All’interno della categoria dei contratti agrari tradizionalmente definiti come associativi hanno assunto particolare rilevanza i rapporti di mezzadria e di colonia. In base alla disciplina del c.c. nella mezzadria il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo di una famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un podere e per l’esercizio delle attività connesse al fine di dividerne i prodotti e gli utili (art. 2141); similmente accade nella colonia parziaria, ove il concedente ed uno o più coloni si associano per la coltivazione di un fondo, al medesimo fine. Salvo talune eccezioni i due contratti si presentano sostanzialmente simili, tanto che la disciplina della colonia fa rinvio a molte delle norme dettate per la mezzadria (art. 2169). Di tali figure è stata criticamente rilevata la riconduzione a schemi societari mancando il carattere coimprenditoriale nel colono e nel mezzadro in quanto privi di ogni potere di gestione e collocati in una posizione di palese inferiorità non solo sociorapporti associativi in agricolturaeconomica ma anche giuridica: nella mezzadria la direzione dell’impresa spetta infatti al concedente (artt. 2145, 2147), ed il colono deve prestare il proprio lavoro secondo le direttive impartite (art. 2167). Il legislatore è quindi giunto (l. n. 203 del 1982, artt. 25 e ss.) a prevedere una conversione di tale contratti associativi, a richiesta di una delle parte, in affitto a coltivatore diretto (v.), riducendo, in tal modo, la pesante subordinazione del mezzadro e del colono e spostando la disciplina dei soggetti nell’ambito della piccola impresa (v. imprenditore, piccolo rapporti associativi in agricoltura), che pure può preludere all’impresa agraria (v. imprenditore, rapporti associativi in agricoltura agricolo) di cui all’art. 2135 c.c..
disciplina dei rapporti associativi in agricoltura: in merito alla durata dei patti agrari la disciplina codicistica della mezzadria stabilisce che essa, ai sensi dell’art. 2144, può essere a tempo determinato ovvero, ex art. 2143, a tempo indeterminato; il favor legis è per questa seconda forma, stabilendosi che il rapporto a tempo determinato non cessa di diritto alla scadenza del termine e, in mancanza di disdetta di una delle parti (da dare almeno sei mesi prima della scadenza), si intende rinnovato di anno in anno. La colonia parziaria, invece, è contratta per il tempo necessario affinche´ il colono possa svolgere e portare a compimento un ciclo normale di rotazione delle colture praticate nel fondo e, se non si fa luogo a rotazione, per una durata non inferiore a due anni (art. 2165). Tale disciplina codicistica è stato superata dalla successiva legislazione speciale, che istituzionalizzato il principio della proroga legale del contratto, in deroga all’istituto della disdetta, al fine di unificare, sotto il profilo della durata i contratti di colonia e di mezzadria. Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento, il codice dispone inoltre, con una formula affine a quella che disciplina il licenziamento per giusta causa (v. licenziamento, rapporti associativi in agricoltura per giusta causa), che ciascuna delle parti può , in entrambi i rapporti, chiedere lo scioglimento del contratto quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto (art. 2159). Per ciò che attiene alla determinazione del corrispettivo, nel caso della mezzadria e della colonia al lavoratore è assicurata una quota dei prodotti e degli utili dell’impresa gestita dal proprietario, quota che non può essere aumentata in misura pari al 6% della produzione lorda vendibile nel caso in cui il mezzadro o il colono non richieda la conversione del contratto in affitto (art. 37, l. n. 203 del 1982). Esigenze di tutela del lavoratore hanno tuttavia suggerito di utilizzare anche in questi rapporti il concetto di giusta retribuzione (art. 36 Cost.) elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel settore giusrapporti associativi in agricolturalavoristico, al fine di garantire adeguatezza e proporzionalità nella determinazione del corrispettivo spettante alle figure intermedie agricole. Dal canto della corresponsione di un equo indennizzo al conduttore cessato per trasformazioni radicali del fondo.
rapporti associativi in agricoltura e tutela previdenziale: a parte i primi tentativi diretti ad estendere l’obbligo assicurativo alle categorie di lavoratori in oggetto (d.l. 21 aprile 1919, n. 603, che conteneva disposizioni sull’assicurazione obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia in favore dei mezzadri e coloni) è negli anni ’50 che si assiste all’introduzione di una sistematica tutela previdenziale e assicurativa per i lavoratori non subordinati dell’agricoltura. La l. n. 1047 del 1957 estende l’obbligo di assicurazione per l’invalidità , per la vecchiaia e per i superstiti ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai colono, nonche´ agli appartenenti dei rispettivi nuclei familiari i quali esercitavano le medesime attività sui medesimi fondi. A tal fine viene istituita presso l’Inps una gestione speciale per le figure agricole intermedie; le relative prestazioni previdenziali ed assistenziali sono effettuate sulla base di elenchi nominativi compilati dal servizio per i contributi agricoli unificati (Scau) in ragione dei dati forniti dai concedenti e convalidati dai titolari dei nuclei mezzadrili (v. contributi, rapporti associativi in agricoltura unificati in agricoltura). Tale elenco raggruppa gli iscritti per nucleo familiare, indica a quali assicurazioni sono soggetti, specifica il numero delle giornate effettivamente prestate e se il contributo sia stato riscosso (l. n. 9 del 1963). L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro agricolo per i medesimi soggetti è invece regolata dal d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 (artt. 205 ss., come modificati dalla l. n. 852 del 1973), che costituisce il t.u. delle disposizioni per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali per tutti i settori produttivi. La l. n. 585 del 1967 disciplina l’estensione degli assegni familiari (v. assegno, rapporti associativi in agricoltura per il nucleo familiare) ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni.
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