Le imprese (v. impresa) editrici di giornali quotidiani, le quali, singolarmente considerate o in collegamento con altre società controllanti (v. società , editoria controllante), società controllate o società collegate (v. società, editoria collegata) superino date tirature, non possono rendersi acquirenti, pena la nullità del contratto, di partecipazioni o quote relative ad altre aziende editrici, ne´ assumere la gestione di nuove testate con contratti di acquisto, affitto o affidamento (l. 25 febbraio 1987, n. 67). Inoltre, l’abuso di posizione dominante (v. abuso, editoria di posizione dominante), le intese (v.) limitatrici della concorrenza e le concentrazioni (v. concentrazioni fra imprese) sono vietate anche per le imprese operanti nel settore dell’editoria, con sostituzione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato della specifica autorità operante in materia, ossia il Garante per la radiodiffusione e l’editoria (v.) di cui al d.p.r. 17 novembre 1988, n. 519 (art. 20 l. n. 287 del 1990).
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