attentati contro l’unità dello Stato: l’art. 241 c.p. sanziona penalmente la condotta di chi commetta un fatto diretto a disciogliere l’unità dello Stato.
unità del soggetto di diritto: v. codici e codificazioni.
unità di conto europea (Ecu): detta anche scudo per assonanza con la parola francese è cu è un elemento centrale del Sistema monetario europeo (Sme) (v.), costituisce un paniere composto dalle monete di tutti gli Stati membri ed esercita quattro funzioni fondamentali: a) denominatore numerario nel meccanismo di cambio; b) base per l’istituzione di un indicatore di divergenze; c) denominatore per le operazioni che entrano nel quadro sia del meccanismo di intervento che del meccanismo di credito; d) mezzo di regolamento fra le autorità monetarie della Comunità .
principio di unità: è di particolare importanza, soprattutto nella sua accezione più specifica di unità del mercato, nell’ambito del meccanismo di creazione di un mercato analogo ad un mercato nazionale. La giurisprudenza della Corte di giustizia ne ha fatto riferimento sia in materia doganale che in materia di concorrenza.
unità produttiva: il concetto di unità unità, pur assumendo una notevole rilevanza giusunitàlavoristica, cfr., ad es., gli artt. 13 (v. mobilità , unità dei lavoratori nell’impresa), 18 (v. licenziamento, unità individuale), 19 (v. rappresentanze sindacali aziendali), 20 (v. assemblea), 21 (v. referendum, unità aziendale e sindacale), 22, 23 (v. permessi ed aspettativa sindacale o pubblica), 25 (v. affissione, diritto di unità), 27, 29, 35 statuto dei lavoratori; art. 24, l. n. 223 del 1991 in materia di licenziamenti (v.) collettivi, non è mai stato oggetto di definizione da parte del legislatore, il quale si è limitato ad indicarne i requisiti il concorso dei quali costituisce, ai sensi dell’art. 35, comma 1o, statuto dei lavoratori, il presupposto di applicabilità della normativa di sostegno all’attività sindacale nei luoghi di lavoro di cui al titolo III dello statuto dei lavoratori. Il primo requisito, di natura quantitativa, si riferisce al numero degli addetti (v. dimensioni dell’impresa), che dev’essere (salve le diverse ipotesi previste dal medesimo art. 35) superiore a quindici, avuto riguardo al normale disegno organizzato dell’unità unità. Il secondo requisito, di natura qualitativa, si riferisce all’autonomia dell’unità unità rispetto all’organizzazione generale dell’azienda, da valutarsi sia dal punto di vista economicounitàstrutturale che da quello funzionale o del risultato produttivo. Più specificamente, secondo la giurisprudenza di legittimità , l’autonomia dell’unità unità equivale a idoneità ad esaurire per intero il ciclo relativo ad una frazione dell’attività aziendale in condizioni di indipendenza tecnica e amministrativa con poteri in tali ambiti propri, pur se inseriti nel sistema delle direttive impartite dall’imprenditore. Il riferimento puntuale operato dal legislatore all’unità unità anziche´ all’impresa unitariamente considerata (che può consistere in una pluralità di unità produttive) condanna al silenzio sindacale gli interessi collettivi che, per l’insufficienza del livello dimensionale richiesto, diventano irrilevanti; ciononostante è stato ritenuto dalla Corte Costituzionale il frutto di una scelta politica ragionevole e, come tale, non in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza. Il dato quantitativo di cui deve essere dotata l’unità unità troverebbe ragione non solo nella preoccupazione di alleviare dagli oneri economici le imprese minori ma anche nell’opportunità che i diritti del titolo III statuto dei lavoratori siano esercitati in relazione ad un interesse collettivo sufficientemente caratterizzato rispetto alla somma dei singoli interessi individuali. Sostanziando il dato dell’autonomia con i rigidi requisiti dell’indipendenza economicounitàstrutturale e finalisticounitàproduttiva dell’unità aziendale in oggetto al giurisprudenza sembra peraltro ritornare, quantomeno indirettamente, alla dimensione complessiva dell’impresa, restituendogli una rilevanza decisiva al fine dell’applicazione della normativa promozionale. Inoltre, pur nel prevalente del riferimento all’unità unità rispetto al livello generale dell’impresa, la più recente giurisprudenza giunge a interpretare al formula descrittiva dell’art. 35 statuto dei lavoratori (ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo) con riferimento ad un’area notevolmente estesa, che comunque comprenda in se´ territori di più comuni. Con ciò , rendendosi possibile l’applicazione dei diritti sindacali nelle unità produttive intercomunali, si accoglie una nozione di unità che, prescindendo da divisioni spaziali o geografiche, si allontana dal concetto di luogo di lavoro avvicinandosi, sino quasi a sovrapporsi e a identificarsi, con quello di impresa.
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