La morte di una persona fa sì che il patrimonio del defunto perda il suo titolare, ma ancora non determina, di per se´ sola, la sua trasmissione ai successori: gli eredi hanno un termine per accettare l’eredità . Di per se´ la morte del soggetto produce solo una situazione giuridica che è detta delazione dell’eredità o devoluzione (art. 457 c.c.): il suo patrimonio è destinato alla successione, ma ancora non si sa se e quali eredi accetteranno (o se l’erede che deve ancora nascere nascerà ) e, perciò , chi succederà . La delazione dell’eredità, per l’art. 457, comma 1o, c.c., può assumere due forme: l’eredità si devolve per legge o per testamento. La delazione dell’eredità per legge, a sua volta, opera in due casi: nel caso, in primo luogo, in cui l’ereditando non aveva fatto testamento, ed allora succedono i suoi parenti, detti successori legittimi (art. 457, comma 2o, c.c.); nel caso, inoltre, in cui l’ereditando aveva, disponendo del suo patrimonio per testamento o per donazione, pregiudicato i diritti che la legge riserva a determinati parenti, detti legittimari (art. 457, comma 3o, c.c.). Sicche´ è usuale fare capo, anziche´ a due, a tre forme di successione, anche se successione legittima e successione necessaria non sono, a rigore, due forme di delazione dell’eredità, ma due specie del medesimo genere della delazione dell’eredità per legge: a) successione testamentaria: se l’ereditando aveva fatto testamento, l’eredità si devolve alla persona o alle persone indicate nel testamento (artt. 587 ss. c.c.). Qui il soggetto regola, con proprio atto di volontà , la propria successione o, come preferisce esprimersi una dottrina, la indirizza: dispone dei propri beni e, più in generale, dei propri diritti designando la persona, o le persone, che alla sua morte gli succederanno. Ev una manifestazione di quella facoltà di disporre delle cose che inerisce al diritto di proprietà (art. 832 c.c.); è , più in generale, una manifestazione della facoltà di disporre dei propri diritti. Se ne può disporre per atto fra vivi (vendendo, donando ecc.), e se ne può altresì disporre per atto a causa di morte, ossia con testamento; b) successione legittima, detta anche successione intestata (ossia senza testamento): se l’ereditando non aveva fatto testamento, l’eredità si devolve ai suoi parenti indicati dalla legge e nell’ordine da questa stabilito. Qui, in mancanza di una sua dichiarazione di volontà , acquista rilievo il rapporto di parentela con il defunto: il principio è che il patrimonio vada, dopo la morte del suo titolare, ai membri della sua famiglia. La successione legittima incontra però un limite; e l’esigenza di questo è enunciata anche dall’art. 42, comma 4o, Cost.: la legge stabilisce i limiti della successione legittima. Qui il limite incide sui modi di acquisto della proprietà : per il c.c. il limite è il rapporto di parentela entro il sesto grado, oltre il quale lq¨ uisto gratuito dei beni altrui è considerato come socialmente non giustificato. Se mancano parenti entro questo grado i beni relitti vanno allo Stato. Può accadere che a favore di un medesimo soggetto concorrano due delazioni, quella legittima e quella testamentaria, attribuendogli la seconda una quota di eredità maggiore di quella spettantegli in base alla prima. Il chiamato alla successione non ha scelta fra le due delazioni: egli può solo accettare l’eredità così come devolutagli dal de cuius, oppure rinunciare ad essa. Chi sia chiamato a succedere, per testamento, in una quota maggiore della legittima, ma preferisca tenere per se´ solo quest’ultima, dovrà accettare l’eredità e, quindi, cedere ai coeredi quanto eccede la legittima, con il consenso di costoro; c) successione necessaria, che opera in due casi: 1) se l’ereditando aveva fatto testamento, ma in questo aveva trascurato (o, come si dice, pretermesso) determinati parenti ai quali la legge riconosce il diritto di succedergli in una determinata quota dell’eredità ; 2) se, pur essendo egli morto senza testamento, aveva in vita donato i suoi beni in misura tale da ledere il diritto di successione dei parenti. In entrambi i casi, i parenti pretermessi possono far valere il loro diritto con una apposita azione, detta azione di riduzione (v. azione, delazione dell’eredità di riduzione) delle disposizioni testamentarie e delle donazioni, e così concorrere nella successione insieme agli altri successori, testamentari o legittimi.
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