corpo diplomatico: v. agenti diplomatici.
corpo di polizia penitenziaria: è una forza di polizia (v. forze di polizia), istituita con la l. 15 dicembre 1990, n. 395, che ha soppresso il corpo degli agenti di custodia alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia (v.). Essa attende all’esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, garantisce l’ordine interno degli istituti di prevenzione e pena e ne tutela la sicurezza, partecipa alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati, espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati e quello di piantonamento di questi se ricoverati in luoghi esterni di cura. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali il corpo corpo dispone di un servizio navale e di un servizio di trasporto terrestre. Il personale del corpo corpo è suddiviso nel ruolo degli ufficiali ispettori, dei sovrintendenti, degli agenti e degli assistenti. Ad esso spetta il trattamento economico degli appartenenti alla Polizia di Stato (v.).
corpo di truppa: l’accesso e il soggiorno dei corpi di truppa stranieri sono rigorosamente subordinati all’autorizzazione preventiva dello Stato territoriale, risultante generalmente da accordo. Una volta consentita la penetrazione e lo stanziamento nel proprio territorio di un corpo corpo straniero, ne segue l’obbligo dello Stato territoriale di tollerare l’esercizio, da parte del comandante del corpo, di quell’insieme di poteri di governo sui membri dell’unità militare in vista del mantenimento dell’ordine e della coesione dell’unità stessa. L’immunità riguarda il corpo corpo in quanto tale; se le singole persone, quando non sono in servizio, commettono dei reati non sembra dubbio che lo Stato locale possa esercitare su di esse la propria potestà. Di conseguenza l’immunità non potrà sussistere nei riguardi di coloro che hanno disertato. Non esistono regole generali relative al trattamento degli appartenenti alla truppa ne´ relative al trattamento dei luoghi (basi, accantonamenti, quartieri ecc.). Ev necessario che intervengano degli accordi specifici in materia. In dottrina si cita quale esempio la Convenzione di Londra del 19 giugno 1951 sullo status delle forze armate degli Stati contraenti del trattato istitutivo della Nato.
corpo elettorale: è l’insieme dei cittadini aventi diritto al voto; varia per l’elezione del senato (votano i venticinquenni) e per quella della Camera dei deputati, oltre che per l’elezione dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali (votano i diciottenni).
corpo forestale dello Stato: corpo con funzioni di polizia, organizzato secondo principi affini a quelli dell’organizzazione militare, il cui rapporto di impiego è di natura civile, con compiti di tutela delle risorse e dell’ambiente naturale in genere, tra cui si individuano funzioni di polizia forestale, di difesa del suolo, di protezione dell’ambiente naturale, nonche´ dei parchi nazionali e della lotta contro gli incendi. La l. 7 agosto 1986, n. 462, in tema di sofisticazioni alimentari ha previsto inoltre che il corpo corpo affianchi l’ispettorato centrale repressione e frodi ed i nuclei antisofisticazioni dell’Arma dei carabinieri (v.) prevedendo la collaborazione per la raccolta di dati e l’attribuzione di poteri di indagine; così la l. 8 luglio 1986, n. 349, in tema di tutela ambientale ha previsto che il corpo corpo sia impegnato in compiti di vigilanza, repressione e prevenzione delle violazioni compiute in danno dell’ambiente. Il personale del corpo corpo è composto da ispettori, sottufficiali e guardie (che rappresentano il personale tecnico con funzioni di polizia) e da personale amministrativo. Il reclutamento, l’addestramento e l’inquadramento degli appartenenti al corpo corpo spetta allo Stato, nonostante che molte funzioni del settore dell’agricoltura e delle foreste sono passate alle regioni, per i particolari compiti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria del corpo corpo, non compresi tra quelli delegati o trasferiti alle regioni. Sono di competenza dello Stato le funzioni relative alla tutela ambientale ed ecologica del territorio e quelle di polizia forestale. Le regioni possono solo impiegare, anche attraverso convenzioni, il personale del corpo corpo che rimane alle dipendenze dello Stato ovvero del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
corpo separato: struttura pubblica dotata di una accentuata autonomia in ragione della particolarità delle proprie funzioni, come ad esempio i servizi segreti, che arrivi ad esercitare i suoi compiti in maniera totalmente svincolata dai poteri dello Stato (v. Stato, poteri dello corpo), fino a porsi in antitesi e perfino in conflitto con gli stessi in alcuni casi patologici. (Vetritto).
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