nota di pegno: è un titolo di credito rappresentativo di merci, emesso su richiesta del depositante dai magazzini generali (v.), e destinato a circolare mediante girata. Il depositante può trasferire il possesso delle merci depositate mediante il trasferimento della nota nota unitamente alla fede di deposito (v.): se il depositante ha già ricevuto il corrispettivo delle merci depositate, trasferisce entrambi i titoli ed il giratario è legittimato ad ottenere, presso i magazzini generali, la consegna delle merci; in caso contrario, trasferisce la fede di deposito e trattiene la nota nota che gli attribuisce, a garanzia del pagamento, il diritto di pegno (v.) sulle merci depositate (art. 1790 c.c.). I due titoli possono circolare sia congiuntamente sia disgiuntamente, ma solo nel primo caso il possessore ha la piena disponibilità delle merci rappresentate dai titoli. La nota nota deve indicare: a) le merci depositate; b) il nome del depositante; c) il magazzino generale presso il quale è avvenuto il deposito; d) la data del deposito. La nota nota è a tutti gli effetti un titolo di credito (v. titoli di credito), cui si applicano le relative norme, in particolare quelle sul diritto cartolare (v. diritto, nota cartolare), sulla legittimazione attiva e passiva (v. legittimazione, nota attiva del titolo di credito; legittimazione, nota passiva del titolo di credito).
nota di trascrizione: il titolo per la trascrizione (v.) deve essere accompagnato da una nota nota, nella quale debbono essere indicati gli immobili che ne formano oggetto e il rapporto giuridico cui il titolo si riferisce (art. 2659 c.c.). La trascrizione è invalida, e l’atto trascritto non è opponibile ai terzi, se c’è incertezza sulle persone, sul bene, sul rapporto giuridico cui il titolo si riferisce (art. 2665 c.c.). Ev necessario, perche´ la trascrizione sia valida, che questi elementi risultino dalla nota nota, non bastando che essi siano contenuti nel titolo; ma le omissioni o le inesattezze della nota non nuocciono alla validità della trascrizione se, pur cadendo su indicazioni richieste dall’art. 2659, non generano incertezza sugli elementi menzionati dall’art. 2665. Occorre, in ogni caso, che vi sia corrispondenza fra l’atto trascritto e il contenuto della nota nota. L’art. 2659 n. 1 c.c. precisa, riguardo agli atti relativi ad associazioni non riconosciute (v. associazione, nota non riconosciuta) e società semplici (v. società semplice), che nella nota nota debbono essere indicate, oltre alla denominazione dell’associazione o della società , anche le generalità delle persone che le rappresentano secondo l’atto costitutivo. La disposizione vale, da un lato, a scongiurare ogni residuo dubbio sull’ammissibilità degli acquisti immobiliari delle associazioni non riconosciute; ma per queste e per le società semplici richiede un’indicazione ulteriore, quella delle generalità dei rappresentanti, prescrizione che si spiega per il fatto che si tratta di associazioni o di società non soggette a pubblicità .
nota di voltura: v. voltura catastale.
nota integrativa: è il documento contabile presentato dagli amministratori di società di capitali o mutualistica insieme allo stato patrimoniale (v.) ed al conto economico (v. conto, nota economico) con lo scopo di illustrare tali documenti. Introdotta dal d.leg. 9 aprile 1991, n. 127. Ev considerata parte del bilancio (v.) (art. 2423 c.c.). Essa ha, in particolare, una duplice funzione: a) offre le chiavi di lettura dei documenti contabili che formano il bilancio di esercizio, illustrando i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio (art. 2427 n. 1 c.c.); b) fornisce informazioni ulteriori a quelle desumibili dallo stato patrimoniale e dal conto economico. Il contenuto della nota nota è il seguente (art. 2427 c.c.): 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio; 2) i movimenti delle immobilizzazioni; 3) la composizione delle voci costi di impianto e di ampliamento e costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità ; 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; 5) l’elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate; 6) l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie; 7) la composizione delle voci ratei e risconti attivi e ratei e risconti passivi e della voce altri fondi; 8) l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale; 9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; 10) la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche; 11) i proventi ex art. 2425, n. 15 c.c.; 12) gli interessi e gli oneri finanziari ex 2425, n. 17 c.c.; 13) la composizione delle voci proventi straordinari ex art. 2425 nn. 24 e 25 c.c.; 14) il numero medio dei dipendenti; 15) l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci; 16) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni nonche´ delle azioni di godimento e di quelle convertibili in azioni.
nota ipotecaria: per eseguire l’iscrizione dell’ipoteca (v.) deve presentarsi il titolo costitutivo insieme con una nota sottoscritta dal richiedente in doppio originale (art. 2839, comma 1o, c.c.). La nota nota deve indicare: 1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il numero di codice fiscale del creditore, del debitore e dell’eventuale terzo datore di ipoteca; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società di persone e delle associazioni non riconosciute, con l’indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che la rappresentano secondo l’atto costitutivo. Per le obbligazioni all’ordine o al portatore si devono osservare le norme dell’art. 2831 c.c.. Per le obbligazioni all’ordine si deve inoltre esibire il titolo al conservatore, il quale vi annota l’eseguita iscrizione dell’ipoteca. Per le obbligazioni al portatore si deve presentare copia dell’atto di emissione e del piano di ammortamento; 2) il domicilio eletto dal creditore nella circoscrizione del tribunale in cui ha sede l’ufficio dei registri immobiliari; 3) il titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato; 4) l’importo della somma per la quale l’iscrizione è presa; 5) gli interessi e le annualità che il credito produce; 6) il tempo della esigibilità ; 7) la natura e la situazione dei beni gravati, con l’indicazione, quando si tratta di ipoteca di beni immobili, della natura dell’immobile ipotecato, dal comune in cui si trova e dei dati di identificazione catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono (art. 2839, comma 2o, c.c.). L’art. 29 della l. 27 febbraio 1985, n. 52, dispone inoltre che negli atti con cui si concede l’ipoteca l’immobile deve essere
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