I codici altro non sono, formalmente, se non leggi ordinarie, collocate nella gerarchia delle fonti al medesimo livello di ogni altra legge ordinaria. Fra le tante leggi ordinarie essi non si distinguono solo per il fatto, quantitativo, della loro grande estensione; si distinguono, anzitutto, per un carattere di ordine qualitativo: si presentano, tradizionalmente, come fonti di diritto generale, in antitesi con il diritto contenuto nelle altre leggi, che rispetto ai codici si sogliono definire come leggi speciali, fonti di diritto speciale. La loro grande estensione è il portato di una tecnica legislativa per la quale le norme di diritto generale debbono essere raccolte in unità di contesto e ordinate per settori organici dell’ordinamento giuridico, come il diritto privato (raccolto nel c.c.), il diritto penale (nel c.p.), il diritto processuale civile (nel c.p.c.), il diritto processuale penale (nel c.p.p.), il diritto della navigazione (nel c. nav.). Alla base dell’idea di codice, come fonte di diritto generale, c’è un fondamentale principio della civiltà moderna: è il principio di uguaglianza, che si diffonde nel continente europeo a partire dalla Rivoluzione francese. L’idea di codice nasce subito dopo la Rivoluzione: già la Costituzione del 1791 annuncia, in Francia, il programma di un codice di leggi civili comuni a tutta la repubblica. Il rapporto fra principio di uguaglianza e codificazione del diritto è evidente: i cittadini, per essere uguali fra loro, debbono essere assoggettati tutti ad una medesima legge; e la legge, per essere uguale per tutti, deve essere formulata nei termini più generali ed astratti: riferirsi, senza discriminazione, a chiunque e riguardare, senza distinzione, qualsiasi fatto. Bisogna però aggiungere che la legiferazione per codici si è attenuata in questo secolo: più che per emanazione di nuovi codici, sostitutivi di quelli precedenti, o per modificazione di singole norme dei codici precedenti, la produzione legislativa si è manifestata, soprattutto, con la proliferazione delle leggi speciali, ed il fenomeno ha teso ad accentuarsi nella seconda metà del secolo (che solo in Olanda ha conosciuto un nuovo c.c.), in connessione con il più rapido evolversi delle situazioni e con il minor grado di stabilità degli equilibri sociali. Dalla società del nostro tempo, in particolare, caratterizzata da un alto grado di complessità (che è complessità sociale, data dalla molteplicità delle classi, dei ceti, dei gruppi sociali, ed è complessità tecnologica, data dalla grande varietà delle situazioni propria della civiltà industriale avanzata e della società postcodici e codificazioniindustriale), si leva una forte spinta verso il diritto speciale, verso la proliferazione e la diversificazione delle norme di legge.
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