Enciclopedia giuridica

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Impresa familiare

Ev l’impresa nella quale prestano continuativa attività di lavoro il coniuge (v.) dell’imprenditore (v.) o suoi parenti entro il terzo grado (v. parentela) o suoi affini entro il secondo (v. affinità ). Ricorre tale figura quando tali congiunti dell’imprenditore lavorano stabilmente nell’impresa (o anche solo nella famiglia dell’imprenditore), senza che tale attività sia giustificata da un rapporto di lavoro subordinato (v.) o da un rapporto di società (v.): la riforma del 1975, che ha introdotto tale figura, ha teso ad eliminare forme di sfruttamento del lavoro delle persone legate da vincolo di parentela rispetto all’imprenditore. L’impresa familiare, così come disciplinata dal c.c. (art. 230 bis c.c.), è figura residuale: ricorre quando fra l’imprenditore e i suoi familiari non sussiste alcun rapporto contrattuale, ne´ di lavoro ne´ di società . La sua disciplina dà luogo ad una figura intermedia tra il rapporto di lavoro subordinato e il rapporto di società senza essere ne´ l’uno e ne´ l’altro. L’impresa familiare nasce per il solo fatto della partecipazione dei familiari al lavoro nell’impresa (o nella famiglia dell’imprenditore), senza necessità di un atto di volontà dei partecipanti, anche se a fini fiscali viene talvolta redatto un atto costitutivo di impresa familiare. La partecipazione all’impresa familiare attribuisce i diritti patrimoniali e i diritti amministrativi. Appartengono alla prima categoria i seguenti diritti: a) diritto al mantenimento, secondo la condizione patrimoniale della famiglia; b) diritto di partecipazione agli utili dell’impresa, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato; c) diritto, nella stessa proporzione, sulla quota dei beni acquistati con gli utili, d) diritto, nella proporzione detta, su una quota degli incrementi dell’azienda (v.), compreso in essi il maggior valore di avviamento (v.). Gli incrementi predetti dovranno essere valutati, per ciascun familiare, a far data dall’inizio della sua attività lavorativa. Quanto ai diritti amministrativi, mentre la gestione ordinaria e il potere direttivo sui dipendenti spettano all’imprenditore, i familiari partecipanti all’impresa familiare deliberano a maggioranza sui seguenti aspetti: 1) impiego degli utili e degli incrementi; 2) gestione straordinaria e indirizzi produttivi dell’impresa; 3) cessazione dell’impresa. L’impresa familiare è impresa individuale: il titolare risponde con tutto il suo patrimonio nei confronti dei creditori ed è soggetto a fallimento (v.) in caso di insolvenza. I familiari partecipanti all’impresa familiare partecipano al rischio d’impresa solo indirettamente: a) se l’impresa familiare è in perdita, lavorano senza remunerazione; b) se l’impresa familiare è aggredita dai creditori, essi perdono il diritto conseguito sui beni aziendali. Il diritto del familiare di partecipazione all’impresa familiare può essere, in caso di cessazione della prestazione lavorativa, liquidato in danaro; e può essere ceduto, con il consenso unanime di tutti gli altri familiari partecipanti, ad altri componenti la famiglia, ma non ad estranei (art. 230 bis, comma 4o, c.c.). In caso di divisione ereditaria (v.) o di trasferimento dell’azienda (v.), ciascun partecipante all’impresa familiare ha diritto di prelazione (art. 230 bis, comma 5o, c.c.).

impresa familiare con il convivente di fatto: nell’ipotesi in cui il convivente more uxorio dell’imprenditore (v.) collabori stabilmente nell’impresa senza alcun rapporto giuridico, è discusso che possa parlarsi di impresa familiare. Alcuni autori ritengono che al convivente more uxorio possa essere estesa la disciplina dell’impresa familiare; altri lo negano, basandosi sulla lettera del c.c. (art. 230 bis c.c.).

impresa familiare del coniuge separato: è discusso se il coniuge separato dell’imprenditore (v.), che collabori stabilmente nell’impresa familiare senza alcun rapporto giuridico, possa dirsi parte di un’impresa familiare. La maggioranza della dottrina ritiene che lo status di familiare richiesto dal c.c. non debba necessariamente essere accompagnato dall’estremo della convivenza, per cui può far parte dell’impresa familiare il coniuge non convivente; tuttavia, se è intervenuta separazione legale, il coniuge non può più far parte dell’impresa familiare e, se già ne faceva parte, ne esce, con diritto alla liquidazione in danaro del suo diritto di partecipazione.


Impresa      |      Imprescrittibilità


 
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