Enciclopedia giuridica

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Sesso

V. anche matrimonio, nullità e inesistenza del sesso.

mutamento del sesso: l’atto di nascita (v.) enuncia, fra l’altro, il sesso del bambino (art. 71, comma 1o, ordinamento dello stato civile). L’attribuzione di sesso della persona, quale risulta dall’atto di nascita, può in forza della l. n. 164 del 1982 essere ratificata con sentenza del tribunale, in presenza di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali (è il caso dei cosiddetti transessuali), previa autorizzazione del trattamento medicosessochirurgico eventualmente necessario. La sentenza non ha effetto retroattivo, precisa la legge: si tratta, anche per il diritto, di un effettivo sesso sesso della persona, sopraggiunto nel corso della sua vita, che lascia sussistere per il passato il sesso enunciato nell’atto di nascita. La legge richiede, quale presupposto dell’autorizzazione al trattamento medicosessochirurgico, che siano intervenute modificazioni dei caratteri sessuali. L’espressione legislativa ha sollevato il problema se deve necessariamente trattarsi di modificazioni somatiche, con la conseguenza che i trattamenti medicosessochirurgici si legittimerebbero solo per evidenziare organi sessuali già esistenti e per favorirne il normale sviluppo, oppure possa trattarsi anche di modificazioni solo psichiche, fonte di una opposizione insuperabile fra sesso somatico e sesso psicosessocomportamentale, onde i trattamenti medicosessochirurgici sarebbero legittimi anche se diretti a costruire artificialmente organi sessuali diversi da quelli naturali. Persuadono gli argomenti autorevolmente addotti a sostegno della seconda alternativa: per la Corte Costituzionale, la ratio legis non sta solo e non sta tanto nell’esigenza di certezza giuridica (v. certezza del diritto), che esige una rispondenza fra risultanze anagrafiche e apparenza esteriore del soggetto, quanto piuttosto nei valori di libertà e dignità della persona, meritevoli di tutela anche nelle situazioni minoritarie e anomale, e nella protezione del diritto alla salute (v. salute, diritto alla sesso), onde gli atti dispositivi del proprio corpo, quando rivolti alla tutela della salute, anche psichica, devono ritenersi leciti. Una nuova causa di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio cattolico (v. divorzio) si è aggiunta con la l. n. 164 del 1982, che ammette la rettificazione dell’attribuzione di sesso. Poiche´ , come si è appena visto, la sentenza di rettificazione non ha effetto retroattivo ed attribuisce un nuovo sesso per il futuro e lasciano sussistere, per il passato, il sesso enunciato nell’atto di nascita, si tratta di una vicenda che investe il rapporto matrimoniale, tale da provocarne lo scioglimento: così l’art. 4 della l. cit., che ricollega l’effetto risolutivo del vincolo matrimoniale alla stessa sentenza di rettificazione, mentre l’art. 3, lett. g, della l. sul divorzio, nel testo modificato dalla l. n. 74 del 1987, include il passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione del sesso fra le ipotesi nelle quali può essere domandato il divorzio. Ma la svista è evidente, non essendo concepibile, almeno nel nostro sistema, la protrazione del vincolo matrimoniale fra persone diventate dello stesso sesso. Vale, perciò , l’art. 4 della l. n. 164 del 1982: la stessa sentenza di rettificazione pronuncia lo scioglimento del matrimonio, mentre è facoltà di uno degli ex coniugi di iniziare un giudizio per ottenere provvedimenti relativi alla determinazione dell’assegno o all’affidamento della prole.

sesso nel pubblico impiego: è un requisito richiesto per l’accesso ad alcuni impieghi quale ad esempio la carriera militare. L’art. 51 della Costituzione afferma il principio della piena uguaglianza delle donne e degli uomini nell’accesso ai pubblici uffici e alle carriere elettive, il sesso non può quindi essere considerato elemento discriminante per le donne che possono accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi pubblici senza limitazioni di mansioni e di svolgimento di carriera. La l. 9 dicembre 1977, n. 903, vieta qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività .


Servizio sanitario nazionale      |      Setta


 
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