Enciclopedia giuridica

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Rapina

Compie il delitto di rapina chiunque, per procurare a se´ o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a che la detiene, ovvero adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione per assicurare a se´ o ad altri il possesso della cosa sottratta o per procurare a se´ o ad altri l’impunità (art. 628 c.p.). L’interesse tutelato è rappresentato dal patrimonio e dalla libertà e sicurezza della persona che possiede una cosa mobile. Si tratta di un reato complesso (v. reato, rapina complesso) composto dalla combinazione tra il delitto di furto (art. 624 c.p.) e il delitto di violenza privata (art. 610 c.p.). La condotta tipica, quindi, ricalca quella del furto, con la caratterizzazione aggiuntiva della violenza o della minaccia. Essa consiste nella sottrazione della cosa mobile altrui (spossessamento), ed il conseguente impossessamento della medesima da parte dell’agente. Per impossessamento si deve intendere conseguimento dell’autonoma disponibilità della cosa, al di fuori della sfera di sorveglianza della vittima. La violenza (v. violenza, rapina privata) o la minaccia (v.) debbono costituire o il mezzo per ottenere l’impossessamento (rapina propria), ovvero per conservare il possesso od ottenere l’impunità (rapina impropria). L’elemento soggettivo è integrato dal dolo specifico (v. dolo, rapina specifico) e consiste nella consapevolezza della illiceità dell’impossessamento con violenza o minaccia, allo scopo di ottenere un ingiusto profitto, ovvero di assicurare a se´ o ad altri il possesso della cosa o di procurare a se´ o ad altri l’impunità. Il profitto non deve essere necessariamente patrimoniale; esso è ingiusto allorche´ sia collegato ad un interesse non tutelato dall’ordinamento. La rapina propria si consuma con l’impossessamento; la rapina impropria con la cessazione della violenza o della minaccia. Il tentativo è ammissibile nella rapina propria; in quella impropria la questione è controversa anche se ormai prevale la tesi della ammissibilità . La rapina è aggravata se la violenza o minaccia è commessa con armi o da persona travisata o da più persone riunite; se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire; se la violenza o minaccia è posta in essere da un membro di associazione per delinquere di stampo mafioso; se l’agente si impossessa di armi, munizioni o esplosivi, commettendo il fatto in armerie, ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi.


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