Enciclopedia giuridica

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Ruolo



ruolo degli agenti di commercio: è l’elenco istituito presso ogni camera di commercio cui è tenuto ad iscriversi ogni agente di commercio (v. agente, ruolo di commercio) (l. 3 maggio 1985, n. 204). All’interno dell’albo sono distintamente indicati gli agenti di commercio ed i rappresentanti di commercio (v. rappresentante di commercio). Per ottenere l’iscrizione nell’albo occorre essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado e aver frequentato, con esito positivo, uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalla regione. Se il richiedente non possiede il predetto titolo di studio, può ugualmente ottenere l’iscrizione se ha prestato la propria opera, per almeno due anni, alle dipendenze di un’impresa con la qualifica di piazzista (v.) o di commesso viaggiatore (v. commessi, ruolo viaggiatori) o con mansioni di dipendente qualificato al settore vendite. Non possono ottenere l’iscrizione nel ruolo ruolo i lavoratori dipendenti ed i mediatori (v. mediatore). La mancata iscrizione nel ruolo ruolo impedisce la conclusione dei contratti di agenzia: il contratto concluso da chi non è iscritto al ruolo ruolo è nullo. Alcuni autori, però , ritengono che il contratto di agenzia nullo sia suscettibile di conversione in contratto di libero procacciamento d’affari.

ruolo dei mediatori: l’art. 2 della l. 3 febbraio 1989, n. 3, ha istituito il ruolo degli agenti di mediazione, cui è obbligatorio iscriversi per l’esercizio della professione di mediatore (v.). L’art. 6, comma 1o, della predetta legge dispone che hanno diritto a provvigione soltanto coloro che sono iscritti nel ruolo e l’art. 8, comma 1o, impone a chi esercita l’attività di mediazione senza essere iscritto al ruolo la restituzione (v. indebito, ruolo oggettivo) alle parti contraenti delle provvigioni percepite. V. anche mediatore; mediazione.

ruolo dei notai: è l’albo professionale (v. albi professionali) dei notai. L’iscrizione al ruolo ruolo è condizione per il valido esercizio della professione notarile in generale e, in particolare, per la valida rogazione di atti pubblici (art. 58 n. 1 L.N.).

ruolo di equipaggio: carta di bordo, necessaria per le navi marittime maggiori, nella quale sono registrate la data di armamento della nave e quella di disarmo, la composizione, la qualifica e la retribuzione dell’equipaggio. (art. 170, n. 5, art. 172 c. nav.). L’annotazione sul ruolo della qualifica di componente dell’equipaggio ha carattere ricognitivo in quanto prova l’esistenza del contratto di lavoro marittimo.

ruolo di riscossione: il ruolo ruolo rappresenta un tipico strumento della riscossione esattoriale, eseguita cioè mediante il concessionario della riscossione (v. riscossione delle imposte, concessionario per la ruolo). Il ruolo ruolo è formato periodicamente dagli uffici delle imposte o dai centri di servizio e contiene le generalità di tutti i debitori d’imposta, nonche´ le somme da versare e le relative causali; esso è consegnato all’Intendente di finanza affinche´ vi ponga il visto di esecutorietà , dopodiche´ viene consegnato all’esattore per iniziare la procedura di riscossione forzata mediante la notifica della cartella di pagamento (v. cartella esattoriale). I ruoli sono classificati in diverse categorie: ruoli principali, per le imposte liquidate in base alla dichiarazione; ruoli suppletivi, per le imposte dovute in base ad accertamenti; ruoli speciali, per le imposte dovute dai sostituti d’imposta; ruoli straordinari, per le imposte rispetto alle quali esiste un pericolo nella riscossione, e per le quali quindi è opportuno anticipare la riscossione stessa. La distinzione tra le varie specie di ruoli ha un rilievo essenzialmente amministrativo interno, anche se non completamente privo di un qualche interesse per il contribuente, essendoci alcune diversità di disciplina per i vari ruoli (ad es. quanto ai privilegi od alla rateazione dei pagamenti). Il ruolo è un atto autonomamente impugnabile soltanto per vizi propri, ove sia stato preceduto dalla notificazione dell’atto di accertamento (v. avviso di accertamento); in assenza di questa il ricorso è ammesso anche per vizi diversi da quelli propri dell’atto. Il ricorso contro il ruolo non sospende la riscossione, anche se l’Intendente di finanza ha la facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla decisione della Commissione tributaria di primo grado.


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