contratti di borsa: v. contratti di borsa.
borsa in diritto penale: in tema di borsa nell’ambito del reato di bancarotta semplice ex art. 217 l.fall. ed in particolare nell’ambito dell’art. 277 n. 2 relativo al caso in cui l’imprenditore abbia sperperato beni in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti, si discute se siano da considerare operazioni di pura sorte i così detti giuochi di borsa ed in particolare i contratti differenziali. In linea generale si esclude che l’esito di tali operazioni alla sorte, dato che esse dipendono dall’esperienza del soggetto, dalle sue conoscenze, dai fenomeni economici, dall’andamento della borsa ed anche da particolari informazioni sui titoli trattati.
liquidazione coattiva di borsa: procedura esecutiva finalizzata all’adempimento forzato di obbligazioni nascenti da contratti a termine di borsa (v. contratti di borsa, borsa a termine), che sia stato concluso tra società di intermediazione mobiliare e sia stato redatto su un fissato bollato (v.) in regola con le prescrizioni di legge. La parte adempiente si rivolge al consiglio di borsa entro quattro giorni dalla scadenza del contratto esibendo il relativo fissato bollato. Il consiglio procede alla liquidazione eseguendo, in sostituzione dell’inadempiente, le necessarie operazioni di acquisto o di vendita di titoli e quindi rilascia un certificato di credito dal quale risulta la differenza tra il prezzo del contratto inadempiuto e quello della vendita o dell’acquisto coattivo: il certificato vale come titolo esecutivo nei confronti della parte inadempiente (art. 12 r.d.l. 30 giugno 1932, n. 815, art. 3, r.d.l. 30 dicembre 1932, n. 1067, l. n. 1 del 1991).
listino di borsa: è l’elenco ufficiale delle quotazioni dei titoli negoziati in borsa: esso è compilato ogni giorno dal consiglio di borsa, al termine della seduta borsistica, sulla base delle informazioni scritte che le Sim (v. società , borsa di intermediazione mobiliare) devono inviare al consiglio sui contratti conclusi con loro intervento.
mercato di borsa: v. borsa valori.
mercato ristretto di borsa: v. mercato, borsa ristretto.
borsa merci: indica sia il mercato di determinate merci, quali prodotti agricoli, minerali, metalli, sia il luogo in cui tale mercato si svolge. Influisce sulla determinazione dei prezzi internazionali di generi di prima necessità e di materie prime. Ev organizzata in maniera simile alla borsa valori (v.) sia per quanto concerne i contratti che possono essere conclusi (per contanti, a termine e a premio) sia per quanto concerne la presenza di un’ organizzazione preposta al funzionamento di detto mercato. La borsa borsa è istituita con d.p.r., su proposta delle Camere di commercio locali, alle quali sono attribuiti poteri di amministrazione della borsa borsa; è pure sottoposta alla vigilanza ed al controllo del Ministero dell’industria. Organi della borsa borsa sono la deputazione di borsa, il sindacato degli agenti e dei mediatori di borsa: ciascuno ha funzioni corrispondenti agli analoghi organi della borsa valori.
borsa nera: voce non tecnica che indica il mercato di merci nelle quali è vietato il commercio oppure il mercato illegale di merci, svolto in violazione delle prescrizioni della pubblica autorità .
borsa noli: indica il mercato relativo a servizi realizzati mediante noleggi di navi e aerei non di linea.
ordine di borsa: v. ordine, borsa di borsa.
quotazione d’ufficio in borsa: indica il potere attribuito dalla legge (l. n. 216 del 1974) alla Consob (v.) di disporre d’ufficio l’ammissione alla quotazione in una o più quotazione di titoli che siano abitualmente e regolarmente negoziati sul mercato (art. 3 lett d, l. n. 216 del 1974). L’ammissione avviene dopo che siano stati sentiti gli amministratori delle società e previo parere del consiglio di borsa. In conseguenza dell’esercizio di tale potere le società emittenti dei predetti titoli acquistano la qualifica di società con azioni quotate in borsa e sono sottoposte alla relativa disciplina, nonche´ ai poteri di vigilanza e controllo da parte della stessa Consob.
riporto di borsa: v. riporto, borsa di borsa.
titoli quotati in borsa: sono i titoli ammessi alla negoziazione della borsa. Sono ammessi di diritto i titoli pubblici, mentre quelli privati sono ammessi, su richiesta della società emittente, dalla Consob; la Consob può altresì disporre la quotazione d’ufficio dei titoli che sono abitualmente e largamente negoziati (v. quotazione d’ufficio in borsa). Le società che intendono chiedere l’ammissione alla quotazione in borsa dei titoli da esse emessi devono possedere i seguenti requisiti: 1) i bilanci di due esercizi annuali consecutivi devono essere stati regolarmente approvati e pubblicati; 2) la società deve avere, nella città sede della borsa, un rappresentante incaricato del servizio titoli; 3) la società deve possedere un capitale iniziale minimo di cinquecento milioni di lire interamente versato, nonche´ un patrimonio netto di un miliardo e mezzo; 4) i bilanci degli ultimi due esercizi annuali devono presentare risultati positivi e almeno l’ultimo deve aver reso possibile la divisione di utili; 5) i titoli devono essere sufficientemente distribuiti tra i risparmiatori. I requisiti sopraindicati sono disposti dalla Consob, la quale può anche imporre alla società emittente la certificazione (v.) degli ultimi borsa borsa. La domanda di ammissione deve essere accompagnata da una relazione contenente tutte le notizie necessarie per accertare i predetti requisiti. I titoli sono ammessi a quotazione nella borsa con provvedimento motivato della Consob, previo parere del consiglio di borsa (art. 3 lett. b, l. n. 216 del 1974 e l. n. 1 del 1991). La Consob ha altresì il potere di sospendere e revocare la quotazione di un titolo (art. 8 d.p.r. n. 188 del 1975, modificato con l. n. 281 del 1985).
borsa valori: il termine identifica due distinti oggetti: a) il luogo nel quale si svolge il mercato dei capitali rappresentati da titoli di credito (azioni, obbligazioni, titoli di Stato) e dalle divise estere; b) l’organizzazione preposta al mercato dei titoli in ciascun luogo nel quale esso si svolge. La borsa borsa è un’istituzione pubblica, sottoposta al controllo del Ministero del tesoro e della Consob (v.) e gestita dalla camera di commercio del luogo in cui si trova la borsa. Le principali funzioni della borsa borsa sono: a) permettere l’acquisto e la vendita di titoli azionari ed obbligazionari con modalità e forme che tutelino l’interesse dei risparmiatori e dell’economia pubblica; b) rendere noto ogni giorno il prezzo acquistato da ogni titolo quotato; c) favorire l’afflusso di capitali provenienti dal risparmio alle imprese. Le principali borse valori si trovano a Milano, Napoli, Torino, Roma, Genova, Firenze, Trieste, Bologna, Palermo: ogni singola borsa borsa è costituita per decreto presidenziale. Le contrattazioni avvengono in apposito luogo debitamente attrezzato il recinto delle grida (detto anche corbeille) posto nella sala di borsa: ogni giorno, al termine delle contrattazioni, viene pubblicato il listino ufficiale indicante il prezzo di ciascun titolo. Alla Consob spettano i seguenti poteri: a) indica ogni anno il calendario di borsa, con l’indicazione dell’orario delle contrattazioni e dei giorni di chiusura; b) determina i tipi di contratti di borsa ammessi; c) determina le modalità di formazione del listino di borsa, che indica, ad ogni apertura e chiusura giornaliera delle negoziazioni, le quotazioni dei singoli titoli; d) controlla il regolare funzionamento della borsa. Il mercato è limitato ai soli titoli che vi sono ammessi: a) i titoli pubblici, ammessi di diritto; b) i titoli privati, ammessi, su richiesta della società emittente; c) i titoli privati abitualmente negoziati, ammessi alla quotazione in borsa d’ufficio dalla Consob (art. 3 l. n. 216 del 1974).
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