Mediante il servizio sanitario nazionale si tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività . Esso, ai sensi della l. 23 dicembre 1978, n.833, è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione, senza distinzioni di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio sanitario nazionale stesso. In particolare, il conseguimento di questa finalità in relazione al cittadinoservizio sanitario nazionalelavoratore è assicurato mediante la prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambito di lavoro, la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell’igiene dell’ambiente di lavoro (v. ambiente e igiene del lavoro). Alla gestione della tutela della salute provvede una rete completa di unità sanitarie locali (usl), configurate (art. 3 d.leg. 30 dicembre 1992, n. 502) come aziende dotate di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. I poteri di gestione delle usl spettano al direttore generale che è coadiuvato dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal consiglio dei sanitari. Il rapporto di lavoro di questi tre soggetti è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il sessantesimo anno di età . Quello del personale del servizio sanitario nazionale, che ricomprende tutti i lavoratori dipendenti dai presidi, servizi ed uffici delle usl, rappresenta un apposito comparto di contrattazione collettiva (v. contrattazione collettiva, servizio sanitario nazionale con le amministrazioni pubbliche). Tuttavia, ai sensi dell’art. 46, comma 3o, d.leg. 3 febbraio 1993, n. 29, il rapporto di lavoro della dirigenza medica e veterinaria è definito in una apposita area di contrattazione alle cui trattative partecipano, in rappresentanza della parte pubblica, l’agenzia per la rappresentanza negoziale delle P.A. e rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con il servizio sanitario nazionale può comunque, come dispone l’art. 4, comma 7o, l. 30 dicembre 1991, n. 412, intercorrere un unico rapporto di lavoro che è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale, con il servizio sanitario nazionale stesso. Il rapporto tra il servizio sanitario nazionale ed i medici di medicina generale, i c.d. medici di base, nonche´ i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell’art. 4, comma 9o, della l. 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Tali accordi devono, tra l’altro, tenere conto del principio secondo cui la struttura del compenso spettante al medico deve essere composta: di una quota fissa per ciascun soggetto affidatogli, corrisposta su base annuale come corrispettivo delle funzioni previste nella convenzione; di una quota variabile in considerazione del rispetto dei livelli di spesa programmati ed, eventualmente, delle prestazioni ed attività previste negli accordi di livello regionale. V. attività , servizio sanitario nazionale sanitarie.
natura del servizio sanitario nazionale: v. attività , servizio sanitario nazionale sanitarie.
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