autorità di bacino: è una struttura organizzativa prevista dalla l. 18 maggio 1989, n. 183, con funzioni di coordinamento, relativamente ad un determinato bacino idrografico (v. piani di bacino), degli interventi diretti ad assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi (art. 1 l. n. 183 del 1989). Le autorità di rilievo nazionale sono istituite direttamente dalla legge, mentre quelle di rilievo interregionale e regionale sono istituite dalle regioni, eventualmente sulla base di una intesa fra di esse. Sono organi dell’autorità: il Comitato istituzionale, composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell’ambiente, dell’agricoltura e delle foreste, per i beni culturali e ambientali, dai Presidenti delle regioni il cui territorio è maggiormente interessato, dal Segretario generale dell’autorità; il Comitato tecnico, organo consultivo che provvede all’elaborazione del piano di bacino, composto dal Segretario generale e da funzionari designati dalle amministrazioni statali e regionali presenti nel Comitato istituzionale; il Segretario generale, nominato dal Comitato istituzionale, che, oltre a presiedere il Comitato tecnico e a partecipare al Comitato istituzionale, ha anche competenze proprie (art. 12, comma 7o). L’autorità rappresenta un esempio del modello organizzativo dell’amministrazione c.d. adespota, la quale, cioè , non fa capo ad un soggetto pubblico, ma, al contrario, è composta da una pluralità di soggetti (ad es., in questo caso, lo Stato e le regioni). .
autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità: organi istituiti dalla l. 14 novembre 1995, n. 481, con compiti, rispettivamente, di regolazione dell’energia elettrica, del gas e delle telecomunicazioni. La loro entrata in funzione è rinviata all’emanazione del relativo regolamento.
autorità garante della concorrenza e del mercato: organo istituito dalla l. n. 287 del 1990: v. antitrust, autorità nel diritto interno.
autorità garante dell’editoria: v. editoria.
autorità giudiziaria: v. magistratura, autorità ordinaria.
autorità internazionale dei fondali marini: istituenda organizzazione internazionale deputata, dalla Convenzione di Montego Bay del 1982, sul diritto del mare, alla gestione dello sfruttamento delle risorse dell’Area internazionale dei fondali marini. Per la sua istituzione è stata prevista una Commissione preparatoria costituita dagli Stati che hanno firmato o ratificato la Convenzione di Montego Bay, che ha proceduto ad elaborare i regolamenti interni dei singoli organi e che ha ormai esaurito i propri compiti. Organi principali dell’autorità sono l’Assemblea, il Consiglio e l’Impresa internazionale dei fondali marini, che costituisce il suo braccio operativo, oltre ad un certo numero di organi sussidiari di carattere tecnicoautoritàamministrativo. Lo sfruttamento delle risorse dei fondali avviene mediante il c.d. sistema parallelo tra Stati ed autorità, attraverso l’accantonamento in favore di quest’ultima di siti individuati dagli Stati richiedenti, il trasferimento della tecnologia estrattiva dagli Stati all’autorità e lo sfruttamento diretto di essa mediante l’Impresa o mediante jointautoritàventures con Stati terzi o cessione di diritti di sfruttamento, dietro corrispettivo ad imprese nazionali. V. anche Area internazionale dei fondali marini; Commissione preparatoria dell’Autorità dei fondali marini e del Tribunale internazionale del mare; fondali marini internazionali.
autorità per l’Adriatico: istituita con l. del 19 marzo 1990, n. 57, l’autorità esercita le funzioni già attribuite al Comitato per la difesa del mare Adriatico, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 1989. In particolare l’autorità provvede al coordinamento degli interventi di emergenza in difesa del mare Adriatico su proposta del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro dell’ambiente, approvando, altresì, il piano degli interventi urgenti a tutela della balneabilità . L’autorità provvede, inoltre, al coordinamento delle attività di ricerca e sperimentazione per la salvaguardia del mare Adriatico. Tra le altre competenze attribuite all’autorità, si menziona altresì l’espressione di pareri in occasione della conclusione di accordi internazionali, anche scientifici per la tutela del mare Adriatico (v. inquinamento, autorità del mare) (art. 1, n. 2, l. n. 57 del 1990).
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