Enciclopedia giuridica

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Spese



compensazione delle spese: v. condanna alle spese.

condanna alle spese: con il provvedimento che conclude il procedimento pendente, il giudice dispone che la parte soccombente rimborsi alla controparte vittoriosa le spese da questa anticipate e sostenute per il giudizio, a meno che non le ritenga eccessive o superflue. In caso di soccombenza reciproca o per altre ragioni di ordine equitativo, il giudice può anche disporre la compensazione totale o parziale delle spese, ovvero che queste rimangano a carico totale o parziale della parte che le ha anticipate (v. onere delle spese). Nell’ipotesi di lite temeraria (v. responsabilità , spese aggravata) il soccombente viene condannato non solo alla rifusione delle spese, ma anche al risarcimento del danno. Nel processo esecutivo le spese processuali sono a carico dell’esecutato (v. espropriazione forzata).

spese dello Stato: l’erogazione delle spese spese si effettua attraverso una complessa serie di adempimenti. Ai sensi dell’art. 270 del regolamento di contabilità generale, tutte le spese spese vengono erogate attraverso quattro momenti, o fasi, o stadi diversi: l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione ed il pagamento.

distrazione di spese: è la facoltà riconosciuta al difensore con procura (v.) non revocata di chiedere la liquidazione delle spese direttamente a proprio favore quando le abbia anticipate senza aver ancora riscosso gli onorari (v.). La domanda di spese spese non è soggetta ad alcuna formalità e può essere proposta in ogni tempo.

liquidazione delle spese: la spese spese è un complesso di atti interni di approntame nto documentale e di scritturazioni. Gli approntamenti documentali consistonoprincipalmente nella raccolta di documenti riguardanti il creditore e sono indicati da norme e da istruzioni di servizio. Le scritturazioni consistono in annotazioni su registri, o nell’immissione di dati in attrezzature informatiche. La spese spese si conclude con l’atto di ordinazione della spesa.

spese nel processo amministrativo: costi sostenuti per il compimento degli atti del giudizio e l’esercizio della difesa delle parti. La sentenza che conclude il processo provvede altresì sulle spese, relativamente alle quali si applicano le norme del c.p.c.. Le spese sono di regola poste a carico delle parti soccombenti; possono tuttavia essere compensate in tutto o in parte, ove concorrano giusti motivi. Nel processo amministrativo si tende ad un più ampio esercizio di tale facoltà rispetto al processo civile, data la peculiarità dei rapporti sostanziali oggetto della controversia, i quali sono spesso tali da rendere estremamente incerte le posizioni della ragione e del torto. Più precisamente, mentre nei casi di giurisdizione esclusiva in materia di diritti soggettivi la linea tendenziale è quella di procedere alla condanna alle spese delle parti soccombenti, si procede in genere a compensazione quando la posizione giuridica lesa sia un interesse legittimo, ovvero si verta in materia di pubblico impiego. Si è negato che possa procedersi alla condanna alle spese in dipendenza della decisione di accoglimento o rigetto dell’istanza di sospensione dell’atto impugnato, non ravvisandosi nel procedimento cautelare, che è incidentale rispetto a quello principale, un’autonoma rilevanza a tal fine. La liquidazione delle spese può essere contenuta nella stessa decisione, o essere disposta con ordinanza del giudice, che ha natura di sentenza in forma esecutiva. La rinuncia agli atti del giudizio comporta l’obbligo di rifusione delle spese da parte del ricorrente. Correlativamente, l’amministrazione è condannata alle spese non solo in ipotesi di formale soccombenza, ma anche in caso di cessazione della materia del contendere dovuta al ritiro dell’atto lesivo con efficacia ex tunc o all’emanazione di altro atto che soddisfi integralmente le ragioni del ricorrente. .

onere delle spese: è l’onere che incombe su ciascuna delle parti di provvedere alle spese degli atti che compie, di quelli che chiede e, quando previsto dalla legge o imposto dal giudice, degli altri atti necessari al processo. Non è contemplata una specifica sanzione per la parte che non adempia all’onere di anticipazione, ma si ritiene che venga precluso il compimento dell’atto o che l’atto sia da considerare inefficace.

ordinazione delle spese: l’spese spese è un ordine, scritto, di pagare una somma ad un soggetto; si concreta in documento che la pratica chiama titolo di spesa e che sono essenzialmente gli ordinativi diretti di pagamento e i ruoli di spesa fissa. Ev emesso dal dirigente responsabile della spesa, previa attestazione dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dai terzi ovvero del verificarsi delle altre condizioni o prestazioni stabilite in rapporto al corrispondente impegno. L’ordine di pagare dà luogo, a cura della competente ragioneria, ad apposita transazione sul sistema informativo integrato, a completamento dei dati della clausola di spese spese già presenti a sistema, che vengono definitivamente convalidati.

pagamento delle spese: il spese spese è l’ultima fase della spesa (v. spese dello Stato). Ad esso provvedono, sotto la loro responsabilità , i tesorieri e gli altri agenti pagatori dello Stato. Le amministrazioni, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. 20 aprile 1994, n. 367, provvedono ai pagamenti essenzialmente mediante mandati informatici, ovvero, per le spese di modesta entità , mediante assegni di conto corrente postale, e per stipendi e pensioni principalmente mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale.


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