Nel nuovo processo penale l’azione penale torna alle sue origini e recupera lo schema civilistico, di domanda rivolta al giudice da colui che nel processo penale è attore (il pubblico ministero: v.). Nel caso di notizia criminis, ad es. la denuncia con la quale si porta a conoscenza del p.m. un fatto che può integrare reato, lo stesso p.m. ha l’obbligo di iniziare le indagini preliminari (v.) che si concluderanno con la richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio fatta al G.i.p.. L’art. 60, comma 1o, c.p.p. definisce il momento in cui ad una persona viene attribuito lo status formale di imputato; la norma indicata afferma che assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna ecc.. La norma fa riferimento ed individua gli atti con cui il p.m. esercita l’azione penale: sono le varie modalità di epilogo della fase di indagini preliminari cui si aggiunge il decreto o ordinanza di archiviazione.
obbligatorietà dell’azione penale: nel sistema penale vigente l’esercizio dell’azione penale da parte dell’organo della pubblica accusa non è discrezionale, bensì obbligatorio. Tale principio è ribadito dall’art. 405 c.p.p. per il quale il p.m., quando non deve richiedere l’archiviazione, esercita l’azione penale formulando l’imputazione. Con la formalizzazione degli addebiti nel capo di imputazione si conclude la fase delle indagini preliminari (il procedimento penale in senso stretto) e si apre il processo vero e proprio che si celebra o nelle forme del giudizio ordinario dibattimentale o nelle forme dei riti alternativi. L’inizio dell’azione penale non è dunque mai subordinato ad una valutazione dell’opportunità di procedere penalmente (discrezionalità al contrario presente in altri ordinamenti giuridici) dipendendo esclusivamente dalla constatazione della fondatezza dell’impianto accusatorio. Più precisamente, come si esprime l’art. 125 delle norme di attuazione al c.p.p., il p.m. presenta la richiesta di archiviazione quando ritiene l’infondatezza della notizia di reato perche´ gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio.
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