Enciclopedia giuridica

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Delega

V. procura.

delega del contribuente: rappresenta una forma di riscossione delle entrate tributarie introdotta dall’art. 17 della l. 2 dicembre 1973, n. 576. In base a questa norma determinati pagamenti di imposte alla Tesoreria di Stato possono essere effettuati mediante delega delega ad una delle aziende di credito di cui all’art. 54 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. Si discute se l’azienda di credito sia un delegato ad estinguere il debito del contribuente secondo i modelli della delegazione di pagamento di tipo civilistico (ex art. 1296 c.c.). Va però notato che l’irrevocabilità della delegazione lc¨ osterebbe più alla delegatio promittendi che non alla delegatio solvendi; tuttavia l’art. 12 della l. 12 novembre 1976, n. 751, che ha esteso il sistema all’Iva, stabilendo l’effetto liberatorio della delega per il delegante, introduce un elemento in contrasto con il cumulo di responsabilità tipico della delegatio promittendi. Inoltre a favore di una costruzione dell’istituto di tipo pubblicistico militano altri elementi quali la limitazione ex dell’azienda ritardataria nel versamento e gli stessi obblighi gravanti sull’azienda delegata (rilascio al contribuente di un’attestazione di pagamento che vale come prova dell’avvenuta liberazione del debito contenendo la data, l’importo del pagamento e l’impegno ad effettuare il versamento alla Tesoreria per conto del contribuente delegante). La dottrina configura, quindi, l’azienda di credito come agente di riscossione.

delega delle firme marginali: v. sottoscrizione finale e marginale.

delega di funzioni dello Stato alle regioni: le funzioni amministrative delle regioni si ripartiscono in funzioni proprie e funzioni delegate dallo Stato. L’art. 118, comma 2o, della Costituzione prevede, infatti, che lo Stato può, con legge, delegare alla Regione l’esercizio di funzioni amministrative. La delega delega consiste in un decentramento di competenze, da operare in via normativa, denominato impropriamente delegazione amministrativa non avendo lo Stato uno specifico potere di avocazione delle materie delegate. In queste ultime, tramite il Commissario del Governo, vengono impartite alla Regione le direttive da osservare ed in caso di persistente inattività degli organi regionali il Consiglio dei ministri può disporre il compimento degli atti statali sostitutivi, su proposta del ministero competente. Il trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni a statuto ordinario è avvenuto con i decreti delegati del 1972 e del 1977. In particolare con il d.p.r. n. 616 del 1977 lo Stato ha delegato alle regioni l’esercizio di funzioni amministrative statali, quali la polizia amministrativa, la disciplina dei prezzi ed il potere di riconoscimento delle persone giuridiche di diritto privato, operanti nelle materie di spettanza regionale. In tutte le materie delegate dallo Stato, le regioni possono emanare norme legislative di organizzazione e di spesa nonche´ norme di attuazione e possono, con legge regionale, subdelegare alle province, ai comuni ed agli altri enti locali l’esercizio di funzioni amministrative loro delegate dallo Stato.

delega di funzioni regionali: la regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni ed agli altri enti locali, a norma dell’art. 118 Cost., con legge regionale, la quale stabilisce anche le direttive fondamentali e regola i conseguenti rapporti finanziari. La delega delega si concreta in un vero e proprio trasferimento della titolarità del potere agli enti delegati che, pur dovendo sottostare alle direttive degli organi regionali, non sono soggetti al potere di avocazione della regione. La giunta regionale si può sostituire all’ente delegato solo in caso di persistente inerzia o di violazione della legge e delle direttive regionali. Per quanto concerne la delega di funzioni amministrative al comune la legge regionale può precisare quale organo comunale debba esercitare tali funzioni. .


Delazione dell’eredità      |      Delegatio solvendi


 
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