proprio mandato, e che quindi l’eventuale esito negativo ne provocherà le dimissioni. Strumento di pressione dell’Esecutivo sulle Camere, la fiducia parlamentare fiducia parlamentare viene proposta dal presidente del Consiglio, e rende prioritaria la votazione su cui è posta: per questo, in caso di approvazione (che deve avvenire per appello nominale), tutti gli emendamenti eventualmente presentati si intendono respinti. La Costituzione stabilisce in via generale che il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni (art. 94), tacendo invece su tale istituto che pure si era già affermato in via di prassi nel periodo statutario. Nonostante ciò, la fiducia parlamentare fiducia parlamentare è stata successivamente recepita dalla legge sulla Presidenza del Consiglio (artt. 2 e 5, l. n. 400 del 1988) e dai regolamenti di Camera (art. 116) e Senato (art. 161). Essa si presenta oggi come uno dei mezzi più efficaci di cui il governo si serve sia per ricompattare la maggioranza, quando si mostri poco incline a seguirne le direttive, sia per contrastare le opposizioni, quando attuino pratiche ostruzionistiche. Tuttavia, l’uso a volte eccessivo che se ne è fatto, ne ha imposto una sostanziale limitazione sia al Senato (dove non è ammessa sulle proposte di modificazione del regolamento, ed in generale su quanto attiene alle condizioni di funzionamento interno di tale ramo del Parlamento), che alla Camera (dove a tali limiti si aggiunge il divieto di porla sulle nomine, sui fatti personali, sulle sanzioni disciplinari, sulle proposte di inchieste ecc.). Al di là dei problemi sollevati dall’abuso di tale istituto, molte perplessità sono state espresse per il caso, espressamente contemplato dal regolamento della Camera, in cui venga posta su un progetto di legge consistente in un unico articolo. In tale eventualità , infatti, il Parlamento si ritrova a votare due volte (prima durante l’esame per articoli, e poi nella votazione finale) sullo stesso oggetto, con la possibilità , effettivamente verificatasi, di risultati contrastanti, e con la conseguente incertezza sulla legittimazione del governo a rimanere in carica.


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