Domande o quesiti che ogni singolo parlamentare può rivolgere al governo o ai singoli ministri su materie di particolare interesse. Esse sono gli strumenti più semplici ed immediati di cui ciascun parlamentare dispone per svelare un fatto non noto, per esprimere un giudizio politico su un fatto noto o per testimoniare comunque l’interesse delle Camere su certi avvenimenti. La prassi parlamentare dimostra il superamento della struttura interrogativa di tali strumenti e l’affermazione di un nuovo modello (elastico riguardo sia alla struttura che alla funzione), capace di riempirsi dei più diversi contenuti. Il loro scopo più immediato è infatti quello di ottenere notizie e informazioni, ma non sono strumenti semplicemente conoscitivi, bensì anche di controllo, di indirizzo legislativo e di garanzia costituzionale. Sia le interrogazioni che le interpellanze vengono presentate al presidente della Camera di appartenenza, il quale, dopo averne accertato (secondo criteri molto elastici) l’ammissibilità , ne dispone l’annuncio all’assemblea (e la pubblicazione nel resoconto della seduta in cui è annunciata). Le interrogazioni e interpellanze relative ad argomenti identici o strettamente connessi possono essere (e sono in genere), ad insindacabile giudizio del presidente dell’assemblea, raggruppate e svolte congiuntamente. Interpellanze e interrogazioni vengono comunque svolte in medesime sedute e, qualora concernino il medesimo oggetto, il governo risponde congiuntamente. La risposta del governo, a seconda del destinatario della domanda, può essere data dal ministro o dal presidente del consiglio. Usualmente è un sottosegretario a rispondere alle interrogazioni. L’assenza dell’interrogante (o dell’interpellante), allorche´ il rappresentante del governo si accinga a rispondere, determina la perdita del diritto ad ottenere una risposta. L’alto numero di interrogazioni e di interpellanze presentate determina l’impossibilità di esaminarle tutte. Al riguardo occorre però ricordare che sovente gli stessi presentatori non nutrono (o non nutrono più a distanza di tempo) alcun interesse alla risposta, soddisfatti della sola divulgazione della interrogazione o interpellanza. L’interpellanza è una domanda (motivata) in forma scritta, rivolta al governo o al ministro competente da parte di un deputato o senatore e concernente la condotta del governo (o i motivi e gli intendimenti di essa) su questioni riguardanti determinati aspetti della politica di questi o comunque di particolare rilievo e di carattere generale. L’interpellanza può essere discussa solo in Assemblea. Alla Camera l’interpellante insoddisfatto della risposta del governo può presentare una mozione (promuovendo così un dibattito assembleare sulle dichiarazioni del governo). Per l’inserimento dell’interpellanza nell’ordine del giorno, il regolamento di ciascuna Camera prevede determinati termini (meramente indicativi e riducibili in caso d’urgenza); in genere il presidente dell’assemblea fissa la data di svolgimento dopo aver sentito il governo e l’interpellante. Se il governo dichiara di non poter rispondere (ma deve indicarne il motivo) o di voler differire la risposta ad altra data, l’interpellante può richiedere che l’assemblea fissi comunque lo svolgimento nella data che egli propone. Il proponente ha il diritto di svolgere preliminarmente la propria interpellanza per non più di 15 (Camera) o di 20 (Senato) minuti. Seguono la risposta del governo e quindi la replica dell’interpellante per non più di 10 (Camera) o 5 (Senato) minuti. Al Senato è previsto lo svolgimento di interpellanze con procedimento abbreviato (caratterizzate da tempi più brevi), che possono essere presentate (ma non più di una al mese) dai presidenti dei gruppi parlamentari (a nome dei rispettivi gruppi) o dai rappresentanti delle singole componenti del gruppo misto (a nome delle rispettive formazioni politiche) o anche da un decimo dei membri (ma ciascun senatore non può annualmente sottoscriverne più di sei). L’interrogazione è una semplice domanda che il singolo parlamentare rivolge, per iscritto, al ministro competente o al presidente del Consiglio per ottenere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato. Una risposta da parte del governo è , almeno formalmente, sempre dovuta. Questi però può anche dichiarare di non poter rispondere (ma deve indicarne il motivo) o di voler differire la risposta (precisando però in quale giorno, entro il termine di un mese, è disposto a rispondere). All’atto della presentazione (ma anche in seguito), l’interrogante può specificare che intende ricevere una risposta scritta (al Senato, in mancanza di diversa indicazione, si presume che il presentatore richieda sempre una risposta scritta). In tal caso il governo deve rispondere entro 20 giorni. Qualora tale termine non venga rispettato, il presidente dell’assemblea pone l’interrogazione all’ordine del giorno della seduta successiva della commissione competente (il gran numero delle interrogazioni presentate rende però del tutto astratta questa sanzione). Su richiesta dell’interrogante (alla Camera) o su disposizione del presidente (ma sentito l’interrogante, al Senato), il governo può rispondere oralmente in commissione. In tal caso il presidente dell’assemblea trasmette l’interrogazione al presidente della commissione competente per materia e ne dà comunicazione al governo. I regolamenti parlamentari prevedono inoltre particolari procedure per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta orale, di quelle aventi carattere d’urgenza e di quelle a risposta immediata.
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