Preclusione alla riproposizione ed alla decisione della stessa azione, che ha già formato oggetto di altro giudizio definito con sentenza passata in cosa giudicata, o per la quale sia ancora pendente un processo precedentemente instaurato.
ne bis in idem nel diritto internazionale: principio dell’ordinamento processuale penale, valido anche per il diritto internazionale, secondo cui l’imputato, prosciolto o condannato con sentenza passata in giudicato, non può essere giudicato per il medesimo fatto.
ne bis in idem nel diritto processuale penale: principio processuale di importanza fondamentale nel nostro ordinamento, espressamente sancito dall’art. 649 c.p.p.. Tale principio prevede che l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non possa essere sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, neppure se questo venga diversamente considerato per titolo o circostanze. In sostanza, le c.d. nuove contestazioni vengono limitate al solo processo, senza possibilità di intervenire una volta che si sia verificato lo sbarramento costituito dalla sentenza o dal decreto penale definitivi. Esistono due eccezioni al principio in esame, e precisamente: 1) art. 69, comma 2o, c.p.p., ovvero erronea dichiarazione di morte dell’imputato: in tal caso la sentenza precedentemente dichiarata ex art. 128 (obbligo di immediata declaratoria in cause di non punibilità ) non impedisce l’esercizio dell’azione penale per lo stesso fatto e contro la stessa persona; come si vede, si tratta di una deroga solo apparente, e limitata in chiave garantistica al vero e proprio errore, e non estesa, come invece avveniva in passato, anche all’incertezza sull’esistenza in vita dell’imputato; 2) art. 345 c.p.p., ovvero provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere (anche non più soggetti ad impugnazione) per assenza di condizione di procedibilità , non impediscono l’esercizio dell’azione penale contro la stessa persona e per lo stesso fatto, se in seguito si verifica la condizione di procedibilità richiesta nel caso specifico. A tale proposito si ricordi che, ex art. 405 c.p.p., in pendenza di una condizione di procedibilità , il termine per le indagini della pubblica accusa decorre dal momento in cui querela, istanza o richiesta le pervengono; se si tratta di autorizzazione a procedere, il termine è sospeso dal momento della richiesta a quella in cui l’autorizzazione perviene al p.m.. A livello pratico, il principio del ne bis in idem procedurale non impedisce, dal punto di vista oggettivo, di procedere per un reato concorrente materialmente o formalmente, benche´ il fatto possa considerarsi uno solo; inoltre esso è inapplicabile ai reati permanenti, nel senso che la condanna intervenuta riguardo ad una parte della condotta integrante la fattispecie non impedisce un altro giudizio che riguardi un’altra parte della stessa condotta. Si dice in questi casi che, nonostante la natura ontologicamente unitaria del reato permanente, la sentenza interrompe la permanenza sul reato in corso, pur proseguendo l’illecito su un piano esclusivamente processuale, nel senso cioè che la contestazione delimita il fatto di cui è causa agli ulteriori fini del giudizio in corso; una volta formatosi il giudicato, l’effetto preclusivo di esso non impedisce che una nuova azione penale venga esercitata sulla porzione di condotta illecita susseguente a quella considerata nel giudizio precedente, perche´ essa, anche autonomamente considerata, riproduce tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, che costituiscono l’illecito. Sotto il profilo soggettivo, il principio in esame opera solo nei confronti di colui cui il giudicato si riferisce, non di concorrenti che la sentenza o il decreto non investono, e che quindi possono essere sottoposti a procedimento penale per lo stesso fatto; ciò in armonia con la disciplina nel concorso di persone nel reato ex artt. 110 ss. c.p..
Nazioni Unite | | | Negotiorum gestio |