Enciclopedia giuridica

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Monte titoli

Ev una s.p.a. (v.) formata tra banche (v.), che attua la custodia centralizzata dei titoli azionari e delle obbligazioni, consentendone il passaggio di proprietà senza il materiale trasferimento. Essa riceve in deposito irregolare (v. deposito, monte titoli irregolare) i titoli che le vengono girati e consegnati, divenendone proprietaria ed assumendo l’obbligazione di restituire altrettanti titoli della stessa specie (l. 19 giugno 1986, n. 289). Le banche aderenti sono investite del mandato con rappresentanza del monte titoli: il contratto di deposito è concluso direttamente tra i depositanti e le banche aderenti al monte titoli. Il deposito di titoli di credito (v.) presso il monte titoli consente la circolazione degli stessi senza alcun trasferimento materiale, con conseguente eliminazione dei rischi connessi al materiale trasferimento dei titoli. La circolazione è solo scritturale, esaurendosi in operazioni contabili: ciò che circola, è il diritto alla restituzione, da parte del monte titoli, di titoli della stessa specie e quantità di quelli originariamente depositati. Il pegno (v.) sui titoli si costituisce come pegno sul credito di restituzione. Al depositante è attribuito, dalla banca aderente, una certificazione attestante il deposito dei titoli e costituente documento di legittimazione (v.) del credito di restituzione di titoli della stessa quantità e qualità . Il monte titoli compie le operazioni sul capitale della società emittente sulla base delle istruzioni impartite dal depositante; questi esercita, invece, personalmente il diritto di voto, esibendo la certificazione sopra indicata. Resta fermo, anche per i titoli depositati presso il monte titoli l’obbligo della nominatività delle azioni di società (v.): il trasferimento del titolo dal depositante alla banca deve essere annotato nel registro dell’emittente del titolo. La legge disciplina puntualmente la struttura del monte titoli. Possono essere azionisti del monte titoli solo particolari soggetti, nessuno dei quali può detenere più del 7% del capitale sociale, tranne la Banca d’Italia (v.); quest’ultima nomina un consigliere di amministrazione e un sindaco; un altro sindaco è nominato dalla Consob (v.). Esso è soggetta alla vigilanza del Ministro del tesoro ed all’obbligo della certificazione del bilancio (v. bilancio, certificazione del monte titoli) (d.p.r. n. 136 del 1975).


Monopolio      |      Mora


 
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