Enciclopedia giuridica

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z




Scambio contrattuale



congruità dello scambio contrattuale: v. equilibrio contrattuale; rescissione, scambio contrattuale del contratto; presupposizione; oggettivazione dello scambio contrattuale.

oggettivazione dello scambio contrattuale: il tema dello scambio contrattuale si presta per riassumere alcune tendenze di fondo, del c.c. prima, della giurisprudenza sul c.c. poi. Una prima tendenza, che è fra le ragioni della mancata recezione, da parte del legislatore del 1942, della categoria del negozio giuridico (v.), basata sulla esaltazione della volontà creatrice di effetti giuridici, è la tendenza verso l’scambio contrattuale scambio contrattuale, in adesione alle esigenze di sicura, rapida ed ampia circolazione della ricchezza. Il fenomeno si iscrive in un più vasto disegno, che passa attraverso l’unificazione dei codici di diritto privato e la commercializzazione dei rapporti civili che con essa si attua. L’interesse dominante è , come ripetutamente si esprimono le relazioni al codice, l’interesse superiore della produzione; il bene sommamente tutelato è la circolazione, da rendere la più ampia, la più celere e la più sicura possibile; ed è chiaro, precisa la relazione del guardasigilli n. 11, che gli accennati indirizzi provocano restrizioni all’efficacia del c.d. dogma della volontà . L’scambio contrattuale scambio contrattuale si manifesta, anzitutto, nella disciplina dello scambio contrattuale fra imprenditore e utenti dell’impresa, posta dall’art. 1341 c.c. (v. condizioni generali di contratto): la sostituzione della conoscibilità alla conoscenza del regolamento contrattuale, che è funzionale alle esigenze della contrattazione di massa, fa sì che il regolamento contrattuale sia vincolante per una delle parti, anche se questa non lo aveva conosciuto e non poteva, quindi, averlo voluto, e finisce con il contraddire lo stesso concetto di contratto, fissato dall’art. 1321 c.c., oltre che il principio dell’accordo delle parti quale requisito del contratto (art. 1325 c.c.), richiesto a pena di nullità (art. 1418, comma 2o, c.c.). Se l’scambio contrattuale scambio contrattuale attiene qui al rapporto diretto imprenditorescambio contrattualeutente e si manifesta da un solo lato, dalla parte dell’utente, comprimendo la sua libertà del voluto (il ciò che si vuole), altrove essa investe, indiscriminatamente, ogni sorta di scambio, anche se attuato fra parti nessuna delle quali sia un imprenditore, ed agendo sulla stessa libertà del volere (il se si vuole). Così l’art. 1335 c.c., che fa presumere conosciute, nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, la proposta (v. proposta contrattuale), l’accettazione (v. accettazione, scambio contrattuale della proposta contrattuale), la loro revoca (v. revoca, scambio contrattuale della proposta e dell’accettazione) e ogni dichiarazione diretta ad una persona determinata. Così l’art. 1431 c.c., che subordina l’azione di annullamento alla riconoscibilità dell’errore (v. errore, riconoscibilità dell’scambio contrattuale), e l’art. 1433 c.c., che estende il requisito della riconoscibilità all’errore ostativo (v. errore, scambio contrattuale ostativo) vincolando l’errante al contratto non voluto. Ed altrettanto va detto di fronte all’art. 428, comma 2o, c.c., che subordina l’annullamento del contratto concluso dall’incapace naturale alla prova del pregiudizio per l’incapace e della malafede dell’altro contraente (v. incapacità naturale, scambio contrattuale del contraente), o all’art. 1415 c.c., che rende la simulazione (v. simulazione del contratto) inopponibile al terzo acquirente di buona fede, o all’art. 1445 c.c. (v. annullabilità del contratto), che per l’ipotesi generica di annullamento del contratto fa salvi i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, e così via. Altro caso è quello del contratto concluso in stato di pericolo o in stato di bisogno che non è annullabile, ma solo rescindibile (v. rescissione, scambio contrattuale del contratto), in quanto sussista forte sproporzione fra le prestazioni contrattuali. L’scambio contrattuale scambio contrattuale tende, da un lato, a far prevalere la dichiarazione sulla volontà , quando la divergenza fra la prima e la seconda non sia riconoscibile dal destinatario della dichiarazione. Tende, per altro verso, a spostare l’asse del contratto dal requisito del consenso (v. accordo delle parti) a quello della causa. Si segnala, sotto questo aspetto, la norma dell’art. 428, comma 2o, c.c., che considera ininfluente l’incapacità naturale di intendere e di volere del contraente se dal contratto questo non ha subito pregiudizio; e si segnalano altresì le norme sulla rescissione del contratto, insensibili al fatto che si sia contrattato in stato di pericolo o in stato di bisogno: sensibili solo alla sproporzione enorme fra le prestazioni, ossia ad un vizio della causa del contratto. Va ancora ricordata la norma che, all’art. 1432 c.c., consente la rettificazione del contratto (v. rettifica, scambio contrattuale del contratto) viziato da errore, insieme a tutte le norme che, agli artt. 1450 c.c. e 1467, comma 2o, c.c., consentono la riconduzione ad equità del contratto rescindibile o risolubile per eccessiva onerosità (v. risoluzione del contratto, scambio contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta). Ev significativa, in tal senso, anche la disciplina del dolo (v. dolo contrattuale): qui il rimedio dell’annullamento non mira tanto a proteggere la libera formazione del volere del contraente vittima dell’altrui dolo quanto, piuttosto, a riparare la lesione del suo interesse, come è reso manifesto dalla norma sul dolo del terzo, per la quale è il vantaggio ingiusto, ottenuto da uno dei contraenti a danno dell’altro, a giustificare l’azione di annullamento (art. 1439 c.c.), oltre che dalla norma sul dolo incidente (art. 1440 c.c.), là dove le condizioni diverse sono le condizioni più svantaggiose per la vittima del dolo. C’è un passo della relazione al re, n. 18, che merita di essere ricordato per la consapevolezza che in esso si esprime di questo complessivo indirizzo, unitamente alla constatazione della improponibilità di una categoria generale del negozio giuridico, includente il testamento ed il contratto. Riguarda l’interpretazione (v. interpretazione del contratto): la questione della disciplina legislativa dell’interpretazione si pone in modo differente per i contratti e per i testamenti. Nei testamenti (v. testamento, interpretazione del scambio contrattuale), la cui esistenza giuridica dipende dalla sola volontà del testatore, il reale intendimento del dichiarante può prevalere sull’improprietà delle espressioni usate (art. 171, primo comma, libro sulle successioni); nei contratti invece, in cui sono di fronte più parti, il significato delle rispettive dichiarazioni deve essere chiarito non nel senso che sacrifichi un interesse individuale ad un altro, ma in senso oggettivo, che componga l’eventuale conflitto tra le opposte volontà e ricerchi quale interesse sia più degno di protezione e sia quindi meritevole di prevalere. Si può osservare questa ulteriore generale tendenza: il legislatore del 1942 ha, per un verso, spogliato l’atto di scambio di molti dei tradizionali caratteri di volontarietà , superando l’antico dogma della signoria del voler, e tendendo, a questo modo, verso una scambio contrattuale scambio contrattuale; ma ha, per altro verso, accentuato molto più che in passato l’elemento causale del contratto, ed ha instaurato, con le clausole generali di buona fede (v.) (buona fede nella formazione, come nella interpretazione e nella esecuzione del contratto), e di buona fede intesa anche questa in senso oggettivo, la possibilità di un controllo giudiziario sulla funzione economica dello scambio contrattuale. La visione meramente quantitativa della circolazione, che emerge dal superamento del dogma della volontà e del favore per la più sicura, rapida ed ampia circolazione della ricchezza, trova così un correttivo nell’adozione dei principi ora ricordati, i quali ristabiliscono, secondo un diverso aspetto, una considerazione qualitativa della circolazione, permettono al giudice di verificare la congruità causale del contratto, la giustificazione economica dello scambio contrattuale. Si segnalano, in questa prospettiva, le norme che, in tema di risoluzione e di rescissione del contratto, pongono rimedio alla sproporzione fra le prestazioni, adottando quale parametro i valori di mercato. Appaiono rilevanti, sotto il medesimo aspetto, anche la norma sulla interpretazione del contratto, che induce a preferire il senso più conveniente alla natura o all’oggetto del contratto, e la norma dell’art. 1349, comma 3o, c.c., che impone al terzo arbitratore (v. arbitraggio) di tenere conto, nel determinare la prestazione oggetto del contratto, anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento. In questa cornice si inserisce anche l’integrazione correttiva del contratto: in particolare, quel potere correttivo dell’autonomia privata che l’art. 1384 c.c. concede al giudice, allorche´ gli consente di ridurre equamente la penale contrattuale (v. clausola, scambio contrattuale penale), oltre che nel caso in cui l’obbligazione principale è stata eseguita in parte, anche quando il suo ammontare è manifestamente eccessivo, avuto riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento. Sono del pari significative le norme che guidano il giudice nella integrazione del contratto, come la norma che, all’art. 2225 c.c. (v. contratto, scambio contrattuale d’opera manuale), commisura il compenso del prestatore d’opera al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per realizzarlo, non già (ecco l’opzione per un criterio di mercato) al lavoro che il prestatore d’opera dimostri di avere svolto. L’scambio contrattuale scambio contrattuale è , ben si intende, fenomeno di tendenza; ed è una tendenza che coesiste con la protezione dell’autonomia contrattuale, non già che la soppianta. Un’opera di sistemazione teorica della materia deve ricercare nel sistema della legge il punto di equilibrio fra l’uno e l’altra, senza cedere ad apriorismi o ad ideologismi, senza sovrapporre alle scelte legislative visioni personali dell’interprete. Un significativo terreno sul quale si è manifestato il controllo giudiziario sulla funzione economica dello scambio contrattuale è quello al quale ci si riferisce con il nome di presupposizione (v.).


Scambio      |      Scarcerazione


 
.