Enciclopedia giuridica

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Responsabile d’imposta

Colui che è tenuto al pagamento del tributo insieme con altri, per fatti e situazioni esclusivamente riferibili a questi, e nei cui confronti ha diritto di rivalersi (art. 64, comma 3o, del d.p.r. n. 600 del 1973). Secondo la dottrina tradizionale anche il responsabile d’imposta rientrerebbe fra i soggetti passivi d’imposta, in quanto seppur estraneo al fatto indice di capacità contributiva sarebbe tenuto al pagamento dell’imposta in aggiunta al contribuente. La figura ricorre ogni volta che la legge, allo scopo di rafforzare la posizione creditoria, chiama a rispondere dell’adempimento del tributo altri soggetti cui non è riferibile la fattispecie imponibile, ma che a seguito di tale chiamata divengono titolari di un’obbligazione autonoma propria nei confronti del Fisco. Pertanto la posizione del responsabile va circoscritta al mero terreno dell’adempimento della prestazione imposta. Responsabilità d’imposta si ha in varie ipotesi: nel caso di atti ed operazioni imponibili avvenute per il tramite di un soggetto che riveste una particolare qualificazione pubblica e/o professionale (pubblici ufficiali, notai, intermediari professionali ecc.); nel rapporto negoziale che lega soggetto passivo e terzo responsabile con riguardo all’acquisizione o dismissione di beni e somme costituenti il presupposto o la naturale garanzia del credito d’imposta (i cessionari di azienda con riferimento ai tributi indiretti relativi all’azienda, il rappresentante Iva del soggetto non residente e privo di stabile organizzazione); nel caso di comportamento illecito posto in essere dal responsabile d’imposta suscettibile di mettere in pericolo la riscossione del tributo (ad es. precedenti proprietari di immobile che non chiedono la voltura catastale); nel caso, infine, del comportamento posto in essere dal responsabile per ottenere vantaggi (es. coniuge condichiarante). Nella categoria non rientrerebbero invece i coobbligati solidali dipendenti limitati (ad es. l’acquirente dell’immobile trasferito in ordine al privilegio Invim) poiche´ su di essi non incombe alcuna obbligazione, ma solo il rischio di un’azione di esecutiva del fisco sui beni di loro proprietà gravati da diritti reali di garanzia. L’istituto incontra dei limiti costituzionali alla sua ammissibilità poiche´ il responsabile viene a trovarsi titolare di un’obbligazione ex lege che si colloca al di fuori di un rapporto di scambio di utilità e non ha natura sanzionatoria. Ev un’obbligazione di tipo coattivo ammissibile finche´ non comporti un pregiudizio apprezzabile in termini economici a carico dei titolari. Sacrificio che non è escluso dalla mera previsione del diritto di rivalsa, per l’evidente alea cui è esposto l’esito del suo esercizio; pertanto parte della dottrina ritiene che la figura del responsabile d’imposta sia conforme all’art. 53 Cost. a condizione che il responsabile sia posto in condizione di trattenere preventivamente l’importo dell’imposta che rischia di dover corrispondere all’Erario. Il responsabile d’imposta, in sede contenziosa, è legittimato a contestare sia i presupposti della propria autonoma obbligazione sia quelli attinenti al rapporto obbligatorio del contribuente.


Responsabile civile      |      Responsabilità


 
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