Ev quella parte dell’atto di citazione con cui si fa valere un diritto in giudizio, domandandosi tutela giurisdizionale. A livello di struttura è identificata dagli elementi di cui ai nn. 2, 3 e 4 dell’art. 163 c.p.c., nella misura in cui tali elementi l’indicazione delle parti, della cosa oggetto delle domanda, dei fatti e degli elementi di diritto e delle conclusioni, servono per l’individuazione del diritto fatto valere in giudizio e per l’individuazione del provvedimento giurisdizionale richiesto.
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