La nozione di servizio postale ricomprende (a norma dell’art. 1 d.p.r. n. 156 del 1973, «approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni»): la raccolta, il trasporto e la distribuzione della corrispondenza epistolare; il trasporto di pacchi e colli; il servizio di bancoposta. La raccolta, il trasporto e la distribuzione della corrispondenza postale riguardano due fondamentali categorie: la corrispondenza epistolare e la corrispondenza non epistolare. Dal punto di vista giuridico, la distinzione ha rilevanza agli effetti del diritto di esclusiva, che è riconosciuto allo Stato limitatamente alla corrispondenza epistolare. La definizione normativa definisce il carattere epistolare della corrispondenza riguardo a qualsiasi invio chiuso, mentre l’invio aperto può o meno avere carattere epistolare a seconda del suo contenuto. Rientrano nella categoria delle corrispondenze epistolari: le lettere, i biglietti postali, le cartoline postali, le carte manoscritte. Rientrano nella categoria delle corrispondenze non epistolari: i biglietti da visita, i cartoncini augurali, le partecipazioni, le cartoline illustrate, i campioni o i pacchetti, le fatture commerciali e le stampe. Il trasporto di pacchi e colli è inteso ad offrire agli utenti un servizio di trasporto di merci ed oggetti da e per qualsiasi località di peso non superiore a venti chilogrammi. L’esclusiva statale in materia incontra una serie di limiti ed eccezioni riferiti ad alcuni criteri oggettivi attinenti, da un lato, al peso, alle dimensioni, all’ambito territoriale entro il quale deve effettuarsi il trasporto, e, dall’altro, alla qualità delle merci o degli oggetti da trasportare. Per quanto riguarda i servizi di bancoposta, le operazioni che si possono effettuare sono le seguenti: riscossione di crediti: l’amministrazione assume l’incarico di effettuare per conto terzi la riscossione di somme su titoli ad essa affidati; libretti di risparmio: emissione di libretti di risparmio con un’apertura di conto nel quale affluiscono somme in deposito a titolo di risparmio a favore di persone; emissione e pagamento di vaglia: possibilità di effettuare il pagamento di somme a favore di persone presso l’ufficio postale indicato dal mittente; conti correnti: riscossione e pagamenti di somme dovute a vario titolo, che può essere aperto a favore di chiunque ne faccia domanda ed adempia alle condizioni stabilite dal regolamento sui servizi postali; tessere postali di riconoscimento: è un documento di identificazione la cui validità è di cinque anni con facoltà di rinnovo per una sola volta e per lo stesso periodo; buoni postali fruttiferi: sono titoli nominativi, rilasciati dagli uffici postali, rappresentativi di un credito e rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione; notificazione degli atti giudiziari: tale procedura e prevista dall’art. 149 c.p.c. dove si dispone che sia fatto uso di speciali buste di colore verde e di speciali moduli di avviso di ricevimento forniti gratuitamente dall’amministrazione; caselle postali: si tratta di un servizio fornito a richiesta del singolo utente in cui l’amministrazione provvede alla raccolta e alla custodia della corrispondenza in arrivo diretta all’utente stesso contro pagamento del nolo e, ove trattasi di casella chiusa, anche di un deposito a titolo di garanzia; servizi delegati, fra i quali rientrano: le operazioni concernenti il pagamento dei titoli di spesa per conto delle Amministrazioni statali; l’acquisto e riscossione dei buoni del Tesoro; il pagamento di pensioni e di altri assegni a carico delle Amministrazioni dello Stato attraverso speciali assegni di conto corrente; il pagamento per conto dell’INPS di assegni e di indennità .
notificazione a mezzo di posta: il ricorso a questo mezzo di notifica è subordinato alla mancanza di un espresso divieto legislativo. In questo caso l’ufficiale giudiziario stende la relata in calce all’originale ed alla copia da notificare, facendo menzione dell’ufficio postale utilizzato per la spedizione, da effettuarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento; quest’ultimo è allegato all’originale. A sua volta l’ufficiale postale consegna l’atto osservando le disposizioni contenute nella l. n. 890 del 1982. In particolare non può ricevere la notifica il vicino di casa. Il destinatario deve sottoscrivere l’avviso di ricevimento ed il registro di consegna con firma leggibile. Nell’ipotesi di assenza temporanea del destinatario, a cui si equipara il rifiuto di ritirare l’atto o firmare il registro, l’ufficiale postale deposita l’atto nell’ufficio postale, affiggendo alla porta del destinatario o nella cassetta delle poste avviso di tale deposito. Se entro 10 giorni dal deposito nessuno ritira il plico questo viene datato, sottoscritto dall’impiegato postale e restituito al mittente con la scritta non ritirato e la notifica si ha per avvenuta al 10o giorno dal deposito.
Possessore | | | Postagiro |