Enciclopedia giuridica

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Corpi celesti

Il regime giuridico della Luna e dei corpi celesti situati all’interno del sistema solare in generale è previsto dal Trattato sulla Luna del 18 dicembre 1979, entrato in vigore 11 luglio 1984. La Luna e i corpi celesti e le loro risorse naturali, pur dichiarati patrimonio comune dell’umanità , si devono ritenere ancora soggetti ad un regime più simile a quello della res communes omnium che a quello del patrimonio comune: è ammissibile il loro sfruttamento economico a beneficio esclusivo di chi compie l’attività . Tuttavia, la Luna e gli altri corpi celesti non sono occupabili o assoggettabili a sovranità; è riconosciuta la libertà di approdarvi, senza che abbia rilievo lo scopo di tale attività ; nella utilizzazione di essi, deve ritenersi obbligatorio il rispetto dell’ambiente. Accanto all’obbligo generale di utilizzazione pacifica dei corpi celesti, sancito dall’art. 3 del Trattato sulla Luna, vige il principio della denuclearizzazione e della smilitarizzazione dello spazio e dei corpi celesti. V. anche Luna; spazio, corpi celesti extracorpi celestiatmosferico, cosmico o esterno.


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