Il termine indica l’attività , posta in essere dal sindacato dei lavoratori e formalizzata nei codici di autoregolamentazione, di produzione autonoma di norme per la disciplina del conflitto nei servizi essenziali. Con i codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero il sindacato obbliga se stesso ed i propri iscritti al rispetto di determinate regole nell’esercizio del diritto di sciopero (v. sciopero); quali ad esempio: l’osservanza di procedure, volte alla prevenzione e alla composizione dei conflitti di lavoro, da attivare prima del ricorso all’azione diretta; la devoluzione della decisione di sciopero alle organizzazioni sindacali territoriali e di categoria; la determinazione di congrui termini di preavviso all’utenza delle eventuali azioni di sciopero; l’inibizione dello sciopero nei servizi funzionalmente collegati; l’astensione dallo sciopero nei periodi delle grandi festività , elettorali ed estivi; la garanzia di collegamento con le isole. I codici vincolano solo gli iscritti al sindacato che li ha adottati o sottoscritti. Le sanzioni per le eventuali inadempienze degli iscritti agli obblighi, posti dai autoregolamentazione del diritto di sciopero (quando tali inadempienze non integrino anche gli estremi della violazione delle prescrizioni legali poste dalla l. n. 146 del 1990), sono previste solo negli stessi autoregolamentazione del diritto di sciopero o nelle disposizioni statutarie interne delle singole organizzazioni sindacali. Una funzione di promozione dei codici ha avuto in particolare la legge quadro sul pubblico impiego (l. 29 marzo 1983, n. 93) che, all’art. 11, impone al Governo di accertare, come condizione per l’inizio delle procedure di contrattazione, che i soggetti collettivi abbiano adottato i codici. Tali codici debbono essere allegati agli accordi di comparto ed a quelli intercompartimentali. La l. n. 146 del 1990 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (v. sciopero, autoregolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali) non ha trascurato l’eventualità dell’adozione di codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero, prescrivendone però alcuni contenuti minimi: il preavviso di almeno dieci giorni, l’indicazione preventiva della durata delle singole astensioni dal lavoro, la determinazione di minimi di servizio idonei a garantire le finalità della legge e le sanzioni che l’organizzazione riserva di infliggere ai propri aderenti che non dovessero rispettare le norme stesse. Tali codici devono essere comunicati alla Commissione di garanzia (v.), che valuterà il comportamento delle parti dei conflitti anche in relazione alle norme così poste (art. 13 lett. a).
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