conto acquisto merci: è un particolare contratto di vendita (v.) intercorrente tra un socio o un terzo e una cooperativa di consumo (v. società cooperativa, conto di consumo) in forza del quale il primo versa somme di danaro in conto ed in cambio riceve la consegna delle merci. Trattasi di un contratto di vendita di cose di genere con individuazione rimessa al compratore. Costui adempie l’obbligazione del pagamento del prezzo al momento della conclusione del contratto; per il venditore, invece, si tratta di vendita a consegne ripartite, che egli adempie man mano che il compratore esercita la facoltà di individuazione, e che avrà interamente adempiuto quando il prezzo delle merci individuate dal compratore avrà raggiunto l’importo inizialmente versato da questo. Il consenso traslativo della proprietà delle merci non viene espresso nei vari momenti in cui il consumatore preleva merci nel punto di vendita, ma al momento in cui ne paga, anticipatamente, il prezzo. In quel momento l’oggetto del contratto non è determinato, ma determinabile: si vende, nei limiti di una somma versata, tutto ciò che si trova posto in vendita negli esercizi del venditore, con facoltà di scelta rimessa al compratore.
conto consuntivo: v. bilancio, conto consuntivo.
conto della gestione: v. curatore, conto del fallimento; fallimento.
conto deposito: la traslazione, dal produttore ai rivenditori, del principale rischio della distribuzione, ossia il rischio dell’invenduto, dipende dal fatto che per la distribuzione si utilizza il contratto di vendita (v.): il rivenditore diventa proprietario dei beni che acquista dal produttore ed è obbligato a pagarne il prezzo; se, a sua volta, non riesce a collocarli sul mercato, l’invenduto è suo, sua è la perdita. Ev però possibile utilizzare, per la distribuzione, una diversa figura contrattuale, il contratto estimatorio, che consente di addossare al produttore, esonerandone il rivenditore, il rischio dell’invenduto. Nella pratica si parla di conto; ed è contratto frequente nel rapporto fra editore e libraio o giornalaio; fra produttori di articoli di moda o di oggetti di oreficeria e rispettivi rivenditori. Ev il contratto mediante il quale una parte (ad esempio, l’editore) consegna all’altra (ad esempio, il libraio) una o più cose mobili (nell’esempio, i libri) e l’altra parte può , nel termine pattuito, o pagarne il prezzo oppure restituirle (art. 1556 c.c.). Chi ha consegnato le cose ne resta proprietario, ma non può disporne, ossia venderne ad altri (art. 1556, comma 2o, c.c.); chi le ha ricevute, sebbene non ne sia proprietario, può disporne, ossia venderle (art. 1158, comma 1o, c.c.). Se, al termine pattuito, le ha vendute (il libraio ha venduto i libri), ne paga il prezzo convenuto; altrimenti le restituisce, o restituisce l’eccedenza (i cosiddetti resi dei librai o dei giornalai) esonerandosi così dell’invenduto. dal rischio
conto economico: è il prospetto contabile dei ricavi conseguiti e dei costi sostenuti nel corso dell’esercizio, con l’indicazione delle relative cause generatrici. Ha la funzione di dimostrare il risultato dell’esercizio, cioè l’utile realizzato o la perdita subita. Esso deve essere redatto secondo uno schema determinato dalla legge (art. 2425 c.c.) nel quale le singole poste sono in tal modo suddivise: A) valore della produzione; B) costi di produzione; C) proventi e oneri finanziari; D) rettifiche di valore di attività finanziarie; E) proventi e oneri straordinari. La lettera A si esprime in termini di valore della produzione, e non di ricavi, perche´ sotto di essa figurano non solo le entrate, ma anche valutazioni, come quelle dei beni in corso di produzione o degli incrementi delle immobilizzazioni. La lettera B include tra i costi di produzione non solo le uscite, ma anche valutazioni negative dei cespiti, come gli ammortamenti delle immobilizzazioni, le svalutazioni dei crediti, gli accantonamenti per rischi. Valori e costi dell’attività economica che forma oggetto diretto delle società sono tenuti distinti da proventi ed oneri finanziari (lett. C), con separata menzione dei proventi e degli oneri relativi a imprese controllate e collegate. Il risultato dell’esercizio è indicato prima al lordo delle imposte, poi al netto di esse. Vengono distintamente indicate le rettifiche eseguite in applicazione di norme tributarie e gli accantonamenti imposti da tali norme.
conto giudiziale: documento, assoggettato a rigoroso formalismo, che gli agenti contabili (v.) sottopongono, tramite l’amministrazione da cui dipendono, al giudizio della Corte dei conti per la verifica della regolarità della loro gestione. Esso va presentato entro i tre mesi successivi alla chiusura dell’esercizio cui si riferisce o entro i tre mesi successivi alla cessazione del contabile dall’ufficio. Qualora in un anno più titolari si succedano in un ufficio, ciascuno di essi deve rendere il conto, limitatamente al periodo della propria gestione. In caso di morte, interdizione o inabilitazione, il conto deve essere reso dagli eredi del contabile o dal tutore o curatore. Il conto deve comprendere il carico, lo scarico e i resti da esigere, l’importo, l’esito e la rimanenza; ad esso vanno allegati i documenti giustificativi. La struttura del conto è diversificata in funzione delle varie specie di contabili; il regolamento di contabilità generale dello Stato detta, infatti, norme diverse a seconda che si tratti di conti degli agenti della riscossione, dei consegnatari di materie e dei tesorieri. (Giannunzio).
Continenza | | | Conto corrente |