Enciclopedia giuridica

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Fiere

Sono manifestazioni promozionali finalizzate alla presentazione dei prodotti o dei servizi dei soggetti partecipanti. Solo eventualmente all’attività promozionale si accompagna l’attività di vendita, che comunque ha carattere meramente accessorio. Non rientrano quindi nella nozione di fiere le fiere domenicali o tenute nei giorni festivi infrasettimanali caratterizzate sia dalla periodicità del loro svolgersi, sia dal fatto che l’attività di vendita costituisce l’oggetto delle stesse, rientrando quindi nell’ambito della disciplina del commercio al minuto (v.). Caratteristica infatti delle fiere è la temporaneità della durata, che non può essere superiore per legge ad un certo numero di giorni. Le fiere non hanno limitazioni merceologiche, nel senso che vi possono essere esposti prodotti di ogni genere. Sta in ciò la differenza con le mostre, che sono rassegne limitate ad un solo settore merceologico. Le fiere più importanti e che hanno carattere internazionale sono la Fiera Campionaria di Milano, la Fiera del Levante di Bari e la Fiera di Verona. L’art. 51 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 attribuisce la potestà legislativa, concorrente e ripartita, nella materia delle fiere, oltre che dei mercati all’ingrosso (v.) alle regioni. Le funzioni amministrative relative alla materia fiere concernono tutte le strutture, i servizi e le attività riguardanti l’istituzione, l’ordinamento e lo svolgimento di fiere di qualsiasi genere. Sono rimaste attribuite allo Stato le funzioni concernenti: a) gli enti fiera internazionali di Milano, di Bari e di Verona, mentre la natura internazionale di altre fiere è dichiarata con decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato (v.); b) le esposizioni universali; c) la formazione e la tenuta del calendario delle fiere, sentite le regioni. Le regioni ordinarie sono quindi competenti per: a) il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento delle fiere; b) per la vigilanza, il controllo e la nomina degli organi di tutti gli enti fieristici, esclusi quelli di Milano, Verona e Bari.


Fiducia parlamentare      |      Figli


 
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